725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Per i programmi d’agglomerato a partire dalla sesta generazione, i contributi federali vengono versati per i pacchetti di provvedimenti i cui costi computabili non superano un determinato importo (provvedimenti di modesta entità) nelle seguenti categorie:
traffico pedonale e ciclistico;
riqualifica e sicurezza dello spazio stradale;
gestione dei trasporti;
riqualifica di fermate di tram e autobus;
nuova costruzione di fermate di tram e autobus.
Il DATEC, d’intesa con il DFF, stabilisce l’importo dei costi computabili fino al quale un provvedimento è considerato di modesta entità.
In casi giustificati, il DATEC può calcolare secondo l’articolo 21 il contributo federale per un provvedimento presentato in un pacchetto di provvedimenti di modesta entità in un programma d’agglomerato.
L’ente responsabile può sostituire un provvedimento di modesta entità con un altro provvedimento di modesta entità della stessa categoria, a condizione che la nuova misura sia conforme alla concezione esaminata dalla Confederazione. Il Cantone interessato provvede affinché i contributi federali siano utilizzati conformemente alla legge.
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