734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
Per l’adempimento dei propri compiti, la ElCom, la società di rete, il DATEC e l’UFE ricevono gratuitamente dagli aggregatori e dai gestori che partecipano alla riserva di energia elettrica nonché dai gestori delle condotte le informazioni e i documenti necessari, in particolare in relazione ai livelli di stoccaggio, nonché l’accesso agli impianti.
In caso di prelievo, la ElCom può esigere dai gruppi di bilancio partecipanti la dichiarazione delle transazioni commerciali relative al prelievo. Può esigere la dichiarazione anche da altri commercianti e ulteriori operatori di mercato in merito a transazioni a valle.
I partecipanti alla riserva comunicano tempestivamente all’autorità cantonale preposta al controllo dell’inquinamento atmosferico gli impianti della riserva complementare con cui si sono impegnati a partecipare.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° feb. 2024 (RU 2023 834). ↩
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