Progetti
Nuova chat
Corpus
Grid
Playbook
Documenti
Storia
Lingua: IT
Centro Assistenza
A
Impostazioni
Loading source…
Commenti: Art. 9a | Omnilex
Law
/
OPIE · Ordinanza sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti elettrici
Art. 9a
Art. 9
Art. 9abis
Torna alla legge
Art. 9a
Art. 9
Art. 9abis
734.25
OPIE
Federal Council Ordinance
1 mar 2000
Fonte originale
I lavori di manutenzione degli impianti non necessitano dell’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente.
Sono considerati lavori di manutenzione tutti i lavori destinati a garantire l’esercizio di un impianto nella misura autorizzata, in particolare:
la sostituzione equivalente di parti dell’impianto;
le riparazioni, le misure anticorrosione e contro il degrado nonché le misure di risanamento;
il rinnovo della tinteggiatura esterna di parti dell’impianto nella stessa tonalità.
In caso di dubbio circa l’obbligo d’approvazione dei piani decide l’Ispettorato.
Il gestore documenta all’Ispettorato i lavori di manutenzione eseguiti.
0 commentaries
Add commentary
No commentaries are available for this article yet.