734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
L’autorizzazione di raccordo è concessa a un’impresa che affida l’esecuzione dei lavori a propri dipendenti, i quali:
soddisfano le condizioni per il rilascio di un’autorizzazione per lavori su impianti propri all’impresa (art. 13 cpv. 1); o
hanno superato un esame organizzato dall’Ispettorato.
Tale autorizzazione concede il diritto di raccordare e sostituire i materiali elettrici allacciati stabilmente o da allacciare stabilmente in essa menzionati.
L’articolo 13 capoverso 4 lettere a e b si applica per analogia.
I dipendenti dell’impresa non menzionati nell’autorizzazione possono eseguire lavori di manutenzione e riparazione a componenti rilevanti per il funzionamento e collegati direttamente a una centralina di comando a valle di un interruttore generale, di impianti sanitari, di riscaldamento, di refrigerazione, di ventilazione e di climatizzazione, se hanno seguito, all’interno dell’impresa o presso un centro di formazione riconosciuto, un corso riconosciuto dall’Ispettorato per lavori di questo tipo sugli impianti in questione, comprendente almeno 40 lezioni sulla sicurezza elettrica. I lavori devono concludersi con un controllo dei lavori eseguiti. Il risultato di questo controllo deve essere documentato.1
Footnotes
La correzione del 28 dic. 2017 concerne soltanto il testo francese (RU 2017 7785). ↩
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