734.27OIBTFederal Council Ordinance1 gen 2002Fonte originale
I gestori di rete si assicurano che siano depositati i rapporti di sicurezza relativi agli impianti elettrici alimentati dalle loro reti di distribuzione a bassa tensione, nella misura in cui questo compito non spetti all’Ispettorato conformemente all’articolo 34 capoverso 3.
Notificano all’Ispettorato il completamento degli impianti di produzione di energia collegati alla loro rete di distribuzione a bassa tensione entro 14 giorni dal deposito dei rapporti di sicurezza di cui all’articolo 35 capoverso 3.1
L’Ispettorato può concedere o ordinare deroghe all’obbligo di notifica.2
Verificano con controlli a campione la correttezza dei rapporti di sicurezza e, se del caso, ordinano le misure necessarie per eliminare le lacune.
Conservano i rapporti di sicurezza fino al termine del controllo periodico seguente.
Tengono un registro degli impianti elettrici che alimentano; questo registro indica:
il luogo e il proprietario dell’impianto;
la periodicità dei controlli;
ogni controllo effettuato (tipo, data, personale incaricato e risultato);
le eventuali prescrizioni secondo l’articolo 38;
il nome dell’installatore;
eventuali prescrizioni concernenti l’eliminazione delle lacune.
Informano l’Ispettorato se constatano che i titolari di autorizzazioni d’installazione o di autorizzazioni di controllo contravvengono gravemente ai loro obblighi oppure se sono effettuati senza autorizzazione lavori d’installazione o controlli di impianti.
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 4 giu. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 372). ↩
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