Il software impiegato per il controllo della durata del lavoro, della guida e del riposo deve garantire almeno le operazioni seguenti:
- lettura dei dati della carta del conducente senza tachigrafo digitale;
- lettura dei dati di tachigrafi e di carte dei conducenti dal tachigrafo digitale;
- digitalizzazione di dischi;
- registrazione manuale di dati;
- analisi di disposizioni nazionali e internazionali relative alla durata del lavoro, della guida e del riposo;
- analisi della velocità e del tratto percorso;
- analisi di dati tratti dal tachigrafo, dai dischi e dalle carte dei conducenti;
- importazione, esportazione e archiviazione di file originali dal tachigrafo digitale e dalle carte dei conducenti;
- connessione al registro svizzero delle carte per il tachigrafo e ai corrispondenti registri esteri per la verifica e la notifica di dati;
- analisi statistiche e trasmissione di dati ad altri utilizzatori dei dati.