725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Prima dell’aggiudicazione i Cantoni devono sottoporre all’approvazione dell’USTRA le seguenti commesse:
le commesse edili a partire da 2 milioni di franchi;
1 le commesse per forniture e servizi a partire da 230 000 franchi.
L’USTRA decide dell’approvazione entro un mese.
Le altre commesse devono essere rese note all’USTRA prima dell’inizio dei lavori di costruzione oppure prima della fornitura o della prestazione di servizi.
Il DATEC adegua i valori del capoverso 1 alle disposizioni dell’Accordo GATT2.3
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 set. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 4281). ↩