741.013.1OOCCS-USTRFederal Office Ordinance1 ott 2008Fonte originale
L’autorità competente impartisce l’ordine di analisi del sangue e delle urine servendosi del rapporto di cui all’allegato 2.
L’ordine di analisi per rilevare tracce di stupefacenti o medicamenti comporta anche un ordine per le analisi della concentrazione del tasso di alcolemia nel sangue, quando esiste il sospetto che la persona interessata, oltre a stupefacenti e medicamenti, abbia consumato anche alcol.
L’autorità deve trasmettere al laboratorio tutti i dati e le informazioni necessarie, segnatamente il rapporto di un’eventuale visita medica di cui all’allegato 3.
Il laboratorio deve informare senza indugio l’autorità da cui ha ricevuto l’ordine allorquando emergono incongruenze relative ai campioni ricevuti e alla documentazione o allorquando non è possibile adempiere all’ordine.
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