Un sistema di misurazione intelligente installato presso il consumatore finale, il produttore o il gestore di un impianto di stoccaggio è un dispositivo di misurazione dell’energia elettrica che supporta la trasmissione bidirezionale dei dati e registra il flusso energetico effettivo e la sua variazione nel tempo.
Il Consiglio federale può emanare prescrizioni sull’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti. Al riguardo tiene conto delle norme internazionali e delle raccomandazioni di organizzazioni specializzate riconosciute. Obbliga i gestori di rete a utilizzare a partire da un dato termine sistemi di misurazione intelligenti presso tutti i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio o presso determinati gruppi di essi.
I gestori di rete devono dotare di sistemi di misurazione intelligenti i partecipanti a un raggruppamento ai fini del consumo proprio o a una comunità locale di energia elettrica, nonché i gestori di impianti di stoccaggio, su loro richiesta. Il Consiglio federale stabilisce a tal fine un termine adeguato, pari a pochi mesi, a prescindere dalle disposizioni di esecuzione previste dal diritto anteriore.
Il Consiglio federale può, tenuto conto della legislazione federale sulla metrologia, stabilire i requisiti tecnici minimi che i sistemi di misurazione intelligenti devono soddisfare, nonché le ulteriori caratteristiche, dotazioni e funzionalità che devono presentare per poter, in particolare:
trasmettere i dati di misurazione, inclusi la consultazione dei dati propri e della loro qualità;
supportare i sistemi tariffari;
supportare altri servizi e applicazioni.
Il Consiglio federale stabilisce almeno che, a partire dall’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti, ai consumatori finali sia messa a disposizione una panoramica digitale di facile uso dei dati dei propri profili di carico, un confronto con consumatori finali paragonabili, un confronto con il consumo proprio negli anni precedenti e l’indicazione di potenziali di risparmio.
I consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio devono poter richiamare i propri dati di misurazione nel momento della loro registrazione in un formato di dati usuale a livello internazionale e per il tramite di un’interfaccia del sistema di misurazione intelligente.
Chi non può consultare conformemente ai requisiti di legge i propri dati di misurazione mediante il sistema di misurazione intelligente impiegato dal gestore di rete, ha il diritto di completare il sistema di misurazione installando un contatore di elettricità supplementare a spese del gestore della rete, fino a concorrenza di un importo massimo stabilito dal Consiglio federale. I relativi costi non sono costi di misurazione computabili del gestore della rete.
L’installazione di un contatore di elettricità supplementare sottostà all’approvazione della ElCom. Prima di concedere l’approvazione, la ElCom impartisce al gestore di rete un termine di 30 giorni per porre rimedio ai difetti.
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