L’Ufficio federale delle strade (USTRA),
d’intesa con l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini1, l’Istituto federale di metrologia e l’Ufficio federale dei trasporti,
visti gli articoli 4 capoverso 5, 9 capoversi 2 e 3, 11 capoverso 3, 13 capoverso 3, 15 capoverso 1, 18, 24 capoverso 4, 26 capoverso 5, 44 capoverso 2 e 45 capoverso 3 dell’ordinanza del 28 marzo 20072sul controllo della circolazione stradale (OCCS),3
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La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). ↩
RS 741.013 ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’USTRA del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 241). ↩
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