734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
I gestori degli impianti sotto menzionati che intendano esercitare il proprio diritto al rimborso del corrispettivo per l’utilizzazione della rete devono far dotare di un sistema di misurazione intelligente gli impianti che soddisfano i seguenti requisiti:
gli impianti di stoccaggio con consumo finale e gli impianti di trasformazione allacciati a un impianto di produzione utilizzato a fini del consumo proprio e soggetto all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 20011sugli impianti a bassa tensione (OIBT);
gli impianti pilota e di dimostrazione in cui non tutta l’elettricità prelevata viene trasformata.
I costi per le misurazioni necessarie unicamente per comprovare i quantitativi di elettricità determinanti ai fini del rimborso sono sostenuti dai gestori degli impianti.