725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
Il prefinanziamento da parte dell’ente responsabile può essere convenuto se:
1 il provvedimento da realizzare è previsto nel corrispondente decreto federale relativo al programma Traffico d’agglomerato;
il prefinanziamento concerne il contributo federale per un solo provvedimento o un pacchetto di provvedimenti;
il provvedimento o il pacchetto di provvedimenti rispetta i principi di base del programma d’agglomerato, in particolare l’ordine di priorità ivi previsto;
2 l’accordo sul finanziamento prevede che il termine di versamento del contributo federale dipenda dalle condizioni quadro finanziarie del Fondo per le strade nazionali e il traffico d’agglomerato; e
l’accordo sul finanziamento prevede che gli interessi che ne risultano per l’ente responsabile non siano assunti dalla Confederazione.
L’Ufficio federale competente stabilisce il termine di versamento del contributo federale. Il termine è fissato nell’accordo sul finanziamento.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6801). ↩
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