Se per un impianto esistente per il quale è stata rilasciata un’autorizzazione definitiva devono essere rinnovati o acquistati diritti, senza alcuna modifica edilizia all’impianto, la procedura è determinata esclusivamente dalla legge federale del 20 giugno 19301sulla espropriazione e non è richiesta l’approvazione dei piani.
RS 711 ↩
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