734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
Sono obbligati a partecipare alla riserva di energia idroelettrica i seguenti attori (partecipanti alla riserva):
nel caso di centrali elettriche che non sono organizzate come centrali partecipate: i gestori;
nel caso di centrali elettriche organizzate come centrali partecipate: i partner, ciascuno con la propria quota nella centrale partecipata.
Ai fini della determinazione dell’obbligo di partecipazione fa stato ogni anno la situazione al 30 aprile. Nel caso di centrali elettriche transfrontaliere viene presa in considerazione solo la quota assegnata alla Svizzera sulla base di un accordo internazionale. Il contenuto di energia di un bacino di accumulazione viene misurato tenendo conto dell’intera cascata di produzione di un complesso di impianti collegati tra loro sul piano idraulico e ottimizzati nel loro insieme.
I partecipanti alla riserva conservano nelle proprie centrali idroelettriche ad accumulazione una quota di energia corrispondente a quella definita secondo i valori di riferimento della ElCom rispetto alla quantità di energia totale della riserva di energia idroelettrica. Se necessario, la ElCom può modificare successivamente la quantità di energia totale della riserva di energia idroelettrica e quindi proporzionalmente la quota di tutti i partecipanti alla stessa.
La ElCom può obbligare in via eccezionale i partecipanti alla riserva a conservare anche una determinata potenza, qualora ciò sia assolutamente necessario per garantire l’approvvigionamento elettrico.
In caso di contestazione dell’obbligo di partecipazione alla riserva o della quantificazione di tale partecipazione, la ElCom emette una decisione in merito.
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