734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
La flessibilità si considera esistente se il gestore della rete di distribuzione l’ha utilizzata anteriormente al 1° gennaio 2026 attraverso un sistema di controllo e di regolazione installato presso un titolare della flessibilità.
Il gestore della rete di distribuzione informa annualmente per iscritto i titolari della flessibilità su almeno i seguenti elementi relativi alla flessibilità esistente:
i contenuti menzionati all’articolo 19b capoverso 1 lettere a–d;
le conseguenze di un divieto secondo il capoverso 3.
Il titolare della flessibilità può vietare l’ulteriore utilizzo della propria flessibilità esistente. In tal caso deve comunicarlo per iscritto al gestore della rete di distribuzione entro 30 giorni dal ricevimento delle informazioni di cui al capoverso 2 oppure con un preavviso di tre mesi per la fine dell’anno civile.
Il divieto non dà al titolare della flessibilità il diritto alla rimozione di un sistema di controllo e di regolazione già installato.
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