734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Se un’impresa non occupa temporaneamente una persona del mestiere, l’Ispettorato può rilasciarle un’autorizzazione sostitutiva se l’impresa occupa almeno una persona autorizzata al controllo o una persona che soddisfa le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori a impianti propri all’impresa (art. 13). Tale persona deve essere menzionata nell’autorizzazione sostitutiva.1
L’autorizzazione sostitutiva è valida sei mesi; essa può essere prorogata al massimo di sei mesi.
Per tutto il tempo in cui l’impresa dispone di un’autorizzazione sostitutiva, l’Ispettorato controlla particolarmente i suoi lavori d’installazione. Le spese sono a carico del titolare dell’autorizzazione sostitutiva.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). ↩
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