734.25OPIEFederal Council Ordinance1 mar 2000Fonte originale
Le seguenti modifiche non necessitano dell’approvazione dei piani se non si prevedono particolari ripercussioni sull’ambiente e se non si altera in maniera sostanziale l’aspetto esterno dell’impianto:
la sostituzione delle funi di guardia con funi di guardia dotate di fibra ottica integrata nonché l’utilizzo di funi di guardia per la trasmissione di dati del gestore o di terzi;
le misure di ottimizzazione delle fasi nonché di riduzione delle perdite e dell’inquinamento fonico delle linee;
la sostituzione del modello di costruzione degli isolatori;
la sostituzione del modello di costruzione dei cavi in tubazioni esistenti;
la sostituzione di trasformatori delle stazioni esistenti con trasformatori dello stesso tipo;
l’attuazione di misure per la protezione dei volatili secondo l’articolo 30 dell’ordinanza del 30 marzo 19941sulle linee elettriche;
l’aumento della tensione di esercizio fino a un massimo di 220 kV e il riposizionamento o l’adattamento delle mensole sui tralicci esistenti;
la sostituzione di singoli tralicci che si trovano al di fuori degli oggetti di cui all’articolo 5 della legge federale del 1° luglio 19662sulla protezione della natura e del paesaggio con tralicci di dimensioni simili;
la sostituzione di stazioni di trasformazione esistenti aventi una tensione nominale massima di 36 kV con impianti di dimensioni simili nella stessa ubicazione all’interno della zona edificabile;
l’installazione di impianti solari sufficientemente adattati sulle stazioni di trasformazione aventi una tensione nominale massima di 36 kV.
Il gestore deve notificare per scritto all’Ispettorato le modifiche di cui al capoverso 1 prima dell’esecuzione prevista. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica l’Ispettorato gli comunica se deve essere eseguita una procedura di autorizzazione dei piani.
Il gestore documenta all’Ispettorato le modifiche eseguite.