734.71OAElFederal Council Ordinance1 apr 2008Fonte originale
Una comunità locale di energia elettrica può essere costituita se la potenza degli impianti di produzione impiegati nella comunità è pari ad almeno il 5 per cento della potenza di allacciamento di tutti i consumatori finali partecipanti.
Gli impianti di produzione che funzionano al massimo per 500 ore all’anno non sono considerati ai fini della determinazione della potenza degli impianti di produzione impiegati nella comunità.
I consumatori finali nonché gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio installati nella comunità devono trovarsi nel medesimo comprensorio e non possono essere allacciati a livelli di tensione superiori a 36 kV. Inoltre, tali livelli di tensione non possono essere utilizzati per lo scambio di elettricità autoprodotta all’interno della comunità.
I consumatori finali possono partecipare a una sola comunità locale di energia elettrica per ogni centro di consumo. Gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio possono essere impiegati solamente in una comunità.
Se uno dei presupposti di cui ai capoversi 1, 3 e 4 non è più soddisfatto, il gestore della rete di distribuzione non considera più la comunità locale di energia elettrica come tale.
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