734.722OREIFederal Council Ordinance15 feb 2023Fonte originale
La società di rete stipula con ogni partecipante alla riserva un accordo sulla partecipazione alla riserva di energia idroelettrica. Gli accordi devono essere uniformi.
L’accordo deve contenere almeno:
a. le disposizioni della ElCom riguardanti:
1. la quantità di energia da conservare del partecipante alla riserva,
2. il periodo di conservazione della riserva,
3. l’indennizzo forfettario;
b. le condizioni per il prelievo;
c. le condizioni per poter svolgere lavori di revisione e l’obbligo di notificarli alla ElCom;
d. i dettagli sui seguenti obblighi nei confronti della società di rete:
1. le informazioni e i documenti da fornire secondo l’articolo 24 capoverso 1,
2. la notifica della potenza e dell’energia disponibili secondo l’articolo 18 capoverso 2.
Se un partecipante alla riserva ha affidato la gestione operativa a un’impresa partner, la società di rete può concludere l’accordo con tale impresa partner. I dettagli operativi riguardanti la conservazione della riserva devono essere disciplinati in ogni caso con l’impresa partner cui è stata affidata la gestione operativa.
In caso di variazione della quantità di energia da conservare o del periodo di conservazione è possibile modificare o risolvere anticipatamente gli accordi pluriennali.
Se la partecipazione alla riserva si basa su una decisione della ElCom (art. 3a cpv. 5), il contenuto uniforme dell’accordo diventa parte integrante di tale obbligo.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 ott. 2025, in vigore dal 1° dic. 2025 (RU 2025 677). ↩
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