725.116.21OUMinFederal Council Ordinance1 gen 2008Fonte originale
L’Ufficio federale dei trasporti è competente per l’accompagnamento e il controllo finanziario dei progetti urgenti in ambito ferroviario e dei trasporti pubblici.
I contributi e le modalità per i progetti urgenti secondo l’articolo 7 capoverso 1 LFIT sono decisi dall’Ufficio federale competente nel caso di progetti stradali o concordati nel caso di progetti ferroviari.
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