Se la realizzazione di progetti di sistemazione e di manutenzione delle strade nazionali si prolunga oltre la data di entrata in vigore della modifica della presente legge del 6 ottobre 20061, alle spese accumulate sino a quel momento si applica il diritto anteriore.
I costi di sistemazione delle infrastrutture intese a gestire e controllare il traffico merci pesante attraverso le Alpi possono essere assunti integralmente e retroattivamente dalla Confederazione.
Ai progetti di costruzione sulle strade principali non ancora terminati al momento dell’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006 si applica il diritto anteriore.
I Cantoni con progetti di costruzione di cui al capoverso 3 ricevono contributi globali conformemente all’articolo 13 soltanto in misura pari alla somma cui ammontano, nel contributo globale che spetta loro, i contributi legati alle singole opere.
La Confederazione può partecipare alle spese dei piani sociali dei Cantoni, se tali spese derivano dal cambiamento di competenze nell’ambito delle strade nazionali. I Cantoni possono presentare una domanda in tal senso entro un anno dall’entrata in vigore della modifica del 6 ottobre 2006. Il Consiglio federale fissa la partecipazione.