Ai gestori di rete competono le misurazioni nel proprio comprensorio.
Stabiliscono tariffe di misurazione secondo il principio di causalità.
Sulla base di queste tariffe, riscuotono il corrispettivo per la misurazione per ogni punto di misurazione. Tale corrispettivo non può superare i costi di misurazione computabili. Le differenze di copertura sono compensate a breve.
Sono computabili i costi d’esercizio e di capitale di una misurazione affidabile ed efficiente presso i consumatori finali, i produttori e i gestori degli impianti di stoccaggio; i costi del capitale comprendono un utile d’esercizio adeguato.
Il Consiglio federale stabilisce le basi per il calcolo dei costi di misurazione computabili. Può fissare limiti massimi delle tariffe e disciplinare l’eventualità e l’importo dell’interesse da applicare alle differenze di copertura di periodi tariffari precedenti.
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