L’Ufficio può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste:
sono strettamente correlate ai compiti principali;
non pregiudicano l’adempimento dei compiti principali; e
non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.
Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento può concedere deroghe per singole prestazioni, a condizione di non entrare in tal modo in concorrenza con l’economia privata.
I ricavi conseguiti sono destinati al Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato.1
Footnotes
Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662;FF 2020 333). ↩
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