741.013.1OOCCS-USTRFederal Office Ordinance1 ott 2008Fonte originale
L’esecuzione dell’accertamento etilometrico1, il prelievo delle urine, gli accertamenti dell’autorità di controllo, il riconoscimento dei risultati delle misurazioni etilometrica e l’ordine di prelievo del sangue e delle urine o la conferma di tale ordine (art. 13 cpv. 3 OCCS) devono essere accertati in un rapporto secondo l’allegato 2.
1bis. Nel caso di accertamento con etilometro probatorio, si deve assicurare che la misurazione venga attribuita alla persona controllata.2
Se la persona controllata dichiara di aver consumato alcol dopo l’evento (consumo di alcol tra l’evento e il prelievo di sangue), bisogna interrogarla in merito al tipo di bevanda, alla quantità e al momento del consumo. Eventuali prove devono essere raccolte.
Il rapporto dell’esame medico conformemente all’articolo 15 capoverso 1 OCCS si basa sull’allegato 3.
Footnotes
Nuova espressione giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591). ↩
Introdotto dal n. I dell’O dell’USTRA del 30 lug. 2015, in vigore dal 1° ott. 2016 (RU 2015 2591). ↩
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