734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
I partecipanti alla riserva ricevono:
per la conservazione di energia: un indennizzo forfettario;
1 per un’eventuale conservazione di potenza disposta in via supplementare (art. 3a cpv. 4): una rimunerazione moderata.
La ElCom calcola e pubblica ogni anno il tasso per l’indennizzo forfettario per GWh di energia conservata. Per il calcolo di tale tasso adotta come valore di base la differenza di prezzo media tra il primo e il secondo trimestre dell’anno in cui termina il periodo di conservazione dell’energia. Il valore di base viene moltiplicato per un fattore pari a 1,3.
Come base di dati per questo valore di base, la ElCom considera i prezzi di liquidazione pubblicati dei contratti trimestrali del tipo «base» sul mercato a termine svizzero nei 30 giorni precedenti la pubblicazione dei valori di riferimento. Se per l’anno del calcolo i prezzi di liquidazione pubblicati non sono sufficienti, applica una metodologia alternativa adeguata. In particolare, può riferirsi a un altro periodo, utilizzare informazioni storiche sui prezzi o dati dei mercati a termine dei Paesi limitrofi.
In caso di aumento della quantità di energia elettrica da conservare (art. 3a cpv. 3), l’indennizzo forfettario viene determinato in ugual modo. Per definire il valore di base per la quantità supplementare da conservare si considera il periodo di 30 giorni di calendario precedente la comunicazione dei valori di riferimento modificati.2
Per la conservazione di potenza disposta in via supplementare, la ElCom definisce una rimunerazione in funzione della situazione. A tale scopo tiene conto della situazione eccezionale concreta.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 677). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 677). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.