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Art. 107

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Tutti i sedili devono essere fissati solidamente e avere uno schienale e un appoggio per i piedi. I sedili singoli posti trasversalmente rispetto all’asse longitudinale del veicolo devono essere muniti di appoggi laterali o di separazioni. I sedili longitudinali devono essere muniti di una separazione a ogni estremità. Fanno eccezione i sedili singoli e quelli longitudinali posti trasversalmente rispetto all’asse longitudinale del veicolo e muniti di cinture di sicurezza. Il sedile del conducente o i dispositivi di comando principali devono essere regolabili in senso longitudinale e permettere di guidare con il minore affaticamento possibile.1 1bis. I sedili posti trasversalmente rispetto all’asse longitudinale del veicolo non sono ammessi nei veicoli delle categorie M1e N1,come anche M2e M3che non dispongono di posti in piedi autorizzati. Fanno eccezione i veicoli militari, della protezione civile, del servizio antincendio, della polizia, delle dogane e del servizio sanitario come anche i veicoli della categoria M3con un peso totale superiore a 10,00 t nel cui vano posteriore i sedili disposti trasversalmente rispetto all’asse longitudinale sono raggruppati in modo da formare uno spazio integrato comprendente fino a 10 sedili.2
  2. I posti in piedi sono ammessi soltanto sugli autobus e sui minibus impiegati per corse regionali, soggette a orario, di imprese di trasporto in concessione o per corse in sostituzione di treni come pure sugli autoveicoli in cui il personale che esegue o sorveglia il carico deve restare in piedi. Nel traffico locale, l’autorità di immatricolazione può all’occorrenza permettere che vi siano posti in piedi anche in altri casi. Per i posti in piedi devono esservi dispositivi di appoggio sufficienti. Le piattaforme esterne devono essere munite di materiale antisdrucciolevole.3
  3. Per determinare il numero di posti degli autoveicoli si applica l’allegato 9 numeri 1–3.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

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