734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Le imprese titolari di un’autorizzazione d’installazione secondo l’articolo 9 possono affidare l’esecuzione di lavori d’installazione:
ad altre imprese che soddisfano i criteri di cui all’articolo 9;
a persone singole, se per l’esecuzione dei lavori di installazione sono integrate nell’impresa come persone dell’impresa stessa secondo le prescrizioni degli articoli 10 e 10a .
L’impresa che ha affidato i lavori resta in ogni caso responsabile dei lavori d’installazione eseguiti da imprese o persone secondo il capoverso 1 e dell’esecuzione del controllo finale secondo l’articolo 24 capoverso 2.
Le persone del mestiere e le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 10 capoverso 2 dell’impresa che ha affidato i lavori fanno in modo che i lavori di installazione eseguiti da imprese o persone di cui al capoverso 1 siano controllati regolarmente.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.