734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
Gli organi di controllo indipendenti e i servizi d’ispezione accreditatieffettuano controlli tecnici di impianti elettrici su mandato dei proprietari e redigono i relativi rapporti di sicurezza.
Le attività secondo il capoverso 1 devono essere effettuate solo da servizi d’ispezione accreditati per:
gli impianti elettrici che presentano un rischio potenziale particolare (impianti speciali, n. 1 dell’allegato);
impianti elettrici i cui proprietari sono titolari di un’autorizzazione limitata (art. 12 cpv. 1).
I proprietari di impianti secondo il capoverso 2 notificano all’Ispettorato i mandati che hanno conferito.
Le competenze di controllo degli impianti elettrici e i periodi di controllo sono stabiliti nell’allegato.
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