734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
A condizione di rispettare i valori di riferimento secondo l’articolo 2, i partecipanti alla riserva possono ripartire la quota di energia da conservare tra le proprie diverse centrali idroelettriche ad accumulazione, compresi gli impianti idonei con una capacità di accumulazione inferiore a 10 GWh.
A condizione di rispettare i valori di riferimento secondo l’articolo 2, i partecipanti alla riserva possono concludere accordi tra di loro per lo scambio delle quantità di energia da conservare. La responsabilità per la conservazione rimane dei partecipanti alla riserva originari.
Le ripartizioni e gli scambi pianificati devono essere sottoposti all’approvazione della ElCom. La ElCom può richiedere i giustificativi concernenti gli accordi di scambio conclusi.
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