734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
I costi sostenuti dalla Confederazione per rendere operative le centrali elettriche di riserva e i gruppi elettrogeni di emergenza a partire dal 15 febbraio 2023, nonché eventuali costi di locazione per le centrali elettriche di riserva, sono rimborsati alla Confederazione senza interessi sull’arco di tre anni, attingendo ai fondi di cui all’articolo 22 capoverso 2. A tal fine è aumentato di conseguenza il corrispettivo per l’utilizzazione della rete di trasporto a partire dal 2024 per un periodo di tre anni.
Se la Confederazione non trova gestori per una centrale elettrica di riserva per cui nella fase preparatoria nel 2022 è programmata una messa in servizio a febbraio 2023, o se un gestore viene a mancare successivamente, la Confederazione corrisponde un’indennità al proprietario di tale impianto. Il finanziamento avviene secondo la disposizione di cui al capoverso 1.
L’indennità di cui al capoverso 2 copre i costi sostenuti per il trasferimento degli impianti in Svizzera e la sostituzione del reddito che il proprietario avrebbe ottenuto se avesse affidato gli impianti a un gestore esterno alla riserva. Tale indennità copre al massimo il periodo dal 1° febbraio 2023 al 31 maggio 2026.
I costi per eventuali compensi previsti dal diritto cantonale nei Comuni che ospitano gli impianti possono essere rimborsati mediante un successivo aumento del corrispettivo per l’utilizzazione della rete conformemente a quanto stabilito al capoverso 1.
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