725.111OSNFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
I lavori di costruzione non possono essere cominciati prima che l’USTRA abbia approvato il progetto, compresi gli eventuali contratti con terzi, e la delibera.
I Cantoni informano periodicamente l’USTRA sullo stato dei lavori. Quest’ultimo può stabilire forma e contenuto del rapporto mediante istruzioni.
I Cantoni sono competenti per la conclusione del progetto dopo l’apertura alla circolazione del tratto interessato.
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