734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
I gestori di impianti pilota e di dimostrazione hanno diritto al rimborso se questi ultimi sono riconosciuti come tali dall’UFE, oltre ad adempiere alle condizioni di cui all’articolo 14a capoverso 4 lettera c LAEl.
Un impianto è riconosciuto dall’UFE come impianto pilota e di dimostrazione se presenta caratteristiche tecniche od operative innovative e se:
l’impianto entrerà in esercizio non oltre il 31 dicembre 2034; e
per l’impianto è già stata presentata una domanda di licenza edilizia.
Per valutare se è già stata superata la potenza totale di 200 MW (art. 14a cpv. 4 lett. c LAEl) si considera la data di presentazione della domanda di rimborso al gestore di rete.
I gestori di rete informano l’UFE in merito alle domande di rimborso presentate dai gestori di impianti pilota e di dimostrazione.
L’UFE tiene un elenco pubblicamente accessibile con i dati relativi alla potenza totale di tutti gli impianti pilota e di dimostrazione per i quali è stata presentata una domanda di rimborso e lo aggiorna costantemente.
Il diritto al rimborso dei gestori di impianti pilota e di dimostrazione termina al più tardi dopo 20 anni dalla loro messa in esercizio.
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