Il Consiglio federale disciplina:
- l’organizzazione e la gestione del SIAC;
- la responsabilità del trattamento dei dati;
- il catalogo dei dati da rilevare e la loro durata di conservazione;
- la collaborazione con le autorità, le organizzazioni, gli importatori di veicoli e gli altri servizi che partecipano alla procedura di ammissione alla circolazione;
- le procedure di notificazione;
- le procedure di rettifica dei dati;
- la procedura per la progettazione delle interfacce tecniche con il SIAC e per lo scambio di dati tra la Confederazione, i Cantoni e i terzi che partecipano alla procedura di ammissione alla circolazione;
- la protezione e la sicurezza dei dati per tutti i servizi che, con sistemi autonomi per il trattamento dei dati, svolgono i compiti legati all’ammissione alla circolazione e al controllo della circolazione stradale.