725.11•Legge federale sulle strade nazionali
725.11LSNFederal Act21 giu 1960
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}(LSN)1
dell’8 marzo 1960 (Stato 1° gennaio 2023)
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 812, 823, 834, 865e 197 numero 3 della Costituzione federale6;7
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 luglio 19598,
decreta:
Le strade nazionali di prima classe sono esclusivamente riservate al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Esse sono a sedi direzionali separate, senza intersezioni a raso.
Sono strade nazionali di seconda classe le altre strade nazionali, riservate esclusivamente al traffico degli autoveicoli e accessibili soltanto in punti di collegamento determinati. Ordinariamente esse non sono intersecate a raso.
Dopo aver consultato il Cantone interessato, il Consiglio federale può modificare la classificazione di una strada nazionale stabilita dall’Assemblea federale, segnatamente se ragioni inerenti alla tecnica della circolazione lo richiedono.
Fanno parte delle strade nazionali, oltre che il corpo stradale, tutti gli impianti necessari a una adeguata sistemazione tecnica delle medesime, segnatamente i manufatti, i raccordi, le piazze di stazionamento, i segnali, le attrezzature per l’esercizio e la manutenzione, le piantagioni, come anche le scarpate, quando non si possa ragionevolmente pretendere che il confinante le sfrutti. In corrispondenza dei raccordi alle strade nazionali di prima o seconda classe nonché di strade nazionali di terza classe fanno parte del corpo stradale le superfici destinate al traffico pedonale e ciclistico quali corsie ciclabili, marciapiedi o vie pedonali e ciclabili con tracciati separati nonché le fermate dei trasporti pubblici.9
La pianificazione determina le regioni da collegare mediante strade nazionali, i tracciati generali e le specie di strada confacenti.
La pianificazione è curata dall’Ufficio competente (Ufficio), con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni interessati.
Le strade nazionali sono delineate in progetti generali. I piani devono segnatamente recare i tracciati delle strade, i punti di collegamento e le opere d’intersezione.
I progetti generali sono elaborati dall’Ufficio15, con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni, interessati.
Nei progetti esecutivi, devono essere determinati, su entrambi i lati della strada disegnata, gli allineamenti. Questi saranno stabiliti tenendo segnatamente conto delle esigenze della sicurezza del traffico, dell’igiene delle abitazioni e di un eventuale ampliamento futuro della strada.
La domanda di approvazione dei piani va presentata, con la documentazione necessaria, al Dipartimento. Questo esamina se la documentazione è completa e, se del caso, chiede di completarla.
La procedura di eliminazione delle divergenze nell’Amministrazione federale è disciplinata dall’articolo 62b della legge federale del 21 marzo 199743sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione.
Gli allineamenti, approvati insieme con i progetti esecutivi, sono resi di pubblica ragione nei Comuni e depositati per esame presso le amministrazioni comunali. Essi hanno forza esecutiva a contare dalla pubblicazione.
Ai proprietari di fondi può essere prefisso un termine adeguato perché si pronuncino su un raggruppamento di fondi o di foreste secondo l’articolo 703 del Codice civile svizzero47. La risoluzione concernente le spese di raggruppamento da addebitare alla costruzione stradale dev’essere pubblicata.
I progetti della nuova ripartizione delle terre saranno dai Cantoni presentati per l’approvazione all’Ufficio. Questo esamina se siano tutelati gli interessi della costruzione stradale e le autorità alle quali spetta il sussidiamento invigilano sull’osservanza delle norme che lo concernono.
Le autorità cantonali competenti risolvono circa alla immissione anticipata nel possesso del terreno necessario, quando occorra iniziare la costruzione stradale innanzi che sia chiusa la procedura di rilottizzazione. Saranno prima sentiti gli interessati e presi tutti i provvedimenti necessari per la stima dei terreni.
Quando il terreno necessario alla costruzione stradale venga acquistato a trattative private o mediante espropriazione, le autorità competenti provvedono pure a ovviare adeguatamente agli svantaggi cagionati ai fondi che fossero intersecati o separati.
Sono competenti:
Le strade nazionali non saranno aperte alla circolazione, prima che lo stato dei lavori e le misure di sicurezza prese consentano un traffico scevro di pericoli e sia assicurato l’impiego economico della proprietà fondiaria contigua.
Il Consiglio federale stabilisce i principi per l’addebitamento delle spese di lavori d’adattamento a opere militari, cagionati dalla costruzione delle strade nazionali.
Le strade nazionali e le loro installazioni tecniche sono mantenute ed esercitate secondo criteri economici e in maniera da assicurare un traffico sicuro e spedito e mantenere per quanto possibile inalterata la viabilità.
La gestione degli impianti accessori è subordinata in particolare alle prescrizioni concernenti la polizia del commercio e dell’industria, l’igiene pubblica e la polizia degli alberghi. Se le necessità del traffico o interessi d’ordine generale lo esigono, il Dipartimento può emanare altre prescrizioni.
Il Consiglio federale può concludere autonomamente trattati internazionali che riguardano le opere edilizie transfrontaliere nell’ambito di un collegamento di strade nazionali con arterie stradali estere a grande capacità.
In deroga all’articolo 28 capoverso 3, i permessi di costruire concer-nenti i progetti ripresi dalla Confederazione, vale a dire la tangenziale di Näfels della N17 Niederurnen–Glarus e le tangenziali di Le Locle e La Chaux-de-Fonds della N20 Le Locle (frontière)–La Chaux-de-Fonds–Tunnel de la Vue des Alpes–Neuchâtel e Thielle–Murten, sono da ritenersi validi anche nel caso in cui la loro durata di validità sia scaduta all’entrata in vigore del decreto federale del 10 dicembre 201221 concernente la rete delle strade nazionali.
.73
L’articolo 22 capoverso 1 letterac della legge federale del 16 dicembre 194374sull’organizzazione giudiziaria non si applica all’astensione e alla ricusazione dei membri e dei supplenti della Commissione di stima.
Il Consiglio federale stabilisce la data nella quale la presente legge entra in vigore.
Data dell’entrata in vigore: 21 giugno 196075
Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). ↩
Questa disp. corrisponde all’art. 23 della Costituzione federale del 29 mag. 1874 (CS 1 3). ↩
Questa disp. corrisponde all’art. 37 della Costituzione federale del 29 mag. 1874 (RU 1958 806). ↩
Questa disp. corrisponde all’art. 36bisdella Costituzione federale del 29 mag. 1874 (RU 1958 806, 1983 444). ↩
Questa disp. corrisponde all’art. 36terdella Costituzione federale del 29 mag. 1874 (RU 1983 444, 1996 1491). ↩
RS 101 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
FF 1959 649 ↩
Per. introdotto dall’all. n. 2 della LF del 18 mar. 2022 sulle vie ciclabili, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 790;FF 2021 1260). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. II 4 della LF del 30 set. 2016 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6825;FF 2015 1717). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
FF 2014 2205 ↩
Nuova espr. giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuova espr. giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 68 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). ↩
Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
RS 711 ↩
Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). ↩
Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101 ). ↩
Introdotto dal n. I della LF del 12 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2259;FF 2012 543). ↩
Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 12 mar. 2013, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2259;FF 2012 543). ↩
Nuovo testo del per. giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Nuovo testo giusta il n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). ↩
Abrogato dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, con effetto dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
RS 711 ↩
Nuovo testo del per. giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). ↩
RS 172.021 ↩
RS 711 ↩
Abrogato dall’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). ↩
RS 172.021 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). ↩
RS 711 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). ↩
RS 172.010 ↩
Abrogato dall’all. n. 68 della L del 17 giu. 2005 sul Tribunale amministrativo federale, con effetto dal 1° gen. 2007 (RU 2006 21971069;FF 2001 3764). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Ora: l’Ufficio federale dell’agricoltura. ↩
RS 210 ↩
Introdotto dal n. I 7 della LF del 18 giu. 1999 sul coordinamento e la semplificazione delle procedure d’approvazione dei piani, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 3071; FF 1998 2029). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
RS 711 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). ↩
Abrogato dall’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, con effetto dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). ↩
Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101 ). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
RS 734.0 ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
Nuovo testo giusta il n. II 16 della LF del 6 ott. 2006 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779;FF 2005 5349). ↩
RS 742.101 ↩
[CS 3 499; RU 1948 899 art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b,784; 1977 237n. II 3,862art. 52 n. 2,1323n. III; 1978 688art. 88 n. 3,1450; 1979 42; 1980 31n. IV,1718art. 52 n. 2,1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226n. II 1,1665n. II; 1988 1776all. II 1; 1989 504art. 33 let. a; 1990 938n. III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1,1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3,4093all. n. 4; 1996 508art. 36,750art. 17,1445all. n. 2,1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6,2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3,3033all. n. 2; 1999 1118all. n. 1,3071n. I 2; 2000 273all. n. 6,416n. I 2,505n. I 1,2355all. n. 1,2719; 2001 114n. I 4,894art. 40 n. 3,1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35,1904art. 36 n. 1,2767n. II,3988all. n. 1; 2003 2133all. n. 7,3543all. n. II 4 lett. a,4557all. n. II 1; 2004 1985all. n. II 1,4719all. n. II 1; 2005 5685all. n. 7.RU 2006 1205art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110 ). ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 8 dell’O del 3 feb. 1993 sulle autorità le cui decisioni possono essere deferite al Tribunale federale e al Tribunale federale delle assicurazioni, in vigore dal 1° gen. 1994 (RU 1993 901). ↩
RS 711 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). ↩
RS 711 ↩
Nuovo testo giusta l’all. n. 9 della LF del 19 giu. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4085;FF 2018 4031). ↩
RS 741.01 ↩
Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101 ). ↩
RS 725.116.2 ↩
Per. 2 abrogato dal n. II 32 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, con effetto dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362;FF 1988 II 1149). ↩
Introdotto dall’all. n. 5 della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 662;FF 2020 333). ↩
RU 2007 5779 ↩
Conformemente al DF del 21 giu. 1960 concernente la rete delle strade nazionali, nelle sue ultime versioni determinanti (RU 1960 900, 1984 1118, 1986 352515, 1987 52, 1988 562, 2001 3090) e all’art. 197 n. 3 della Costituzione federale (RS 101 ). ↩
La mod. possono essere consultate allaRU 1960 555. ↩
[CS 3 499; RU 1948 899 art. 86; 1955 899art. 118; 1959 921; 1969 755art. 80 lett. b,784; 1977 237n. II 3,862art. 52 n. 2,1323n. III; 1978 688art. 88 n. 3,1450; 1979 42; 1980 31n. IV,1718art. 52 n. 2,1819art. 12 cpv. 1; 1982 1676all. n. 13; 1983 1886art. 36 n. 1; 1986 926art. 59 n. 1; 1987 226n. II 1,1665n. II; 1988 1776all. II 1; 1989 504art. 33 let. a; 1990 938n. III cpv. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 n. 1,1945all. n. 1; 1995 1227all. n. 3,4093all. n. 4; 1996 508art. 36,750art. 17,1445all. n. 2,1498all. n. 2; 1997 1155all. n. 6,2465all. n. 5; 1998 2847all. n. 3,3033all. n. 2; 1999 1118all. n. 1,3071n. I 2; 2000 273all. n. 6,416n. I 2,505n. I 1,2355all. n. 1,2719; 2001 114n. I 4,894art. 40 n. 3,1029art. 11 cpv. 2; 2002 863art. 35,1904art. 36 n. 1,2767n. II,3988all. n. 1; 2003 2133all. n. 7,3543all. n. II 4 lett. a,4557all. n. II 1; 2004 1985all. n. II 1,4719all. n. II 1; 2005 5685all. n. 7.RU 2006 1205art. 131 cpv. 1]. Vedi ora la L del 17 giu. 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110 ). ↩
DCF del 13 giu. 1960. ↩