734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Le persone seguenti non necessitano di un’autorizzazione d’installazione per lavori d’installazione nei locali da loro abitati o di loro proprietà e nei locali a questi annessi:
le persone del mestiere secondo l’articolo 8;
le persone autorizzate a eseguire il controllo secondo l’articolo 27 capoverso 1;
gli installatori elettricisti AFC;
gli elettricisti di montaggio AFC autorizzati a eseguire la prima verifica.1
Non necessitano inoltre di un’autorizzazione d’installazione le persone che:
installano singole prese di corrente e singoli interruttori in impianti esistenti situati in locali da loro abitati e nei locali annessi, in circuiti terminali monofase a valle di ruttori di sovraintensità e protetti da ruttore differenziale con un’intensità nominale di funzionamento non superiore a 30 mA;
montano e smontano fonti luminose, con i relativi interruttori, in locali da loro abitati e nei locali annessi.2
Gli impianti elettrici di cui ai capoversi 1 e 2 lettera a devono essere controllati dal titolare di un’autorizzazione di controllo. La persona che esegue il controllo deve consegnare un rapporto di sicurezza al proprietario dell’impianto.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 31 mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 281). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ago. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 4981). ↩
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