734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
Nel caso degli impianti di stoccaggio fissi con consumo finale allacciati a un impianto di produzione utilizzato a fini del consumo proprio e soggetto all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 6 OIBT1, il quantitativo di energia elettrica determinante ai fini del rimborso per ogni periodo di fatturazione viene calcolato come segue:
a. si confrontano i seguenti profili di carico di quindici minuti e si sommano fra loro i rispettivi valori minori:
1. i valori del quantitativo di elettricità prelevato dalla rete e di quello stoccato,
2. i valori del quantitativo di elettricità prelevato dall’impianto di stoccaggio e di quello reimmesso in rete;
b. è determinante ai fini del rimborso la minore delle due somme di cui alla lettera a numeri 1 e 2.
Nel caso degli impianti di stoccaggio fissi con consumo finale che non sono allacciati ad un impianto di produzione di cui al capoverso 1, è determinante ai fini del rimborso il quantitativo di elettricità immesso nel corrispondente punto di allacciamento domestico.
Nel caso degli impianti di stoccaggio mobili con consumo finale è determinante ai fini del rimborso il quantitativo di elettricità immesso in rete dall’impianto mobile nel corrispondente punto di allacciamento domestico.
I gestori di impianti di trasformazione e di impianti pilota e di dimostrazione devono disporre per il quantitativo di elettricità determinante ai fini del rimborso delle corrispondenti garanzie di origine.