734.25OPIEFederal Council Ordinance1 mar 2000Fonte originale
La costruzione di un impianto può iniziare soltanto quando la decisione d’approvazione dei piani è passata in giudicato.
1bis. Una volta approvati i piani, l’autorità competente può autorizzare l’inizio immediato della costruzione dell’impianto o di suoi componenti purché:
a. non vi siano opposizioni pendenti;
b. non sussistano obiezioni da parte dei Cantoni interessati e dei servizi competenti della Confederazione; e
c. l’inizio dei lavori non comporti modifiche irreversibili.1
Se durante i lavori di costruzione si presentano motivi imperativi per divergere dal piano approvato, occorre informare immediatamente l’Ispettorato. Nel caso di divergenze che potrebbero essere approvate con la procedura semplificata, l’Ispettorato decide senza avviare una nuova procedura d’approvazione.
Negli altri casi l’Ispettorato deve avviare una nuova procedura d’approvazione del piano modificato mentre i lavori di costruzione delle parti dell’impianto non interessate dalla modifica possono continuare.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 ott. 2013, in vigore dal 1° dic. 2013 (RU 2013 3509). ↩
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