La partecipazione della Confederazione a un programma d’agglomerato non supera l’importo massimo stanziato dall’Assemblea federale e ammonta, in funzione dell’efficacia globale del programma, al 30–50 per cento della somma dei seguenti importi:
1. provvedimenti secondo l’articolo 21a di programmi d’agglomerato di terza, quarta e quinta generazione,
2. pacchetti di provvedimenti di modesta entità secondo l’articolo 21b di programmi d’agglomerato a partire dalla sesta generazione.
0 commentaries
Usa la pagina corrente come contesto per ricerca, sintesi, confronti e bozze.