734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
Le centrali elettriche di riserva sono impiegate solamente per la riserva complementare e non producono corrente per il mercato.
Al di fuori del periodo di disponibilità i gestori con centrali elettriche di riserva possono fornire prestazioni di servizio relative al sistema se rispettano i valori limite di emissioni e le prescrizioni cantonali. Il periodo di disponibilità va dal 1° dicembre al 31 maggio; sono fatte salve:
una durata più breve stabilita dalla ElCom per l’inverno in questione;
una durata diversa se essa è concordata nell’accordo raggiunto prima dell’inizio della riserva complementare secondo l’articolo 8 capoverso 1.1
Le centrali di riserva integrate in un’attività aziendale possono essere utilizzate dal gestore per scopi operativi propri durante e al di fuori del periodo di disponibilità e anche in caso di grave penuria, a condizione che vengano rispettati i valori limite di emissioni e le prescrizioni cantonali.2
Sono fatte salve disposizioni derogatorie fondate sulla legge del 17 giugno 20163sull’approvvigionamento del Paese (LAP).4
D’intesa con la ElCom, l’UFE può definire ulteriori requisiti operativi tecnici generali per le centrali elettriche di riserva, in particolare concernenti:
il preavviso per un impiego;
il numero di possibili accensioni e spegnimenti nonché la durata operativa minima;
la capacità di adattamento in riferimento alla potenza;
la gestione a distanza.
I gestori delle centrali elettriche di riserva possono utilizzare i generatori al di fuori dei tempi in cui gli impianti devono essere pronti all’impiego (art. 17 cpv. 3) per il mantenimento della tensione.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 834). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 834). ↩