741.013.1OOCCS-USTRFederal Office Ordinance1 ott 2008Fonte originale
Le competenze per l’esecuzione di controlli della circolazione stradale sono rette dagli articoli 3 e 4 OCCS.
L’ubicazione, l’installazione, l’impiego e la manutenzione di sistemi di misurazione per l’accertamento ufficiale di fatti nel quadro di controlli della circolazione stradale sono di esclusiva competenza di personale formato.
Il personale incaricato del controllo e della valutazione dei dati deve:
possedere le necessarie conoscenze specialistiche teoriche e pratiche relative al tipo e al sistema di misurazione, all’esecuzione della misurazione in questione e alla valutazione dei dati ricavati;
essere autorizzato dall’autorità competente a svolgere le attività di controllo e di valutazione.
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