734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
La società di rete stipula un accordo sull’impiego della centrale elettrica di riserva con ogni gestore che partecipa alla riserva complementare.
Nell’accordo sono definiti in particolare:
la potenza impiegabile per la riserva;
la durata e il periodo di disponibilità;
il compenso per la disponibilità e l’indennizzo per il prelievo corrisposti al gestore;
test di operatività periodici nonché un lasso di tempo per la revisione e la manutenzione;
i dettagli operativi in caso di impiego, come il programma previsionale;
1 i contenuti di cui all’articolo 5 capoverso 2 lettere b e d;
2 una pena convenzionale in caso di inosservanza degli obblighi relativi alla riserva.
Se obbliga un gestore a partecipare alla riserva complementare, in caso di necessità il DATEC decide anche i contenuti dell’accordo.
Con il compenso per la disponibilità sono compensati i costi fissi della gestione indipendenti dall’impiego come la disponibilità dell’impianto, l’approvvigionamento e l’immagazzinamento dei vettori energetici, i costi del personale e i costi di raccordo alla rete. L’ammontare del compenso deve essere adeguato.
Il compenso per la disponibilità è ridotto pro rata temporis se un gestore utilizza la centrale elettrica di riserva per scopi operativi propri (art. 11 cpv. 2bis).3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 693). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° ott. 2025 (RU 2024 693). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 834). ↩
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