741.41•Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali
741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995
(OETV)
del 19 giugno 1995 (Stato 1° gennaio 2026)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 8, 9 capoversi 1bis, 2 e 3, 13 capoversi 2 e 4, 18 capoverso 2, 20, 25, 30 capoversi 1 e 4, 41 capoversi 2bise 3, 103 capoversi 1 e 3 e 106 capoversi 1, 6 e 10 della legge federale del 19 dicembre 19581sulla circolazione stradale (LCStr),2
ordina:
I veicoli a cuscino d’aria, con propulsore a elica o a reattore e altri veicoli a motore senza ruote o cingoli non sono ammessi alla circolazione sulle strade pubbliche.
L’approvazione del tipo di veicoli e oggetti per cui nella presente ordinanza sono definite le esigenze tecniche si fonda sull’ordinanza del 19 giugno 19955concernente l’approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV).
Sono «motoveicoli» i seguenti veicoli, a meno che non siano considerati ciclomotori (art. 18):104
1. i veicoli a motore a due ruote aventi una velocità massima per costruzione di 45 km/h e una potenza del motore massima di 4,00 kW come pure una cilindrata massima di 50 cm3se dotati di motore ad accensione comandata,
2. i veicoli a motore a tre ruote aventi una velocità massima per costruzione di 45 km/h, una potenza del motore massima di 4,00 kW, una cilindrata massima di 50 cm3se dotati di motore ad accensione comandata o di 500 cm3se dotati di motore ad accensione per compressione come pure un peso massimo di 0,27 t conformemente all’articolo 136 capoverso 1,
3. i «risciò elettrici», vale a dire veicoli a due o più ruote a propulsione elettrica, aventi una potenza del motore complessiva di al massimo 2,00 kW, una velocità massima per costruzione di 20 km/h oppure di 25 km/h in caso di pedalata assistita, un peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, di 0,27 t al massimo e un peso totale massimo di 0,45 t;
c.108 le «motoslitte», vale a dire veicoli a motore a cingoli che non sono sterzati dal bloccaggio di un cingolo e il cui peso, giusta l’articolo 136 capoverso 1, è di 0,45 t al massimo, purché non siano quadricicli leggeri a motore o quadricicli a motore, monoassi o carri a mano provvisti di motore.
Per la classificazione dei veicoli a motore giusta gli articoli 14 e 15, due ruote affiancate contano come una ruota (ruota gemellata) se la distanza tra i punti centrali dei battistrada degli pneumatici sulla carreggiata non supera 460 mm.
Sono «ciclomotori»: a. i «ciclomotori veloci», vale a dire veicoli monotraccia monoposto con una velocità massima per costruzione di 30 km/h in caso di uso del solo motore, una potenza del motore complessiva di al massimo 1,00 kW, un peso totale massimo di 200 kg e: 1. un motore a combustione interna con una cilindrata massima di 50 cm3, oppure 2. propulsione elettrica nonché una velocità massima di 45 km/h in caso di pedalata assistita; b. i «ciclomotori leggeri», vale a dire veicoli aventi un peso totale massimo di 250 kg, una potenza del motore complessiva di al massimo 0,50 kW e una propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo: 1. 25 km/h per i veicoli con sella per il conducente, o 2. 20 km/h per i veicoli senza sella per il conducente; c. le «sedie a rotelle motorizzate», vale a dire veicoli progettati per l’impiego da parte di persone disabili dotati di propulsione elettrica, una velocità massima per costruzione di 25 km/h e una potenza del motore complessiva di al massimo 2,00 kW; d. i «monopattini autobilanciati», vale a dire veicoli monoposto, autobilanciati, dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 250 kg e una potenza del motore complessiva di al massimo 2,00 kW, una parte considerevole della quale è impiegata per bilanciare il veicolo; e. i «ciclomotori pesanti», vale a dire veicoli pluritraccia dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 25 km/h, aventi un peso totale massimo di 450 kg e una potenza del motore complessiva di al massimo 2,00 kW.
Le prescrizioni relative ai carri a mano (art. 211) si applicano per analogia alle sedie a rotelle non motorizzate per disabili, spinte da un accompagnatore oppure azionate dalla persona disabile, ad es. mediante i cerchi delle ruote oppure manovelle.
I seguenti veicoli con larghezza eccessiva possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli eccezionali:
I veicoli su cui vengono montati temporaneamente, in caso di necessità, dispositivi sgombraneve che sporgono anteriormente di oltre 3,00 m dal centro del dispositivo guida (art. 38 cpv. 3) possono circolare senza permesso e non sono considerati veicoli eccezionali.
Se un veicolo nuovo completo o completato è sprovvisto dei documenti di cui all’articolo 30 capoverso 1 e non sono soddisfatti i requisiti di cui all’articolo 30a , la prova di conformità alle prescrizioni concernenti la costruzione e l’equipaggiamento è fornita mediante un esame tecnico completo. Si verifica in particolare il rispetto delle prescrizioni sui gas di scarico e sui rumori e lo stato di corretto funzionamento per l’uso al quale il veicolo è destinato.
Per i veicoli provvisti soltanto di una parte dei documenti di cui all’articolo 30a capoverso 1 lettera d numeri 1–4 e per i veicoli modificati, le parti o le modifiche non esaminate devono essere oggetto di un esame tecnico completo.
I Cantoni adottano i provvedimenti necessari a garantire il rispetto degli intervalli d’esame. In particolare, mettono a disposizione le risorse necessarie. In caso di necessità, possono delegare compiti a terzi che ne garantiscano l’esecuzione secondo le prescrizioni.
L’autorità di immatricolazione può affidare gli esami successivi ad aziende od organizzazioni che ne garantiscono l’esecuzione a regola d’arte. Fanno eccezione gli esami successivi basati su notifiche della polizia (art. 34 cpv. 1).
Le prescrizioni del presente titolo si applicano a tutti i generi di veicoli. Sono fatte salve disposizioni aggiuntive o derogatorie relative ai rispettivi generi di veicoli.
Il peso dei portapacchi sul tetto e simili può ammontare, con il carico, al massimo a 50 kg. In base a una garanzia del costruttore, l’autorità di immatricolazione può autorizzare, mediante iscrizione nella licenza di circolazione, un peso superiore.
Alla pubblicità sui veicoli si applicano le esigenze di cui nell’articolo 69 capoverso 1. L’autorità competente secondo il diritto cantonale può permettere eccezioni nel caso di manifestazioni.
Le luci e i catarifrangenti devono soddisfare le esigenze tecniche della presente ordinanza o quelle delle seguenti normative determinanti per la categoria di veicolo:
Il SAV deve essere fabbricato e installato nel veicolo in modo da ridurre al minimo la probabilità di far scattare un falso allarme. Inoltre, il sistema non deve reagire, in particolare, per effetto di urto al veicolo, in caso di compatibilità elettromagnetica, di abbassamento di tensione della batteria che si scarica o in caso di accensione dell’illuminazione dell’abitacolo senza apertura delle porte del veicolo.
| metri | |
|---|---|
| a. autoveicoli, esclusi gli autobus | 12,00 |
| b. autobus a due assi | 13,50 |
| c. autobus a più di due assi | 15,00 |
| d. autobus snodati | 18,75.390 |
a.393 autoveicoli con cabina di guida aerodinamica allungata conforme al regolamento (UE) 2019/2144;
b. autoveicoli con serbatoi di idrogeno o batterie per l’alimentazione del veicolo, purché venga compensata solo la diminuzione della superficie di carico dovuta agli accumulatori di energia e non ne derivi una maggiore capacità di carico.394
1quater. Le parti di veicoli o le attrezzature di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida.395
1quinquies. Gli attrezzi accessori montati temporaneamente e necessari per lavori di manutenzione negli spazi pubblici, per lavori agricoli e forestali o per autoveicoli di lavoro possono sporgere anteriormente al massimo di 5,00 m dal centro del dispositivo di guida. Il carico per asse ammesso (art. 95 cpv. 2), la capacità di carico degli assi (art. 41 cpv. 2) e la capacità di carico degli pneumatici (art. 58 cpv. 1) non devono essere superati.396
2. La larghezza di un autoveicolo non deve superare:
| metri | |
|---|---|
| a. per i veicoli climatizzati | 2,60 |
| b. per gli altri autoveicoli397 | 2,55 |
| 3L’altezza degli autoveicoli non deve superare | 4,00 |
| tonnellate | |
|---|---|
| a. per le automobili | 3,50 |
| b. per i minibus | 3,50 |
| c. per gli autofurgoni | 3,50 |
| d. per gli autoveicoli a due assi | 18,00 |
| dbis.399 per gli autobus a due assi | 19,50 |
| e. per gli autoveicoli a tre assi | 25,00 |
| f.400 per gli autoveicoli a tre assi (eccettuati gli autosnodati a tre assi) il cui asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e sospensioni401giusta l’articolo 57 capoverso 1 oppure se entrambi gli assi motori posteriori sono equipaggiati con ruote gemellate e il carico sull’asse non supera per ciascun asse 9,50 t | 26,00 |
| g.402 autoveicoli con quattro assi | 32,00 |
| h.403 per gli autoveicoli con più di quattro assi e i veicoli cingolati | 40,00 |
| i.404 autoveicoli con più di quattro assi nel trasporto combinato non accompagnato | 44,00 |
| j.405 autobus snodati a tre assi | 28,00 |
| k.406 … |
2. I carichi per asse, senza tenere conto di un dispositivo di trazione giusta l’articolo 57 capoverso 2, non devono superare per gli:409
| tonnellate | ||
|---|---|---|
| a.410 assi singoli non motori | 10,00 | |
| b.411 assi singoli motori: | ||
| 1. di raccoglitrici agricole con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6) | 14,00 | |
| 2. di carri di lavoro con pneumatici larghi (art. 60 cpv. 6) | 14,00 | |
| 3. degli altri autoveicoli | 11,50 | |
| c. assi doppi con un passo inferiore a 1,00 m | 11,50 | |
| d. assi doppi con un passo da 1,00 m a meno di 1,30 m | 16,00 | |
| e. assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m | 18,00 | |
| f.412 assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m, il cui asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e di sospensioni giusta l’articolo 57 capoverso 1 oppure se ogni asse motore è equipaggiato di ruote gemellate e il carico sull’asse non supera per ciascun asse 9,50 t | 19,00 | |
| g.413 assi tripli con passi di 1,30 m al massimo | 21,00 | |
| h.414 assi tripli con passi superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo | 24,00 | |
| i.415 assi tripli con un passo superiore a 1,40 m | 27,00 |
Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, delle targhe previste.
Gli autoveicoli con un peso totale di oltre 0,20 t devono essere muniti di una retromarcia. Gli autoveicoli con motore elettrico possono essere equipaggiati di un altro dispositivo di retromarcia.
La carrozzeria o i parafanghi (art. 66 cpv. 2) dei veicoli della categoria M1che avanzano in linea retta devono coprire l’intera larghezza del battistrada:
Il pedale della frizione deve essere a sinistra di quello del freno e il pedale del freno a sinistra dell’acceleratore, salvo sui trattori, autoveicoli di lavoro e veicoli cingolati. I pedali devono essere separati da uno spazio sufficiente e, salvo l’acceleratore, essere muniti di rivestimento antisdrucciolevole.
Gli autoveicoli devono essere muniti di indicatori di direzione lampeggianti. I veicoli delle categorie M e N devono inoltre disporre di dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante (art. 78 cpv. 1).
Le automobili devono essere munite, oltre che di serratura delle porte e dell’interruttore d’accensione, di un dispositivo antifurto efficace e non pericoloso durante la marcia (ad es. serratura del volante o della scatola del cambio o della leva del cambio); nelle automobili con carrozzeria aperta le serrature delle portiere possono mancare. Gli altri autoveicoli devono essere muniti di un dispositivo di protezione efficace contro qualsiasi impiego non autorizzato.
Gli autoveicoli adibiti al trasporto professionale di persone e i veicoli adibiti al trasporto di denaro e oggetti di valore possono essere muniti, con il permesso dell’autorità d’immatricolazione iscritto nella licenza di circolazione, di un dispositivo d’allarme a due suoni, uno di tono basso continuo e l’altro di tono più alto e interrotto.505L’intensità sonora, le frequenze come anche le condizioni di misurazione si fondano sull’allegato 11.
I veicoli delle categorie M1e N1devono soddisfare, per quanto concerne la riciclabilità, la direttiva 2005/64/CE. Fanno eccezione i veicoli di un tipo con un’omologazione CE per veicoli in piccole serie o di un tipo dicui non vengono prodotte più di 100 unità all’anno.
Le eccezioni seguenti si applicano agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 45 km/h:
Oltre alle agevolazioni di cui all’articolo 118, agli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 30 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:517
Oltre alle agevolazioni di cui negli articoli 118 e 119, per gli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 15 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:
Oltre alle agevolazioni di cui negli articoli 118, 119 e 120, per gli autoveicoli la cui velocità massima non può superare 10 km/h si applicano anche le seguenti eccezioni:
| a.533 per gli autobus a un piano con oltre 23 posti a sedere, compreso quello del conducente, e per i posti in piedi | 1,80 m |
|---|---|
| b.534 per gli autobus con al massimo 23 posti a sedere, compreso quello del conducente | 1,50 m |
| c.535 per gli autobus a due piani: | |
| 1. al piano superiore | 1,50 m |
| 2. al piano inferiore | 1,77 m |
| 3. al piano inferiore nella parte situata sopra o dietro l’asse posteriore | 1,62 m |
| d. nei minibus, esclusi gli scuolabus | 1,50 m.536 |
2bis. Gli autobus a due piani delle categorie I e II il cui piano superiore può trasportare oltre 50 passeggeri devono essere dotati di due scale che colleghino lo spazio passeggeri superiore a quello inferiore. La presente disposizione si applica ai veicoli della categoria III il cui piano superiore può trasportare oltre 30 passeggeri.537 3. Lo spazio per i passeggeri deve essere munito d’illuminazione elettrica. Se questo spazio è separato dalla cabina di guida, i passeggeri devono, in caso di necessità, poter chiedere la fermata del veicolo. 4. I portabagagli devono essere tali che i bagagli non cadano in caso di frenate brusche. 5. Per quanto concerne la resistenza meccanica della carrozzeria, gli autobus devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o al regolamento UNECE n. 66.538
Le porte sono assimilate alle uscite di sicurezza. Le uscite di sicurezza devono essere indicate in modo chiaro ed essere ripartite il più regolarmente possibile sui due lati del veicolo. Esse devono potersi aprire o liberare facilmente e rapidamente; gli strumenti necessari a tale scopo devono essere ben visibili e a portata di mano.544 4. Gli autobus devono essere provvisti di una farmacia di bordo, con data di scadenza non superata, conforme alla norma DIN 13164.545 5. Per quanto concerne la protezione antincendio, gli autobus devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 o ai regolamenti UNECE n. 107 e n. 118.546
| metri | ||
|---|---|---|
| a. lunghezza | 4,00 | |
| b. larghezza | 2,00 | |
| c. altezza | 2,50 |
| metri | ||
|---|---|---|
| larghezza | 1,00 |
| metri | ||
|---|---|---|
| a. lunghezza | 3,50 | |
| b.569 larghezza | 1,50 |
| tonnellate | ||
|---|---|---|
| a.575 per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2 adibite al trasporto di cose e per i quadricicli leggeri a motore adibiti al trasporto di cose | 0,30 | |
| b.576 per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2 adibite al trasporto di persone e per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 1 | 0,25 | |
| c.577 per i tricicli a motore | 1,00 | |
| d.578 per i quadricicli leggeri a motore adibiti al trasporto di persone | 0,25 | |
| e.579 per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone | 0,45 | |
| f. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di cose | 1,00 |
Il numero di posti sui veicoli, incluso quello del conducente, può ammontare al massimo a:
| posti | |
|---|---|
| a. per le motoleggere di cui all’articolo 14 lettera b numero 2 | 2 |
| b. per i tricicli a motore adibiti al trasporto di persone | 5 |
| c. per i tricicli a motore adibiti al trasporto di cose | 2 |
| d. per i quadricicli leggeri a motore | 2 |
| e. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria aperta | 2 |
| f. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria aperta, ma con struttura di protezione antiribaltamento | 3 |
| g. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di persone con carrozzeria chiusa | 4 |
| h. per i quadricicli a motore adibiti al trasporto di cose | 2 |
I motoveicoli senza carrozzino laterale di cui all’articolo 14 lettera a aventi una potenza del motore di oltre 11 kW ma non superiore a 35 kW nonché un rapporto tra potenza e peso in ordine di marcia (art. 136 cpv. 1) di oltre 0,1 kW/kg ma al massimo di 0,2 kW/kg non possono essere modificati a partire da un motoveicolo avente oltre il doppio della potenza.
I quadricicli a motore devono essere conformi per quanto riguarda la potenza del motore e la velocità massima per costruzione al regolamento (UE) n. 168/2013, se rientrano nel suo campo d’applicazione. Per i quadricicli a motore che non rientrano nel campo d’applicazione del suddetto regolamento UE, la potenza del motore massima è pari a 15,00 kW.
La targa deve essere apposta in modo ben visibile.
I monoassi devono essere muniti di almeno un freno che agisca su tutte le ruote e di un dispositivo di bloccaggio che raggiunga l’efficacia prescritta nell’allegato 7, salvo se la decelerazione è ottenuta semplicemente togliendo il gas e se il veicolo non può mettersi in moto da sé su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento quando il motore è fermo.
| metri | |
|---|---|
| a. lunghezza (esclusi i semirimorchi) | 12,00 |
| b.682 distanza tra il perno di aggancio e l’estremità posteriore del semirimorchio | 12,00 |
| c.683 distanza tra il perno di aggancio e qualsiasi punto dell’estremità anteriore del semirimorchio | 2,04 |
| d.684 larghezza dei veicoli climatizzati | 2,60 |
| e.685 larghezza degli altri rimorchi | 2,55 |
| f. altezza | 4,00 |
| tonnellate | ||||
|---|---|---|---|---|
| a.689 … | ||||
| b.690 rimorchi a due assi, esclusi semirimorchi, rimorchi a timone rigido e rimorchi ad asse centrale | 18,00 | |||
| c.691 rimorchi a tre assi, esclusi semirimorchi, rimorchi a timone rigido e rimorchi ad asse centrale | 24,00 | |||
| d.692 rimorchi a quattro assi, esclusi semirimorchi, rimorchi a timone rigido e rimorchi ad asse centrale | 32,00 |
| tonnellate | |
|---|---|
| a.693 assi singoli non motori | 10,00 |
| abis.694 assi singoli motori di rimorchi delle classi R e S (art. 21 cpv. 2 e 3) | 11,50 |
| b. assi doppi con un passo inferiore a 1,00 m | 11,00 |
| c. assi doppi con un passo da 1,00 m a meno di 1,30 m | 16,00 |
| d. assi doppi con un passo da 1,30 m a meno di 1,80 m | 18,00 |
| e. assi doppi con un passo di 1,80 m e oltre | 20,00 |
| f.695 assi tripli con passi da un asse all’altro inferiori o uguali a 1,30 m | 21,00 |
| g.696 assi tripli con passi da un asse all’altro superiori a 1,30 m e di 1,40 m al massimo | 24,00 |
| h. assi tripli con un passo da un asse all’altro superiore a 1,40 m | 27,00 |
I rimorchi devono recare posteriormente una targa.
Le prescrizioni dell’articolo 64 si applicano per analogia ai dispositivi di guida dei rimorchi.
I rimorchi devono essere muniti sul retro di due indicatori di direzione lampeggianti.
La targa, se non può essere apposta posteriormente, deve essere applicata lateralmente, se possibile sulla parte destra.
1 e2. …738 3. Per i rimorchi di lavoro trainati da veicoli trattori la cui velocità massima non supera 30 km/h non è necessario un agganciamento di sicurezza conformemente all’articolo 189 capoverso 5.
costruzione, una velocità massima di 30 km/h si applica l’articolo 205. 2. Ai rimorchi trainati da trattori aventi una velocità massima per
costruzione superiore a 30 km/h si applicano le disposizioni generali sui rimorchi. È fatto salvo l’articolo 207 capoverso 5.746
Per l’applicazione dei regolamenti internazionali menzionati nell’allegato 2 si applicano le disposizioni transitorie dei rispettivi regolamenti; l’immatricolazione si fonda sulla data dell’importazione o della costruzione in Svizzera.
Le disposizioni dell’articolo 95 capoverso 2 concernenti i carichi ammessi sull’asse di autoveicoli si applicano, dal 1° gennaio 2023, ai veicoli messi in circolazione per la prima volta prima del 1° ottobre 1997.
I ciclomotori immatricolati per la prima volta prima del 1° aprile 2024 devono soddisfare le esigenze di cui all’articolo 178b capoverso 3 relative al tachimetro dal 1° aprile 2027. Per i ciclomotori immatricolati per la prima volta prima del 1° gennaio 1970 il tachimetro non è richiesto.
Le sedie a rotelle motorizzate importate o prodotte in Svizzera fino al 1° luglio 2027 possono essere immatricolate secondo il diritto anteriore.
Sono abrogate:
…815
(art. 3a cpv. 1, 3b cpv. 1, 5 cpv. 1 lett. a, 30a cpv. 1 lett. b n. 2 e 4, 49 cpv. 5, 164 cpv. 2)
| Atto legislativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione |
|---|---|
| Direttiva 2003/37/CE | Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e che abroga la direttiva 74/150/CEE, GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/44/UE, GU L 82 del 20.3.2014, pag. 20. |
| Regolamento (UE) n. 167/2013 | Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/519, GU L 91 del 29.3.2019, pag. 42. Sono escluse le disposizioni sulla vigilanza del mercato, in particolare gli articoli 1 paragrafo 2, 5 paragrafo 4 nonché 8 paragrafi 4 e 5. |
| Regolamento (UE) n. 168/2013 | Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadri cicli, GU L 60 del 2.3.2013, pag. 52; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1694, GU L 381 del 13.1.2020, pag. 4. Sono escluse le disposizioni sulla vigilanza del mercato, in particolare gli articoli 1 paragrafo 2, 6 paragrafo 4 nonché 9 paragrafi 4 e 5. |
| Regolamento (UE) n. 901/2014 | Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del 18 luglio 2014, che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l`omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 249 del 22.8.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/239, GU L 49 del 21.2.2020, pag. 6. |
| Regolamento (UE) 2015/504 | Regolamento di esecuzione (UE) 2015/504 della Commissione, dell’11 marzo 2015, che applica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali, GU L 85 del 28.3.2015, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/986, GU L 182 del 18.7.2018, pag. 16. |
| Regolamento (UE) n. 2018/858 | Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/2236, GU L 296 del 16.11.2022, pag. 1. Sono escluse le disposizioni sulla vigilanza del mercato, in particolare gli articoli 1 paragrafo 2, 6–11 nonché 13 paragrafo 4. |
| Regolamento (UE) n. 2020/683 | Regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 della Commissione, del 15 aprile 2020, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, versione della GU L 163 del 26.5.2020, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362, GU L 205 del 5.8.2022, pag. 145. |
| Regolamento (UE) 2020/1812 | Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1812 della Commissione, del 1° dicembre 2020, recante norme sullo scambio di dati online e sulla notifica delle omologazioni UE a norma del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L 404 del 2.12.2020, pag. 5. |
| Regolamento (UE) 2021/133 | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/133 della Commissione, del 4 febbraio 2021, che attua il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il formato e la struttura di base e le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico, GU L 42 del 5.2.2021, pag. 1; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/1061, GU L, 2024/1061, 11.4.2024. |
| Atto legislativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Direttiva 70/157/CEE | Direttiva 70/157/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al livello sonoro ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore, GU L 42 del 23.2.1970, pag. 16; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. | |
| Direttiva 76/432/CEE | Direttiva 76/432/CEE del Consiglio, del 6 aprile 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 122 dell’8.5.1976, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24. | |
| Direttiva 76/763/CEE | Direttiva 76/763/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai sedili per accompagnatori dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 262 del 27.9.1976, pag. 135; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/52/UE, GU L 213 del 13.8.2010, pag. 37. | |
| Direttiva 77/537/CEE | Direttiva 77/537/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1977, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l’inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 220 del 29.8.1977, pag. 38; modificata da ultimo dalla direttiva 97/54/CE, GU L 277 del 10.10.1997, pag. 24. | |
| Direttiva 78/764/CEE | Direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 255 del 18.9.1978, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. | |
| Direttiva 80/720/CEE | Direttiva 80/720/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative allo spazio di manovra, ai mezzi di accesso al posto di guida, nonché agli sportelli ed ai finestrini dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 194 del 28.7.1980, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/62/UE, GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7. | |
| Direttiva 86/297/CEE | Direttiva 86/297/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle prese di forza dei trattori e alla relativa protezione, GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 19; modificata da ultimo dalla direttiva 2012/24/UE, GU L 274 del 9.10.2012, pag. 24. | |
| Direttiva 86/298/CEE | Direttiva 86/298/CEE del Consiglio, del 26 maggio 1986, relativa ai dispositivi di protezione, del tipo a due montanti posteriori, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, GU L 186 dell’8.7.1986, pag. 26;modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. | |
| Direttiva 86/415/CEE | Direttiva 86/415/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all’installazione, all’ubicazione, al funzionamento e all’identificazione dei comandi dei trattori agricoli o forestali a ruote, GU L 240 del 26.8.1986, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2010/22/UE, GU L 91 del 10.4.2010, pag. 1. | |
| Direttiva 87/402/CEE | Direttiva 87/402/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, relativa ai dispositivi di protezione, in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote a carreggiata stretta, montati anteriormente, GU L 220 dell’8.8.1987, pag. 1;modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. | |
| Direttiva 92/23/CEE | Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa agli pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al montaggio, GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95; modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE, GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42. | |
| Direttiva 2000/25/CE | Direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2000, relativa a misure contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli o forestali e recante modificazione della direttiva 74/150/CEE del Consiglio, GU L 173 del 12.7.2000, pag. 1; modificata da ultimo dalla direttiva 2014/43/UE, GU L 82 del 20.3.2014, pag. 12. | |
| Direttiva 2005/64/CE | Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, GU L 310 del 25.11.2005, pag. 10; modificata dalla direttiva 2009/1/CE, GU L 9 del 14.1.2009, pag. 31. | |
| Direttiva 2006/40/CE | Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006 relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, versione della GU L 161 del 14.6.2006, pag. 12. | |
| Direttiva 2007/38/CE | Direttiva 2007/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 concernente l’installazione a posteriori di specchi sui veicoli commerciali pesanti immatricolati nella Comunità, versione della GU L 184 del 14.7.2007, pag. 25. | |
| Regolamento (CE) n. 706/2007 | Regolamento (CE) n. 706/2007 della Commissione, del 21 giugno 2007, che stabilisce, conformemente alla direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, disposizioni amministrative per l’omologazione CE di veicoli e una prova armonizzata per misurare le perdite di alcuni impianti di condizionamento d’aria, GU L 161 del 22.6.2007, pag. 33; modificata dal regolamento (UE) n. 519/2013, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 74. | |
| Regolamento (CE) n. 715/2007 | Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 171 del 29.6.2007, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/858, GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1. | |
| Direttiva 2008/2/CE | Direttiva 2008/2/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio,del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 24 del 29.1.2008, pag. 30. | |
| Regolamento (CE) n. 692/2008 | Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo, GU L 199 del 28.7.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1832, GU L 301 del 27.11.2018, pag. 1. | |
| Direttiva 2009/57/CE | Direttiva 2009/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), GU L 261 del 3.10.2009, pag. 1; modificata dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. | |
| Direttiva 2009/58/CE | Direttiva 2009/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di rimorchio e alla retromarcia dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 198 del 30.7.2009, pag. 4. | |
| Direttiva 2009/59/CE | Direttiva 2009/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa ai retrovisori dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 198 del 30.7.2009, pag. 9. | |
| Direttiva 2009/60/CE | Direttiva 2009/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla velocità massima per costruzione e alle piattaforme di carico dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), GU L 198 del 30.7.2009, pag. 15; modificata dalla direttiva 2010/62/UE, GU L 238 del 9.9.2010, pag. 7. | |
| Direttiva 2009/61/CE | Direttiva 2009/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 203 del 5.8.2009, pag. 19. | |
| Direttiva 2009/62/CE | Direttiva 2009/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’alloggiamento per il montaggio della targa posteriore d’immatricolazione dei veicoli a motore a due o tre ruote (versione codificata), versione della GU L 198 del 30.7.2009, pag. 20. | |
| Direttiva 2009/63/CE | Direttiva 2009/63/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 13 luglio 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 214 del 19.8.2009, pag. 23. | |
| Direttiva 2009/64/CE | Direttiva 2009/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio , del 13 luglio 2009, relativa alla soppressione dei disturbi radioelettrici (compatibilità elettromagnetica) provocati dai trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), GU L 216 del 20.8.2009, pag. 1; modificata dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. | |
| Direttiva 2009/66/CE | Direttiva 2009/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al dispositivo di sterzo dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 201 del 1.8.2009, pag. 11. | |
| Direttiva 2009/68/CE | Direttiva 2009/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa all’omologazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 203 del 5.8.2009, pag. 52. | |
| Direttiva 2009/75/CE | Direttiva 2009/75/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa ai dispositivi di protezione in caso di capovolgimento dei trattori agricoli o forestali a ruote (prove statiche) (versione codificata), GU L 261 del 3.10.2009, pag. 40; modificata dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. | |
| Direttiva 2009/76/CE | Direttiva 2009/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al livello sonoro all’orecchio dei conducenti dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), versione della GU L 201 del 1.8.2009, pag. 18. | |
| Direttiva 2009/144/CE | Direttiva 2009/144/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote (versione codificata), GU L 27 del 30.1.2010, pag. 33; modificata da ultimo dalla direttiva 2013/15/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 172. | |
| Regolamento (CE) n. 595/2009 | Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all’omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e all’accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE, GU L 188 del 18.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1242, GU L 198 del 25.7.2019, pag. 202. | |
| Regolamento (UE) n. 582/2011 | Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/2383, GU L 315 del 07.12.2022, pag. 63. | |
| Regolamento (UE) n. 582/2011 | Regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 167 del 25.6.2011, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/1181, GU L 263 del 12.8.2020, pag. 1. | |
| Regolamento (UE) n. 630/2012 | Regolamento (UE) n. 630/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto concerne le prescrizioni relative all’omologazione dei veicoli a motore alimentati a idrogeno e a miscele di idrogeno e gas naturale riguardo alle emissioni e l’inclusione di informazioni specifiche sui veicoli muniti di un motopropulsore elettrico nella scheda informativa ai fini dell’omologazione CE, versione della GU L 182 del 13.7.2012, pag. 14. | |
| Regolamento (UE) n. 3/2014 | Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 7 del 10.1.2014, pag. 1, modificato dal regolamento (UE) 2016/1824, GU L 279 del 15.10.2016, pag. 1. | |
| Regolamento (UE) n. 44/2014 | Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la construzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli, GU L 25 del 28.1.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/295, GU L 56 del 28.2.2018, pag. 1. | |
| Regolamento (UE) n. 134/2014 | Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V, GU L 53 del 21.2.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/2724, GU L, 2023/2724, 6.12.2023. | |
| Regolamento (UE) n. 540/2014 | Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva 2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE, GU L 158 del 27.5.2014, pag. 131; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/839, GU L 138 del 24.5.2019, pag. 70. | |
| Regolamento (UE) n. 1322/2014 | Regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 364 del 18.12.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/830, GU L 140 del 6.6.2018, pag. 15. | |
| Regolamento (UE) 2015/68 | Regolamento delegato (UE) 2015/68 della Commissione, del 15 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni relative alla frenatura dei veicoli ai fini dell’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 17 del 23.1.2015, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/828, GU L 140 del 6.6.2018, pag. 5. | |
| Regolamento (UE) 2015/96 | Regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, del 1° ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali, versione della GU L 16 del 23.1.2015, pag. 1. | |
| Regolamento (UE) 2015/208 | Regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell’8 dicembre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli agricoli e forestali, GU L 42 del 17.2.2015, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2020/540, GU L 121 del 20.4.2020, pag. 1. | |
| Regolamento (UE) 2015/758 | Regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai requisiti di omologazione per lo sviluppo del sistema eCall di bordo basato sul servizio 112 e che modifica la direttiva 2007/46/CE, GU L 123 del 19.5.2015, pag. 77; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2024/1180, GU L, 2024/1180, 19.4.2024. | |
| Regolamento (UE) 2017/78 | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/78 della commissione del 15 luglio 2016 che fissa le disposizioni amministrative per l’omologazione CE dei veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi eCall di bordo basati sul 112 e condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2015/758 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la privacy e la protezione dei dati degli utenti di tali sistemi, versione della GU L 12 del 17.1.2017, pag. 26. | |
| Regolamento (UE) 2017/1151 | Regolamento (UE) 2017/1151 della commissione del 1 giugno 2017 che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/443, GU L 66 del 2.3.2023, pag. 1. | |
| Regolamento (UE) 2017/1347 | Regolamento (UE) 2017/1347 della commissione del 13 luglio 2017 che rettifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione e il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti della Commissione (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 1230/2012 e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008, versione della GU L 192 del 24.7.2017, pag. 1 | |
| Regolamento (UE) 2017/2400 | Regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione, del 12 dicembre 2017, che attua il regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la determinazione delle emissioni di CO | |
| Regolamento (UE) 2018/985 | Regolamento delegato (UE) 2018/985 della Commissione, del 12 febbraio 2018, che integra il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali e dei loro motori e che abroga il regolamento delegato (UE) 2015/96 della Commissione, GU L 182 del 18.7.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2022/518, GU L 104 dell’1.4.2022, pag. 56. | |
| Regolamento (UE) 2019/2144 | Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012,(UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione, GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2023/2590, versione della GU L, 2023/2590, del 22.11.2023. | |
| Regolamento (UE) 2021/535 | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza, GU L 117 del 6.4.2021, pag. 1; modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/883, GU L, 2024/883, 22.3.2024. | |
| Regolamento (UE) 2021/646 | Regolamento di esecuzione (UE) 2021/646 della Commissione, del 19 aprile 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione di veicoli a motore relativamente ai loro sistemi di emergenza di mantenimento della corsia (ELKS), versione della GU L 133 del 20.4.2021, pag. 31. | |
| Regolamento (UE) 2022/163 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/163 della Commissione del 7 febbraio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni funzionali per la vigilanza del mercato di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti, versione della GU L 27 dell’8.2.2022, pag. 1. | |
| Regolamento (UE) 2022/545 | Regolamento delegato (UE) 2022/545 della Commissione del 26 gennaio 2022 che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l’omologazione dei veicoli a motore relativamente ai registratori di dati di evento e per l’omologazione di tali sistemi come entità tecniche, e che ne modifica l’allegato II, versione della GU L 107 del 6.4.2022, pag. 18. | |
| Regolamento (UE) 2024/1257 | Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull’omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione, versione della GU L, 2024/1257, 8.5.2024. | |
| Regolamento (UE) n. 2022/1426 | Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione, del 5 agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l’omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati, GU L 221 del 26.8.2022, pag. 1. | |
| Regolamento (UE) 2024/1721 | Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1721 della Commissione, del 19 giugno 2024, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per l’omologazione del sistema di adattamento intelligente della velocità, del sistema di avviso della disattenzione e della stanchezza del conducente, del registratore di dati di evento, dell’interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock e del sistema di avviso avanzato di distrazione del conducente, versione della GU L, 2024/1721, 20.6.2024. |
| Atto legislativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione |
|---|---|
| Direttiva 89/459/CEE | Direttiva 89/459/CEE del Consiglio, del 18 luglio 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla profondità delle scanalature degli pneumatici di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, versione della GU L 226 del 3.8.1989, pag. 4. |
| Direttiva 92/6/CEE | Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, relativa all’installazione e all’utilizzazione, nella Comunità, di limitatori di velocità su certe categorie di veicoli a motore, GU L 57 del 2.3.1992, pag. 27; modificata dalla direttiva 2002/85/CE, GU L 327 del 4.12.2002, pag. 8. |
| Direttiva 96/53/CE | Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59; modificata dalla direttiva 2002/7/CE, GU L 67 del 9.3.2002, pag. 47. |
| Direttiva 97/68/CE | Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1628, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53. |
| Direttiva 2004/108/CE | Direttiva 2004/108/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la Direttiva 89/336/CEE, versione della GU L 390 del 31.12.2004, pag. 24. |
| Direttiva 2009/105/CE | Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, versione della GU L 264 del 8.10.2009, pag. 12. |
| Regolamento (CE) n. 1222/2009 | Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali, GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 1235/2011, GU L 317 del 30.11.2011, pag. 17. |
| Direttiva 2014/29/UE | Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione e che abroga la direttiva 2009/105/CE, versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 45. |
| Direttiva 2014/30/UE | Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 79; modificata dal regolamento (UE) 2018/1139, GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1. |
| Regolamento (UE) 2016/1628 | Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/992, GU L 169 del 27.6.2022, pag. 43. |
| Regolamento (UE) 2017/654 | Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all’omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali; GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1398, GU L 299 del 24.8.2021, pag. 1. |
| Regolamento (UE) 2017/655 | Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali, GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/2387, GU L 316 dell’8.12.2022, pag. 1. |
| Regolamento (UE) 2017/656 | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione del 19 dicembre 2016 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all’omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364; modificato dal regolamento (UE) 2018/988, GU L 182 del 18.7.2018, pag. 46. |
| Regolamento (UE) 2020/740 | Regolamento (UE) 2020/740 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 mai 2020, sull’etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009, versione della GU L 177 del 5.6.2020, pag. 1. |
| Atto legislativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione |
|---|---|
| Regolamento (CEE) n. 3821/85 | Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada, GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8; modificata da ultimo dal regolamento (UE) n. 2016/130, GU L 25 del 2.2.2016, pag. 46. |
| Decisione 93/172/CEE | Decisione 93/172/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello di formulario unificato previsto all’articolo 6 della direttiva 88/599/CEE del Consiglio nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 72 del 25.3.1993, pag. 30. |
| Decisione 93/173/CEE | Decisione 93/173/CEE della Commissione, del 22 febbraio 1993, che stabilisce il modello del formulario previsto all’articolo 16 del regolamento (CEE) n. 3820/85 relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, versione della GU L 72 del 25.3.1993, pag. 33. |
| Direttiva 2006/22/CE | Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l’applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio, GU L 102 del 11.4.2006, pag. 35; modificata dalla direttiva 2009/4/CE, GU L 21 del 24.1.2009, pag. 39. |
| Regolamento (CE) n. 561/2006 | Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, GU L 102 del 11.4.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 165/2014, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1. |
| Regolamento (UE) n. 165/2014 | Regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all’apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, GU L 60 del 28.2.2014, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 2020/1054, GU L 249 del 31.7.2020, pag. 1. È escluso l’articolo 7 sulla protezione dei dati. |
| Regolamento (UE) 2016/799 | Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti, GU L 139 del 26.5.2016, pag. 1, modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/980, GU L 134 del 22.5.2023, pag. 28. |
| Regolamento (UE) 2017/548 | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/548 della commissione del 23 marzo 2017 che stabilisce un modulo standard per la giustificazione scritta relativa alla rimozione o alla rottura del sigillo del tachigrafo, versione della GU L 79 del 24.3.2017, pag. 1. |
| Regolamento UNECE | Titolo del regolamento con complementi | |
|---|---|---|
| Regolamento UNECE n. 0816 | Regolamento UNECE n. 0, del 19 luglio 2018, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione internazionale di veicoli completi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.0 Rev.6). | |
| Regolamento UNECE n. 1817 | Regolamento UNECE n. 1, dell’8 agosto 1960, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per veicoli a motore a luce anabbagliante e/o di profondità equipaggiati con lampade della categoria R2 e/o HS1; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dall’8 settembre 2001 (Add.1 Rev.4 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 3818 | Regolamento UNECE n. 3, del 1° novembre 1963, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei catadiottri dei veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.2 Rev.5). | |
| Regolamento UNECE n. 4819 | Regolamento UNECE n. 4, del 15 aprile 1964, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi d’illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.3 Rev.4). | |
| Regolamento UNECE n. 5820 | Regolamento UNECE n. 5, del 30 settembre 1967, sulle condizioni uniformi per l’omologazione di proiettori «Sealed-Beam»/proiettori SB per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici europei o per entrambi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.4 Rev.5). | |
| Regolamento UNECE n. 6821 | Regolamento UNECE n. 6, del 15 ottobre 1967, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione degli indicatori luminosi di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.5 Rev.7). | |
| Regolamento UNECE n. 7822 | Regolamento UNECE n. 7, del 15 ottobre 1967, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione relative all’omologazione delle luci di posizione anteriori e posteriori, luci di arresto e delle luci d’ingombro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.6 Rev.7). | |
| Regolamento UNECE n. 8823 | Regolamento UNECE n. 8, del 15 novembre 1967, sulle condizioni uniformi per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore con lampade alogene (lampade H1, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8, H9, HIR1, HIR2 e/o H11) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici europei o per entrambi; modificata da ultimo dalla revisione 4, correzione 1, in vigore dal 12 marzo 2003 (Add.7 Rev.4 Corr.1). | |
| Regolamento UNECE n. 9 | Regolamento UNECE n. 9, del 26 gennaio 1994, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli delle categorie L2, L4 e L5 per quanto concerne le emissioni sonore; modificato dalla serie d’emendamento 08, complemento 2, in vigore dall’8 ottobre 2022 (Add.8 Rev.4 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 10824 | Regolamento UNECE n. 10, del 1° aprile 1969, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 3, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.9 Rev.6 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 11 | Regolamento UNECE n. 11, del 1° giugno 1969, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le chiusure e le cerniere delle porte; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 2, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.10 Rev.3 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 12825 | Regolamento UNECE n. 12, del 1° luglio 1969, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne la protezione del conducente dallo sterzo in caso di urti per incidente; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 4 gennaio 2023 (Add.11 Rev.5). | |
| Regolamento UNECE n. 13826 | Regolamento UNECE n. 13, del 1° giugno 1970, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O per quanto riguarda i freni; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 13, complemento 1, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.12 Rev.10). | |
| Regolamento UNECE n. 13-H827 | Regolamento UNECE n. 13-H, dell’11 maggio 1998, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture per quanto riguarda i freni; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 4, in vigore dal 4 gennaio 2023 (Add.12H Rev.4 Emend.4). | |
| Regolamento UNECE n. 14828 | Regolamento UNECE n. 14, del 1° aprile 1970, relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda gli ancoraggi delle cinture di sicurezza, gli ancoraggi ISOFIX, gli ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e le posizioni i‑Size; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 09, complemento 3, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.13 Rev.7 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 16829 | Regolamento UNECE n. 16, del 1° dicembre 1970, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di: I cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX per gli occupanti dei veicoli a motore; II veicoli dotati di cinture di sicurezza, spia cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta, sistemi di ritenuta per bambini, sistemi di ritenuta per bambini ISOFIX e sistemi di ritenuta per bambini i‑Size; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 09, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.15 Rev.11). | |
| Regolamento UNECE n. 17830 | Regolamento UNECE n. 17, del 1° dicembre 1970, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e del loro ancoraggio come anche le caratteristiche dei poggiatesta previsti per detti sedili; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 11, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.16 Rev.8). | |
| Regolamento UNECE n. 18 | Regolamento UNECE n. 18, del 1° marzo 1971, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i loro dispositivi di protezione contro un impiego non autorizzato; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 4, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.17 Rev.3 Emend.4). | |
| Regolamento UNECE n. 19831 | Regolamento UNECE n. 19, del 1° marzo 1971, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.18 Rev.8). | |
| Regolamento UNECE n. 20832 | Regolamento UNECE n. 20, del 1° maggio 1971, sulle condizioni uniformi per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore con lampade alogene (lampade H4) per proiettori a luce anabbagliante o proiettori di profondità asimmetrici o per entrambi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 9 settembre 2001 (Add.19 Rev.3). | |
| Regolamento UNECE n. 21833 | Regolamento UNECE n. 21, del 1° dicembre 1971, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro finiture interne; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 4, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.20 Rev.2 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 22834 | Regolamento UNECE n. 22, del 1° giugno 1972, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei caschi di protezione e delle loro visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 2, in vigore dal 4 gennaio 2023 (Add.21 Rev.5 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 23835 | Regolamento UNECE n. 23, del 1° dicembre 1971, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori di retromarcia e proiettori di manovra dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.22 Rev.5). | |
| Regolamento UNECE n. 24836 | Regolamento UNECE n. 24, del 1° dicembre 1971, sulle disposizioni uniformi per: I l’omologazione dei motori ad accensione per compressione (motori diesel) per quanto concerne l’emissione di materie visibilmente inquinanti; II l’omologazione dei veicoli a motore per quanto concerne il montaggio di un motore ad accensione per compressione (motore diesel) di un tipo approvato; III l’omologazione dei veicoli a motore equipaggiati con un motore ad accensione per compressione (motore diesel) per quanto concerne l’emissione dal motore di materie visibilmente inquinanti; IV la misurazione della potenza di motori ad accensione per compressione (motori diesel); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 11, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.23 Rev.2 Emend.11). | |
| Regolamento UNECE n. 25837 | Regolamento UNECE n. 25, del 1° marzo 1972, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di poggiatesta incorporati o non incorporati nei sedili dei veicoli; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 15 giugno 2015 (Add.24 Rev.1 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 26 | Regolamento UNECE n. 26, del 1° luglio 1972, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne le loro sporgenze esterne; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.25 Rev.2). | |
| Regolamento UNECE n. 27838 | Regolamento UNECE n. 27, del 15 settembre 1972, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’omologazione di triangoli d’avvertimento; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.26 Rev.2 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 28839 | Regolamento UNECE n. 28, del 15 gennaio 1973, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi per segnali acustici e dei veicoli a motore per quanto concerne i loro segnalatori acustici; modificato da ultimo dal complemento 6, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.27 Emend.6). | |
| Regolamento UNECE n. 29840 | Regolamento UNECE n. 29, del 15 giugno 1974, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la protezione dei viaggiatori della cabina di guida dei veicoli industriali; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 5, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.28 Rev.2 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 30841 | Regolamento UNECE n. 30, del 1° aprile 1974, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di pneumatici per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 25, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.29 Rev.3 Emend.11 | |
| Regolamento UNECE n. 31842 | Regolamento UNECE n. 31, del 1° maggio 1975, sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei proiettori “Sealed-Beam” alogeni per veicoli a motore che emettono una luce anabbagliante asimmetrica europea o una luce di profondità, o entrambi; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.30 Rev.3). | |
| Regolamento UNECE n. 32843 | Regolamento UNECE n. 32, del 1° luglio 1975, sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne il comportamento della carrozzeria del veicolo urtato in caso di collisione posteriore; modificata da ultimo dalla revisione 1, correzione 1, in vigore dal 24 giugno 2009 (Add.31 Rev.1 Corr.2). | |
| Regolamento UNECE n. 33844 | Regolamento UNECE n. 33, del 1° luglio 1975, sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne il comportamento della carrozzeria del veicolo urtato in caso di collisione frontale; modificata da ultimo dalla revisione 1, correzione 1, in vigore dal 24 giugno 2009 (Add.32 Rev.1 Corr.1). | |
| Regolamento UNECE n. 34 | Regolamento UNECE n. 34, del 1° luglio 1975, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne la prevenzione dei rischi d’incendio; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 5 giugno 2023 (Add.33 Rev.4). | |
| Regolamento UNECE n. 35 | Regolamento UNECE n. 35, del 10 novembre 1975, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la disposizione dei pedali di comando; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.34 Rev.2). | |
| Regolamento UNECE n. 36 | Regolamento UNECE n. 36, del 1° marzo 1976, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne la costruzione di autobus; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 12, in vigore dal 10 novembre 2007 (Add.35 Rev.3). | |
| Regolamento UNECE n. 37845 | Regolamento UNECE n. 37, del 1° febbraio 1978, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione delle lampade a incandescenza utilizzate nei proiettori omologati dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 49, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.36 Rev.7 Emend.12). | |
| Regolamento UNECE n. 38846 | Regolamento UNECE n. 38, del 1° agosto 1978, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori fendinebbia posteriori per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.37 Rev.4). | |
| Regolamento UNECE n. 39 | Regolamento UNECE n. 39, del 20 novembre 1978, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne i tachimetri (indicatori di velocità) e il loro montaggio; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dall’8 ottobre 2022 (Add.38 Rev.2 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 41 | Regolamento UNECE n. 41, del 1° giugno 1980, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei motoveicoli per quanto concerne le emissioni sonore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, complemento 1, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.40 Rev.3 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 42 | Regolamento UNECE n. 42, del 1° giugno 1980, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i dispositivi di protezione (paraurti, ecc.) anteriori e posteriori; modificato da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 3 gennaio 2021 (Add.41 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 43 | Regolamento UNECE n. 43, del 15 febbraio 1981, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei vetri di sicurezza e della loro installazione sui veicoli; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 11, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.42 Rev.4 Emend.7). | |
| Regolamento UNECE n. 44847 | Regolamento UNECE n. 44, del 1° febbraio 1981, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi di ritenuta per bambini a bordo dei veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 18, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.43 Rev.3 Emend.11). | |
| Regolamento UNECE n. 45 | Regolamento UNECE n. 45, del 1° luglio 1981, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione degli impianti tergi-proiettori e dei veicoli a motore con impianti tergi-proiettori; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 13, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.44 Rev.2 Emend.7). | |
| Regolamento UNECE n. 46 | Regolamento UNECE n. 46, del 1° settembre 1981, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi di visione indiretta e dei veicoli a motore per quanto concerne l’installazione di questi dispositivi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.45 Rev.8). | |
| Regolamento UNECE n. 48 | Regolamento UNECE n. 48, del 1° gennaio 1982, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi d’illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 09, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.47 Rev.15). | |
| Regolamento UNECE n. 49848 | Regolamento UNECE n. 49, del 15 aprile 1982, sulle disposizioni uniformi relative ai provvedimenti da prendere per ridurre le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato prodotte da motori ad accensione per compressione destinati alla propulsione di veicoli nonché per ridurre le emissioni di inquinanti gassosi prodotte da motori ad accensione comandata destinati alla propulsione di veicoli alimentati con gas naturale o gas di petrolio liquefatto; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 07, complemento 2, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.48 Rev.8 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 50849 | Regolamento UNECE n. 50, del 1° giugno 1982, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione delle luci di posizione anteriori, delle luci di posizione posteriori, delle luci di arresto, degli indicatori di direzione e dei dispositivi di illuminazione della targa d’immatricolazione posteriore per i veicoli della categoria L; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.49 Rev.3 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 51850 | Regolamento UNECE n. 51, del 15 luglio 1982, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore con almeno quattro ruote per quanto concerne le emissioni sonore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 9, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.50 Rev.3 Emend.9). | |
| Regolamento UNECE n. 52 | Regolamento UNECE n. 52, del 1° novembre 1982, sulle condizioni uniformi sulle caratteristiche di costruzione di minibus e autobus (M | |
| Regolamento UNECE n. 53 | Regolamento UNECE n. 53, del 1° febbraio 1983, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli della categoria L3 (motocicli) per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.52 Rev.6 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 54851 | Regolamento UNECE n. 54, del 1° marzo 1983, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli commerciali e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 26, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.53 Rev.3 Emend.8). | |
| Regolamento UNECE n. 55852 | Regolamento UNECE n. 55, del 1° marzo 1983, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei pezzi meccanici d’agganciamento delle combinazioni di veicoli; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.54 Rev.4). | |
| Regolamento UNECE n. 56853 | Regolamento UNECE n. 56, del 15 giugno 1983, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per ciclomotori e veicoli assimilabili; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 12 settembre 2001 (Add.55 Rev.1 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 57854 | Regolamento UNECE n. 57, del 15 giugno 1983, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per motocicli e veicoli assimilabili; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 12 settembre 2001 (Add.56 Rev.1 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 58855 | Regolamento UNECE n. 58, del 1° luglio 1983, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di: I dispositivi di protezione antincastro posteriore (RUPD); II veicoli per quanto riguarda il montaggio di un RUPD di tipo omologato; III veicoli per quanto riguarda la protezione antincastro posteriore (RUP); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 3 in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.57 Rev.3 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 59 | Regolamento UNECE n. 59, del 1° ottobre 1983, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di silenziatori per veicoli delle categorie M | |
| Regolamento UNECE n. 60 | Regolamento UNECE n. 60, del 1° luglio 1984, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei motocicli e dei ciclomotori (a due ruote) per quanto concerne i comandi azionati dal conducente, compresa l’identificazione dei comandi, luci-spia e indicatori; modificato da ultimo dal complemento 5, in vigore dal 9 febbraio 2017 (Add.59 Rev.1 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 61 | Regolamento UNECE n. 61, del 15 luglio 1984, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli industriali per quanto concerne le sporgenze esterne della parete divisoria posteriore della cabina di guida; modificata da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 18 giugno 2016 (Add.60 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 62 | Regolamento UNECE n. 62, del 1° settembre 1984, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore con volante per quanto concerne la loro protezione contro un impiego non autorizzato; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 25 settembre 2020 (Add.61 Rev.1). | |
| Regolamento UNECE n. 63 | Regolamento UNECE n. 63, del 15 agosto 1985, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di ciclomotori e motoleggere a due ruote per quanto concerne le emissioni sonore; modificato dalla serie d’emendamento 02, complemento 5, in vigore dall’8 ottobre 2022 (Add. 62 Rev.1 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 64 | Regolamento UNECE n. 64, del 1° ottobre 1985, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli equipaggiati con ruote o pneumatici di scorta per uso temporaneo; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 1, in vigore dall’11 gennaio 2020 (Add.63 Rev.2 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 65856 | Regolamento UNECE n. 65, del 15 giugno 1986, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori speciali d’avvertimento per automobili; modificato da ultimo dal complemento 12, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.64 Rev.2 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 66857 | Regolamento UNECE n. 66, del 1° dicembre 1986, sulle condizioni uniformi per l’omologazione di autobus per quanto concerne la resistenza meccanica della loro sovrastruttura; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 19 agosto 2010 (Add.65 Rev.1 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 67 | Regolamento UNECE n. 67, del 1° giugno 1987, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di: I componenti specifici di veicoli a motore delle categorie M e N nel cui sistema di propulsione vengono impiegati gas di petrolio liquefatti; II veicoli delle categorie M e N dotati di componenti specifici per l’impiego di gas di petrolio liquefatti in un sistema di propulsione per quanto riguarda l’installazione di detti componenti; modificato dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 13 novembre 1999 (Add.66 Rev.1), inclusi tutti gli emendamenti seguenti fino a: – serie d’emendamento 04, complemento 2, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.66 Rev.7 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 69858 | Regolamento UNECE n. 69, del 15 maggio 1987, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli lenti (per costruzione) e i loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.68 Rev.1 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 70859 | Regolamento UNECE n. 70, del 15 maggio 1987, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione delle targhette d’identificazione posteriore per veicoli pesanti e lunghi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.69 Rev.1 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 71 | Regolamento UNECE n. 71, del 1° agosto 1987, sulle condizioni unitarie per l’omologazione di trattori agricoli per quanto concerne il campo di visibilità per il conducente (Add.70). | |
| Regolamento UNECE n. 72860 | Regolamento UNECE n. 72, del 15 febbraio 1988, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori con lampade alogene (lampade HS | |
| Regolamento UNECE n. 73861 | Regolamento UNECE n. 73, del 1° gennaio 1988, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di autoveicoli pesanti, rimorchi e semirimorchi per quanto concerne le protezioni laterali; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.72 Rev.1 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 74 | Regolamento UNECE n. 74, del 15 giugno 1988, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei ciclomotori per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.73 Rev.4). | |
| Regolamento UNECE n. 75 | Regolamento UNECE n. 75, del 1° aprile 1988, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per motocicli; modificato da ultimo dal complemento 20, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.74 Rev.2 Emend.7). | |
| Regolamento UNECE- n. 76862 | Regolamento UNECE n. 76, del 1° luglio 1988, sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei proiettori a luce anabbagliante e di profondità per ciclomotori; modificata da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 12 settembre 2001 (Add.75 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 77863 | Regolamento UNECE n. 77, del 30 settembre 1988, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di luci di posteggio per veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.76 Rev.4). | |
| Regolamento UNECE n. 78 | Regolamento UNECE n. 78, del 15 ottobre 1988, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli della categoria L per quanto riguarda i freni; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.77 Rev.4). | |
| Regolamento UNECE n. 79864 | Regolamento UNECE n. 79, del 1° dicembre 1988, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i dispositivi di sterzo; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 5, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.78 Rev.5 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 80865 | Regolamento UNECE n. 80, del 23 febbraio 1989, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei sedili degli autobus come anche di questi veicoli per quanto concerne la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.79 Rev.3). | |
| Regolamento UNECE n. 81 | Regolamento UNECE n. 81, del 1° marzo 1989, sulle condizioni uniformi per l’omologazione degli specchi retrovisori e dei veicoli a motore a due ruote, con o senza carrozzino laterale, per quanto concerne il montaggio degli specchi retrovisori sul manubrio; modificata da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 18 giugno 2007 (Add.80 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 82866 | Regolamento UNECE n. 82, del 17 marzo 1989, sulle condizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per ciclomotori equipaggiati di lampade alogene (lampade HS | |
| Regolamento UNECE n. 83867 | Regolamento UNECE n. 83, del 5 novembre 1989, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni di inquinanti in base al carburante richiesto dal motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 08, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.82 Rev.5 Emend.17). | |
| Regolamento UNECE n. 84868 | Regolamento UNECE n. 84, del 15 luglio 1990, sulle condizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore, equipaggiati di motori a combustione interna, per quanto concerne il consumo di carburante, in vigore dal 15 luglio 1990 (Add.83). | |
| Regolamento UNECE n. 85869 | Regolamento UNECE n. 85, del 15 settembre 1990, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di motori a combustione interna o di sistemi elettrici, destinati alla propulsione di veicoli a motore delle categorie M e N, per quanto concerne la misurazione della potenza netta e della potenza massima su trenta minuti dei sistemi elettrici di propulsione; modificato da ultimo dal complemento 12, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.84 Rev.1 Emend.6). | |
| Regolamento UNECE n. 86 | Regolamento UNECE n. 86, del 1° agosto 1990, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli agricoli o forestali per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.85 Rev.5). | |
| Regolamento UNECE n. 87870 | Regolamento UNECE n. 87, del 1° novembre 1990, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione delle luci di circolazione diurna per veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.86 Rev.3 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 88871 | Regolamento UNECE n. 88, del 10 aprile 1991, sulle condizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici retroriflettenti per veicoli a due ruote; modificata da ultimo dal complemento 1, in vigore dal 18 giugno 2007 (Add.87 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 89 | Regolamento UNECE n. 89, del 1° ottobre 1992, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di: I veicoli, per quanto concerne la limitazione della loro velocità massima; II veicoli, per quanto concerne l’installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) di tipo omologato; III dispositivi limitatori di velocità (DLV); modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.88 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 90 | Regolamento UNECE n. 90, del 1° novembre 1992, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di insiemi di guarnizioni di ricambio per freni, di guarnizioni per freni a tamburo nonché di dischi e di tamburi per veicoli a motore e relativi rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 11, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.89 Rev.3 Emend.11). | |
| Regolamento UNECE n. 91872 | Regolamento UNECE n. 91, del 15 ottobre 1993, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori di posizione laterali per i veicoli a motore e i loro rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.90 Rev.3 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 92 | Regolamento UNECE n. 92, del 1° novembre 1993, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei silenziatori di sostituzione non originali per motoveicoli, ciclomotori e veicoli a tre ruote; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.91 Rev.2). | |
| Regolamento UNECE n. 93 | Regolamento UNECE n. 93, del 27 febbraio 1994, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di: I dispositivi di protezione antincastro anteriore (FUPD); II veicoli, per quanto riguarda il montaggio di un FUPD di tipo omologato; III veicoli, per quanto riguarda la protezione antincastro anteriore (FUP); modificato dal complemento 1, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.92 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 94 | Regolamento UNECE n. 94, del 1° ottobre 1995, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore (M1 < 2,5 t) per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.93 Rev.5). | |
| Regolamento UNECE n. 95 | Regolamento UNECE n. 95, del 6 luglio 1995, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore (M1 e N1) per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione laterale; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.94 Rev.5). | |
| Regolamento UNECE n. 96 | Regolamento UNECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di motori per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali, per quanto concerne le emissioni di inquinanti prodotte dal motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 29 maggio 2018 (Add.95 Rev.4). | |
| Regolamento UNECE n. 97 | Regolamento UNECE n. 97, del 1° gennaio 1996, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi d’allarme per veicoli a motore (SAV) e dei veicoli a motore per quanto concerne i sistemi d’allarme (SA); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 9, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.96 Rev.1 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 98873 | Regolamento UNECE n. 98, del 15 aprile 1996, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori dei veicoli a motore muniti di sorgenti luminose a scarica; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 2, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.97 Rev.4). | |
| Regolamento UNECE n. 99874 | Regolamento UNECE n. 99, del 15 aprile 1996, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di sorgenti luminose a scarica per proiettori omologati di veicoli a motore; modificato da ultimo dal complemento 14, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.98 Rev.3 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 100875 | Regolamento UNECE n. 100, del 23 agosto 1996, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli elettrici a batteria per quanto concerne le condizioni applicabili alla costruzione e alla sicurezza funzionale; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 3, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.99 Rev.3 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 101876 | Regolamento UNECE n. 101, del 1° gennaio 1997, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione delle automobili con solo motore a combustione interna o con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell’emissione di biossido di carbonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica, e dei veicoli delle categorie M | |
| Regolamento UNECE n. 102877 | Regolamento UNECE n. 102, del 13 dicembre 1996, sulle condizioni uniformi per l’omologazione: I di un dispositivo d’agganciamento corto (DAC); II dei veicoli per quanto concerne l’installazione di un tipo omologato di DAC; (Add.101). | |
| Regolamento UNECE n. 103878 | Regolamento UNECE n. 103, del 23 febbraio 1997, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di dispositivi di ricambio antinquinamento per i veicoli a motore; modificato da ultimo dal complemento 4, in vigore dal 10 giugno 2014 (Add.102 Rev.1 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 104879 | Regolamento UNECE n. 104, del 15 gennaio 1998, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione delle demarcazioni retroriflettenti per veicoli delle categorie M, N e O; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.103 Rev.1 Emend.4). | |
| Regolamento UNECE n. 105880 | Regolamento UNECE n. 105, del 7 maggio 1998, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione per veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose per quanto concerne le loro caratteristiche particolari di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, complemento 2, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.104 Rev.3 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 106881 | Regolamento UNECE n. 106, del 7 maggio 1998, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per veicoli agricoli e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 21, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.105 Rev.2 Emend.11). | |
| Regolamento UNECE n. 107882 | Regolamento UNECE n. 107, del 18 giugno 1998, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli delle categorie M2 e M3 per quanto concerne le loro caratteristiche generali di costruzione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 10, in vigore dall’8 ottobre 2022 (Add.106 Rev.10). | |
| Regolamento UNECE n. 108883 | Regolamento UNECE n. 108, del 23 giugno 1998, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione per la fabbricazione di pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 6, in vigore dall’8 ottobre 2022 (Add.107 Emend.6). | |
| Regolamento UNECE n. 109884 | Regolamento UNECE n. 109, del 23 giugno 1998, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione per la fabbricazione di pneumatici ricostruiti per veicoli utilitari e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 12, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.108 Rev.1 Emend.6). | |
| Regolamento UNECE n. 110885 | Regolamento UNECE n. 110, del 28 dicembre 2000, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di: I componenti specifici dei veicoli a motore che utilizzano gas naturale compresso (GNC) per il sistema di propulsione; II veicoli per quanto riguarda l’installazione di componenti specifici di tipo omologato per l’utilizzo di gas naturale compresso (GNC) nel sistema di propulsione; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 06, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.109 Rev.8). | |
| Regolamento UNECE n. 111886 | Regolamento UNECE n. 111, del 28 dicembre 2000, sulle condizioni unitarie per l’omologazione dei veicoli-cisterna delle categorie N e O per quanto concerne la sicurezza al travaso; modificata dal complemento 1, in vigore dal 4 aprile 2005 (Add.110 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 112887 | Regolamento UNECE n. 112, del 21 settembre 2001, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante asimmetrico, un fascio abbagliante o entrambi, e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli a diodo luminoso (LED); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 1, in vigore dal 29 maggio 2020 (Add.111 Rev.3 Emend.7). | |
| Regolamento UNECE n. 113888 | Regolamento UNECE n. 113, del 21 settembre 2001, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio di luce anabbagliante simmetrico, un fascio abbagliante o entrambi, e muniti di lampade a incandescenza, di sorgenti luminose a scarica di gas o di moduli LED; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 2, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.112 Rev.5). | |
| Regolamento UNECE n. 114889 | Regolamento UNECE n. 114, del 1° febbraio 2003, sulle condizioni unitarie per l’omologazione: I di un modulo airbag per un sistema airbag di ricambio; II di un volante di ricambio munito di modulo airbag di tipo omologato; III di un sistema airbag di ricambio che non è alloggiato nel volante di ricambio; (Add.113). | |
| Regolamento UNECE n. 115890 | Regolamento UNECE n. 115, del 30 ottobre 2003, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di: I di sistemi specifici di adattamento per gas di petrolio liquefatto (GPL) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; II di sistemi specifici di adattamento per gas naturale compresso (GNC) da impiegare nel sistema di propulsione dei veicoli a motore; modificato da ultimo dal complemento 10, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.114 Rev.1 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 116891 | Regolamento UNECE n. 116, del 6 aprile 2005, sulle prescrizioni tecniche uniformi riguardo alla protezione dei veicoli a motore contro un impiego non autorizzato; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 1, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.115 Rev.1 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 117892 | Regolamento UNECE n. 117, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore prodotte dal rotolamento e/o l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.116 Rev.5 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 118893 | Regolamento UNECE n. 118, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi relative al comportamento alla combustione e/o l’impermeabilità a carburanti e lubrificanti dei materiali impiegati nella fabbricazione di talune categorie di veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 5 giugno 2023 (Add.117 Rev.4 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 119894 | Regolamento UNECE n. 119, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei fari di svolta per veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 15 ottobre 2019 (Add.118 Rev.3). | |
| Regolamento UNECE n. 120895 | Regolamento UNECE n. 120, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.119 Rev.2). | |
| Regolamento UNECE n. 121896 | Regolamento UNECE n. 121, del 18 gennaio 2006, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli per quanto concerne la collocazione e l’identificazione di comandi manuali, spie e indicatori; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 6, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.120 Rev.2 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 122897 | Regolamento UNECE n. 122, del 18 gennaio 2006, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli delle categorie M, N e O dotati di dispositivi di riscaldamento; modificato da ultimo dal complemento 7, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.121 Emend.7). | |
| Regolamento UNECE n. 123898 | Regolamento UNECE n. 123, del 2 febbraio 2007, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di sistemi di fari direzionali anteriori (AFS) per autoveicoli; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 2, in vigore dal 30 settembre 2021 (Add.122 Rev.3). | |
| Regolamento UNECE n. 124899 | Regolamento UNECE n. 124, del 2 febbraio 2007, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di ruote per automobili e loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 7 gennaio 2022 (Add.123 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 125900 | Regolamento UNECE n. 125, del 9 novembre 2007, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il campo di visibilità anteriore del conducente; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 3, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.124 Rev.3 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 126901 | Regolamento UNECE n. 126, del 9 novembre 2007, sulle condizioni uniformi per l’omologazione di sistemi di separazione installabili per la protezione dei passeggeri da spostamenti di bagagli (Add.125). | |
| Regolamento UNECE n. 127902 | Regolamento UNECE n. 127, del 17 novembre 2012, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne le prestazioni in relazione alla sicurezza dei pedoni; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, complemento 1, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.126 Rev.4 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 128903 | Regolamento UNECE n. 128, del 17 novembre 2012, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di sorgenti luminose LED da utilizzare nelle unità di illuminazione omologate dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; modificato da ultimo dal complemento 12, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.127 Emend.12). | |
| Regolamento UNECE n. 129904 | Regolamento UNECE n. 129, del 9 luglio 2013, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi avanzati di ritenuta per bambini (ECRS); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 04, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.128 Rev.5). | |
| Regolamento UNECE n. 130905 | Regolamento UNECE n. 130, del 9 luglio 2013, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il sistema d’avviso di deviazione dalla corsia (LDWS); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.129 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 131906 | Regolamento UNECE n. 131, del 9 luglio 2013, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il dispositivo avanzato di frenata d’emergenza (AEBS); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 1, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.130 Rev.2 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 132907 | Regolamento UNECE n. 132, del 17 giugno 2014, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi retrofit di controllo delle emissioni (REC) per veicoli commerciali pesanti, trattori agricoli e forestali e macchine mobili non stradali, equipaggiato di motori ad accensione per compressione; modificato dalla serie d’emendamento 01, complemento 1, in vigore dal 28 maggio 2019 (Add.131 Rev.1 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 133908 | Regolamento UNECE n. 133, del 17 giugno 2014, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità; modificato dal complemento 1, in vigore dal 22 giugno 2022 (Add.132 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 134909 | Regolamento UNECE n. 134, del 15 giugno 2015, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore e loro componenti per quanto riguarda le prestazioni in termini di sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.133 Rev.2). | |
| Regolamento UNECE n. 135910 | Regolamento UNECE n. 135, del 15 giugno 2015, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne il loro comportamento in caso d’urto laterale contro un palo; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, complemento 2, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.134 Rev.2 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 136911 | Regolamento UNECE n. 136, del 20 gennaio 2016, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli della categoria L per quanto concerne i requisiti specifici per il gruppo motopropulsore elettrico; modificato dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 4 gennaio 2023 (Add.135 Rev.1). | |
| Regolamento UNECE n. 137912 | Regolamento UNECE n. 137, del 9 giugno 2016, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione delle automobili per quanto concerne la protezione degli occupanti in caso di collisione frontale, con particolare riguardo per i sistemi di ritenuta; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.136 Rev.3). | |
| Regolamento UNECE n. 138913 | Regolamento UNECE n. 138, del 5 ottobre 2016, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli stradali silenziosi per quanto concerne la loro percepibilità ridotta; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.137 Rev.1 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 139914 | Regolamento UNECE n. 139, del 22 gennaio 2017, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne il dispositivo di assistenza alla frenata (ABS); modificato dal complemento 1, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.138 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 140915 | Regolamento UNECE n. 140, del 22 gennaio 2017, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione delle automobili per quanto concerne i sistemi elettronici di controllo della stabilità (ESC); modificato da ultimo dal complemento 6, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.139 Emend.6). | |
| Regolamento UNECE n. 141916 | Regolamento UNECE n. 141, del 22 gennaio 2017, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne il sistema di controllo della pressione degli pneumatici; modificato dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 4 gennaio 2023 (Add.140 Rev.1 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 142917 | Regolamento UNECE n. 142, del 22 gennaio 2017, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli a motore per quanto concerne il montaggio degli pneumatici; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 1, in vigore dall’8 ottobre 2022 (Add.141 Rev.1 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 143918 | Regolamento UNECE n. 143, del 19 giugno 2017, sulle condizioni uniformi relative all’omologazione di impianti di trasformazione (retrofit) a doppia alimentazione dei motori di veicoli pesanti (HDDF-ERS) da installare su veicoli e motori diesel pesanti; modificato dal complemento 1, in vigore dal 10 febbraio 2018 (Add.142 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 144919 | Regolamento UNECE n. 144, del 19 luglio 2018, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi automatici di chiamata d’emergenza (AECS); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 1, in vigore dal 9 giugno 2021 (Add.143 Rev.1 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 145920 | Regolamento UNECE n. 145, del 19 luglio 2018, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di veicoli per quanto concerne i sistemi di ancoraggio ISOFIX, ancoraggi per fissaggio superiore ISOFIX e posizioni i‑Size; modificato dalla serie d’emendamento 01, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.144 Rev.1). | |
| Regolamento UNECE n. 146921 | Regolamento UNECE n. 146, del 2 gennaio 2019, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore e loro componenti, per quanto concerne la sicurezza dei veicoli alimentati a idrogeno, delle categorie L1, L2, L3, L4 e L5 (Add. 145). | |
| Regolamento UNECE n. 147922 | Regolamento UNECE n. 147, del 2 gennaio 2019, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi di agganciamento meccanici delle combinazioni di veicoli agricoli (Add. 146). | |
| Regolamento UNECE n. 148923 | Regolamento UNECE n. 148, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi di segnalazione luminosa per veicoli a motore e relativi rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.147 Rev.1 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 149924 | Regolamento UNECE n. 149, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di dispositivi e impianti di illuminazione stradale per veicoli a motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 3, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.148 Rev.1 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 150925 | Regolamento UNECE n. 150, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei dispositivi retroriflettenti per veicoli a motore e relativi rimorchi; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.149 Rev.1 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 151926 | Regolamento UNECE n. 151, del 15 novembre 2019, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio dell’angolo cieco per il rilevamento di biciclette; modificato da ultimo dal complemento 4, in vigore dal 5 giugno 2023 (Add.150 Emend.4). | |
| Regolamento UNECE n. 152927 | Regolamento UNECE n. 152, del 23 gennaio 2020, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema avanzato di frenata di emergenza (AEBS) per i veicoli di categoria M | |
| Regolamento UNECE n. 153928 | Regolamento UNECE n. 153, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda l’integrità dell’impianto di alimentazione e la sicurezza del motopropulsore elettrico in caso di tamponamento; modificato dal complemento 4, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.152 Emend.4). | |
| Regolamento UNECE n. 154929 | Regolamento UNECE n. 154, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli leggeri per passeggeri e commerciali per quanto riguarda le emissioni di riferimento, le emissioni di biossido di carbonio e il consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia in modalità elettrica (WLTP); modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 03, complemento 1, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.153 Rev.3 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 155930 | Regolamento UNECE n. 155, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda la cibersicurezza e il relativo sistema di gestione; modificato dal complemento 2, in vigore dal 5 gennaio 2024 (Add.154 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 157931 | Regolamento UNECE n. 157, del 22 gennaio 2021, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il sistema automatizzato di mantenimento della corsia; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 01, complemento 2, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.156 Rev.1 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 158932 | Regolamento UNECE n. 158, del 10 giugno 2021, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei dispositivi per la retromarcia e dei veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento da parte del conducente della presenza di utenti vulnerabili della strada dietro il veicolo; modificato da ultimo dal complemento 3, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.157 Emend.3). | |
| Regolamento UNECE n. 159933 | Regolamento UNECE n. 159, del 10 giugno 2021, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il sistema di monitoraggio alla partenza del veicolo per il rilevamento di pedoni e ciclisti; modificato da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 5 giugno 2023 (Add.158 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 160934 | Regolamento UNECE n. 160, del 30 settembre 2021, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda il registratore di dati di evento; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.159 Rev.2). | |
| Regolamento UNECE n. 161935 | Regolamento UNECE n. 161, del 30 settembre 2021, sulle disposizioni uniformi riguardanti la protezione dei veicoli a motore contro l’uso non autorizzato e l’omologazione del dispositivo di protezione contro l’uso non autorizzato (mediante un sistema di chiusura); modificato da ultimo dal complemento 4, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.160 Emend.4). | |
| Regolamento UNECE n. 162936 | Regolamento UNECE n. 162, del 30 settembre 2021, sulle disposizioni tecniche uniformi riguardanti l’omologazione degli immobilizzatori e l’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo immobilizzatore; modificato da ultimo dal complemento 5, in vigore dal 15 giugno 2024 (Add.161 Emend.5). | |
| Regolamento UNECE n. 163937 | Regolamento UNECE n. 163, del 30 settembre 2021, sulle disposizioni uniformi riguardanti l’omologazione dei sistemi di allarme dei veicoli e l’omologazione di un veicolo per quanto riguarda il suo sistema di allarme; modificato da ultimo dal complemento 2, in vigore dal 5 giugno 2023 (Add.162 Emend.2). | |
| Regolamento UNECE n. 164938 | Regolamento UNECE n. 164, del 14 ottobre 2022, sulle disposizioni uniformi riguardanti l’omologazione degli pneumatici chiodati per quanto riguarda le loro prestazioni sulla neve; modificato dal complemento 1, in vigore dal 24 settembre 2023 (Add.163 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 165939 | Regolamento UNECE n. 165, del 19 gennaio 2023, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di sistemi di avviso in retromarcia e di veicoli a motore per quanto riguarda i loro segnali di avviso in retromarcia (Add.164). | |
| Regolamento UNECE n. 166940 | Regolamento UNECE n. 166, dell’8 giugno 2023, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di dispositivi e veicoli a motore per quanto riguarda il rilevamento, da parte del conducente, di utenti della strada vulnerabili in prossimità delle parti frontale e laterali del veicolo (Add.165). | |
| Regolamento UNECE n. 167941 | Regolamento UNECE n. 167, dell’8 giugno 2023, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la visione diretta; modificato dal complemento 1, in vigore dal 22 settembre 2024 (Add.166 Emend.1). | |
| Regolamento UNECE n. 168 | Regolamento UNECE n. 168, del 26 marzo 2024, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per passeggeri e commerciali leggeri per quanto riguarda le emissioni reali di guida (RDE) (Add.167). | |
| Regolamento UNECE n. 169 | Regolamento UNECE n. 169, del 19 giugno 2024, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di registratori di dati di evento (EDR) per i veicoli pesanti (Add.168). | |
| Regolamento UNECE n. 170 | Regolamento UNECE n. 170, del 19 giugno 2024, sulle disposizioni uniformi per l’omologazione di sistemi di ritenuta per bambini per il trasporto sicuro di bambini su autobus (Add.169). | |
| Regolamento UNECE n. 171 | Regolamento UNECE n. 171, del 22 settembre 2024, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di assistenza alla guida (DCAS) (Add.170). |
| Codice OCSE n. | Titolo |
|---|---|
| Codici standard dell’OCSE conformemente all’allegato 1 della decisione del luglio 2014 del consiglio dell’OCSE. | |
| Codice 3 | Prove ufficiali delle strutture di protezione montate sulle trattrici agricole e forestali (prova dinamica delle punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza). |
| Codice 4 | Prove ufficiali delle strutture di protezione montate sulle trattrici agricole e forestali (prova statica delle punti di ancoraggio delle cinture di sicurezza). |
| Codice 5 | Prove ufficiali della misura della rumorosità all’altezza dell’orecchio del conducente delle trattrici agricole e forestali. |
| Codice 6 | Prove ufficiali delle strutture di protezione montate anteriormente sulle trattrici agricole e forestali a ruote a carreggiata stretta. |
| Codice 7 | Prove ufficiali delle strutture di protezione montate posteriormente sulle trattrici agricole e forestali a ruote a carreggiata stretta. |
| Codice 8 | Prove ufficiali delle strutture di protezione montate sulle trattrici agricole e forestali a cingoli. |
| Codice 9 | Prove ufficiali delle strutture di protezione montate sui movimentatori telescopici (prova della struttura di protezione, dei carri con raggio d’azione variabile per ogni terreno e per uso agricolo e forestale, contro la caduta di oggetti e contro il ribaltamento). |
| Codice 10 | Prove ufficiali delle strutture di protezione contro la caduta di oggetti montate sulle trattrici agricole e forestali. |
| EN n. | Titolo | |
|---|---|---|
| EN 12184 | Sedie a rotelle a propulsione elettrica, motorette e loro sistemi di carica – Requisiti e metodi di prova, edizione EN 12184:2022. | |
| EN 12640 | Sicurezza del carico sui veicoli stradali – Punti di ancoraggio sui veicoli commerciali per il trasporto di merci – Requisiti minimi e prove, edizione EN 12640:2001. | |
| EN 12642 | Sicurezza del carico di veicoli stradali – Struttura della carrozzeria di veicoli commerciali - Requisiti minimi. Edizione EN 12642:2017. | |
| EN 1501-1 | Veicoli raccolta rifiuti - Requisiti generali e di sicurezza - Parte 1: veicoli raccolta rifiuti a caricamento posteriore. Edizione EN 1501-1:2011. | |
| EN 3 | Estintori d’incendio portatili; agente antincendio, protezione dell’ambiente, proprietà, requisiti di prestazione e prove, edizioni EN-3-7:2004 + A1:2007, EN-3-8:2006 e EN3-10:2009. | |
| EN 60034 | Macchine elettriche rotanti per veicoli ferroviari e stradali, edizione EN 60034-1:2010. | |
| EN 17344 | Macchine agricole – Macchine operatrici semoventi – Requisiti dell’impianto di frenatura, edizione EN 17344:2020 | |
| EN ISO 7731 | Ergonomia - Segnali di pericolo per luoghi pubblici e aree di lavoro -Segnali acustici di pericolo. Edizione EN ISO 7731:2008. |
| Norma DIN n. | Titolo | |
|---|---|---|
| DIN 13164 | Kit di pronto soccorso, contenuto – Materiale di pronto soccorso, edizione gennaio 1998. |
| Atto legislativo di base UE | Titolo e data di pubblicazione dell’atto legislativo di base nonché atti modificativi con date di pubblicazione | |
|---|---|---|
| Direttiva 97/68/CE | Direttiva 97/68/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali, GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1; modificata da ultimo dal regolamento (UE) 2016/1628, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53. | |
| Regolamento (UE) 2016/1628 | Regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE, GU L 252 del 16.9.2016, pag. 53; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/992, GU L 169 del 27.6.2022, pag. 43. | |
| Regolamento (UE) 2017/654 | Regolamento delegato (UE) 2017/654 della Commissione, del 19 dicembre 2016, che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all’omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali; GU L 102 del 13.4.2017, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento delegato (UE) 2021/1398, GU L 299 del 24.8.2021, pag. 1. | |
| Regolamento (UE) 2017/655 | Regolamento delegato (UE) 2017/655 della Commissione del 19 dicembre 2016 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in servizio installati su macchine mobili non stradali, GU L 102 del 13.4.2017, pag. 334; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2022/2387, GU L 316 dell’8.12.2022, pag. 1. | |
| Regolamento (UE) 2017/656 | Regolamento di esecuzione (UE) 2017/656 della Commissione del 19 dicembre 2016 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all’omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio; GU L 102 del 13.4.2017, pag. 364; modificato dal regolamento (UE) 2018/988, GU L 182 del 18.7.2018, pag. 46. |
| Regolamento UNECE | Titolo del regolamento con complementi |
|---|---|
| Regolamento UNECE n. 96 | Regolamento UNECE n. 96, del 15 dicembre 1995, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di motori per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali, per quanto concerne le emissioni di inquinanti prodotti dal motore; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 05, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.95 Rev.3 Emend.2). |
| Regolamento UNECE n. 120942 | Regolamento UNECE n. 120, del 6 aprile 2005, sulle disposizioni uniformi relative all’omologazione di motori a combustione interna per trattori agricoli e forestali nonché per macchine mobili non stradali per quanto concerne la misurazione della potenza effettiva, della coppia effettiva e del consumo specifico di carburante; modificato da ultimo dalla serie d’emendamento 02, in vigore dal 29 dicembre 2018 (Add.119 Rev.2). |
(art. 45 cpv. 1, 62 cpv. 2, 68 cpv. 3 e 4, 90 cpv. 1, 92 cpv. 2,
117 cpv. 2, 123a cpv. 2)
(art. 117 cpv. 2, 62 cpv. 2, 144 cpv. 7 e 195 cpv. 5)
| Il disco è provvisto di cifre nere su fondo bianco e di un bordo rosso. Può essere retroriflettente. |
|---|
| Veicoli a motore a due ruote, tricicli a motore, quadricicli a motore e quadricicli leggeri a motore nonché rimorchi | Altri veicoli | |
|---|---|---|
| Diametro del disco | 10 cm | 20 cm |
| Larghezza del bordo rosso | 1,2 cm | 2,5 cm |
| Cifre | ||
| Altezza | 4 cm | 8 cm |
| Larghezza | 2 cm | 4 cm |
| Larghezza del tratto | 0,5 cm | 1 cm |
(art. 92 cpv. 2)
| Il fondo è di colore blu, il simbolo è bianco Lato del quadrato 8 cm Altezza del simbolo 6,5 cm Larghezza del simbolo 6,5 cm Larghezza del tratto 0,4 cm |
|---|
(art. 92 cpv. 2)
| Il fondo del segnale quadrato (lunghezza del lato = 8 cm) è blu, il simbolo è bianco. |
|---|
(art. 45 cpv. 1)
La sigla di nazionalità è composta da due grandi lettere latine «CH». Le lettere, di colore nero, devono essere applicate su un fondo bianco di forma ellittica con l’asse principale orizzontale.
| Dimensioni minime: Altezza dell’ellisse Larghezza dell’ellisse Altezza delle lettere Larghezza delle lettere Larghezza del tratto | 11,5 cm 17,5 cm 8 cm 4 cm 1 cm |
|---|
(art. 27 cpv. 1 ONC)
La targhetta quadrata deve essere applicata sul dietro del veicolo, il più verticalmente possibile e in maniera ben visibile. Il fondo della targhetta è blu, la lettera «L» è bianca.
| Dimensioni della targhetta «L» per: | |||
|---|---|---|---|
| Veicoli a quattro ruote | Veicoli a motore a due ruote, tricicli a motore, quadricicli motore e quadricicli leggeri a motore | ||
| Lato del quadrato | 16,0 cm | 12,0 cm | |
| Altezza della «L» | 10,0 cm | 8,0 cm | |
| Larghezza della «L» | 6,0 cm | 5,0 cm | |
| Larghezza del tratto | 2,0 cm | 1,5 cm |
(art. 90 cpv. 1)
La paletta reca una freccia bianca su fondo rosso, i due colori devono essere di materia retroriflettente.
(art. 123a cpv. 2)
| Il fondo della targhetta quadrata con angoli arrotondati è giallo chiaro (giallo selettivo) o giallo (arancione), il simbolo e il bordo sono neri. Il simbolo deve corrispondere al segnale di pericolo 1.23. Lunghezza del lato 40 cm Larghezza del bordo 2 cm |
|---|
(art. 3a cpv. 3 ONC)
| I simboli sono di colore bianco, il fondo è blu. |
|---|
(art. 68 cpv. 3)
Disposizione I
Disposizione II
Disposizione III
Disposizione IV
(art. 68 cpv. 3)
Disposizione I
Disposizione II
Disposizione III
Disposizione IV
(art. 68 cpv. 4)
(1) materiale rosso retroriflettente o catarifrangente a forma di prisma (classe 1 e classe 2)
(2) materiale rosso fluorescente (classe 1) o rosso retroriflettente (classe 2)
Collocazione
In larghezza:
Se è montato solo un cartello di demarcazione posteriore, esso deve trovarsi sulla metà sinistra o sull’asse longitudinale del veicolo
In altezza:
Il bordo inferiore deve trovarsi almeno a 0,25 m dal suolo;
il bordo superiore deve trovarsi al massimo a 1,50 m dal suolo.
Due cartelli di demarcazione vanno collocati simmetricamente rispetto all’asse longitudinale del veicolo e alla medesima altezza dal suolo.
Eccezioni:
Se, per ragioni tecniche o di uso, i cartelli di demarcazione posteriore non possono essere applicati all’altezza prescritta su veicoli eccezionali, segnatamente su veicoli di lavoro, i dispositivi devono essere collocati il più vicino possibile ai punti prescritti.
(art. 1 dell’ O del 20 set. 2002 sul traffico, OTS943)
Il segnale deve essere applicato sul davanti e sul dietro del veicolo o della combinazione di veicoli, il più verticalmente possibile e in maniera ben visibile. Il fondo del segnale quadrato è rosso, la lettera «S» è gialla. Le dimensioni minime sono:
| Lato del quadrato: Altezza della «S»: Larghezza della «S»: Larghezza del tratto: | 25 cm 2 / 1 / 1 / |
|---|
(art. 50 cpv. 2, 52 cpv. 5, 177 cpv. 3)
111 In occasione della procedura di approvazione del tipo di autoveicoli con motore ad accensione per compressione deve essere eseguita una misurazione con motore sotto sforzo conformemente al regolamento (CE) n. 715/2007, al regolamento UNECE n. 83 o al regolamento UNECE n. 24. Non è necessaria alcuna misurazione con motore sotto sforzo per gli autoveicoli i cui motori ad accensione per compressione soddisfano il regolamento (CE) n. 595/2009, i requisiti della direttiva 97/68/CE per quanto concerne la fase IV o il regolamento (UE) 2016/1628. 112 In occasione della procedura di approvazione del tipo di trattori, carri di lavoro e carri con motore ad accensione per compressione è sufficiente eseguire una misurazione con motore sotto sforzo conformemente alla direttiva 77/537/CEE. Non è necessaria alcuna misurazione con motore sotto sforzo per i veicoli i cui motori ad accensione per compressione soddisfano i requisiti della direttiva 97/68/CE per quanto concerne la fase IV o il regolamento (UE) 2016/1628. 113 Inoltre si deve sempre effettuare una misurazione con accelerazione del motore, conformemente al numero 12. Il risultato di questa misurazione deve essere iscritto nel certificato di approvazione del tipo o nella scheda tecnica oppure, per i veicoli non omologati, nella licenza di circolazione. 114 Le disposizioni dei numeri 111 a 113 si applicano anche ai veicoli dispensati dall’approvazione del tipo.
121 La misurazione dell’opacità in accelerazione libera per autoveicoli deve avvenire conformemente all’allegato IV della direttiva 77/537/CEE o all’allegato 5 del regolamento UNECE n. 24. Non è necessaria alcuna misurazione dell’opacità per gli autoveicoli i cui motori ad accensione per compressione sono conformi al regolamento (CE) n. 595/2009, ai requisiti della direttiva 97/68/CE per quanto concerne la fase IV o al regolamento (UE) 2016/1628. 122 La misurazione dell’opacità in accelerazione libera per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore deve avvenire conformemente al regolamento (UE) n. 168/2013 e all’allegato III del regolamento delegato (UE) n. 134/2014. Non è necessaria alcuna misurazione dell’opacità per le motoslitte.
131 Se la vigilanza del traffico consente di accertare che un veicolo emette prolungatamente scie di fumo nettamente visibili, deve essere effettuato o ordinato dalle autorità di immatricolazione un controllo successivo del gas di scarico conformemente all’articolo 36. 132 Un’emanazione di fumo momentanea, ad esempio avviando il motore, accelerando, cambiando marcia o disinserendo il freno motore, come anche una leggera emissione di fumo oltre 1000 m di altitudine sono trascurabili.
211 Gli autoveicoli con motore ad accensione comandata o ad accensione per compressione, sempre che rientrino nel rispettivo campo d’applicazione, devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
211.1 Sono eccettuati:
a. gli autoveicoli con una velocità massima per costruzione non superiore a 25 km/h;
b. gli autoveicoli di lavoro;
c. i carri con motore;
d. i trattori;
e. i veicoli cingolati.
211.2 Per i veicoli della categoria M1 adibiti a uno scopo speciale (regolamento (UE) 2018/858), che sono costruiti in base a veicoli di un’altra categoria, in materia di emissioni di gas di scarico è sufficiente che adempiano le condizioni applicabili al veicolo di base.
211a I motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di autoveicoli di lavoro e i motori di lavoro devono soddisfare la direttiva 97/68/CE, il regolamento (UE) 2016/1628 o il regolamento UNECE n. 96.
211a .1 …
211a .2 Se veicoli delle categorie M o N conformi al regolamento (CE) n. 715/2007 o al regolamento UNECE n. 83 sono trasformati a posteriori in autoveicoli di lavoro o la loro velocità massima è ridotta senza modificarne l’equipaggiamento rilevante per i gas di scarico, è sufficiente che soddisfino le esigenze in materia di emissioni di gas di scarico applicabili al veicolo di base.
211b I motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di trattori e carri con motore devono soddisfare:
– la direttiva 97/68/CE,
– la direttiva 2000/25/CE,
– il regolamento (UE) 2016/1628,
– il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/96,
– il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) 2018/985, o
– il regolamento UNECE n. 96.
211b. 1 Sono eccettuati i motori di veicoli la cui velocità massima per costruzione è inferiore a 6 km/h.
211c I motori ad accensione per compressione di autocarri aventi un peso totale fino a 7,50 t e una velocità massima fino a 45 km/h è sufficiente che soddisfino la direttiva 97/68/CE o il regolamento UNECE n. 96. In questo caso devono essere muniti di un filtro antiparticolato conforme all’OIAt944o di un sistema equivalente in termini di emissioni.
212 I motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore con motore ad accensione per compressione o ad accensione comandata devono soddisfare il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014. Sono eccettuate le motoslitte. In caso di trasformazione a posteriori di quadricicli leggeri a motore e quadricicli a motore in cingolati si applicano le esigenze in materia di emissioni di gas di scarico applicabili al veicolo di base. La prova presentata per il veicolo di base rimane valida.
212a I motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di motoslitte, monoassi e carri a mano provvisti di motore devono soddisfare il regolamento (UE) 2016/1628 o il regolamento UNECE n. 96.
213 Per i motori ad accensione comandata e ad accensione per compressione di veicoli a motore con un peso totale compreso tra 0,80 t e 12,0 t e una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h è sufficiente che sia rispettato il regolamento (UE) 2016/1628 o il regolamento UNECE n. 96.
214 I ciclomotori con motore ad accensione comandata devono essere conformi all’OEA 4945. Sono eccettuati i ciclomotori per i quali sussiste un’omologazione conforme ai requisiti del capitolo 5 della direttiva 97/24/CE almeno nella versione della direttiva 2013/60/UE o che soddisfano il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 134/2014.
215 Il DATEC può riconoscere anche altri metodi di misurazione dei gas di scarico e dell’evaporazione non recati nei numeri 211–214 se tali misurazioni sono effettuate secondo norme equivalenti alle prescrizioni svizzere.
216 I numeri 211, 211a , 211b , 211c , 212, 213 e 215 si applicano anche ai veicoli dispensati dall’approvazione del tipo.
Nel caso di esami singoli di autoveicoli leggeri si deve di norma effettuare un esame successivo dei gas di scarico conformemente all’articolo 36, utilizzando apparecchi di misurazione omologati.
231 I gas e i vapori del carter di motori ad accensione per compressione devono essere convogliati al motore fino alla loro combustione completa. 232 In mancanza di altre disposizioni si procede al controllo a vista. Sono esaminati il montaggio e lo stato delle parti e degli impianti, come condotte, chiusure a vite, coperchi, ecc., che servono alla combustione dei gas e dei vapori riconvogliati dal carter.
(art. 53 cpv. 1, 177 cpv. 1)
111 I veicoli a motore devono adempiere, per quanto concerne la misurazione del rumore, le esigenze corrispondenti alla loro classificazione e alla loro suddivisione in categorie. Il risultato è determinante per l’ammissione del veicolo. Per i veicoli a propulsione elettrica si può rinunciare alla misurazione del rumore se quest’ultimo non disturba o non dà fastidio.
111.1 I veicoli delle categoria M e N devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
111.11 I seguenti veicoli sono esclusi dal numero 111.1 e devono adempiere le esigenze del numero 111.4:
a. autoveicoli di lavoro;
b. carri con motore;
c. veicoli con una velocità massima, per costruzione, non superiore a 25 km/h.
111.12 Per i veicoli della categoria M1adibiti a uno scopo speciale (regolamento (UE) 2018/858), che sono costruiti in base a veicoli di un’altra categoria, in materia di emissioni sonore è sufficiente che adempiano le condizioni applicabili al veicolo di base.
111.2 I trattori devono soddisfare i requisiti del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2018/985.
111.3 I motoveicoli, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore devono soddisfare le seguenti prescrizioni valide per il tipo di veicolo corrispondente:
a. regolamento (UE) n. 168/2013 e regolamento delegato (UE) n. 134/2014; o
b. regolamento UNECE n. 41.
111.31 Ai veicoli a propulsione esclusivamente elettrica si applicano i valori limite di cui al numero 37.
111.4 Tutti gli altri veicoli devono soddisfare i numeri 3, 42 e 44. Sono eccettuati:
a. i ciclomotori per i quali sussiste un’omologazione conforme alle esigenze tecniche del regolamento (UE) n. 168/2013 e del regolamento delegato (UE) n. 134/2014 che conferma l’osservanza del valore limite determinante conformemente al numero 37;
b. i veicoli cingolati e i veicoli con cerchiatura metallica (ad es. rulli compressori) e i monoassi che rispettano le esigenze di cui al numero 112;
c. i veicoli di lavoro che rientrano nel campo d’applicazione dell’allegato 1 numero 11 dell’ordinanza del DATEC del 22 maggio 2007946sul rumore delle macchine all’aperto (ORMAp), se i loro motori figurano nell’ORMAp.
112 Per i veicoli cingolati e i veicoli con cerchiatura metallica (ad es. rulli compressori) e i monoassi è sufficiente una misurazione a veicolo fermo conformemente al numero 4; il risultato di questa misurazione è determinante per l’ammissione. Il risultato e il regime di misurazione sono iscritti nel certificato di approvazione del tipo o nella scheda tecnica oppure, per i veicoli non omologati, nella licenza di circolazione.
113 Per i generi di veicoli non menzionati nel numero 112 si procede inoltre a una misurazione a veicolo fermo conformemente al numero 4. Il risultato e il regime di misurazione sono iscritti nel certificato di approvazione del tipo o nella scheda tecnica oppure, per i veicoli non omologati, nella licenza di circolazione.
114 I rumori dell’aria compressa sono misurati a veicolo fermo conformemente al numero 4.
115 I numeri 111 a 114 si applicano anche all’esame singolo che precede la prima messa in circolazione dei veicoli dispensati dall’approvazione del tipo.
Nel caso di esami singoli è eseguita una misurazione a veicolo fermo conformemente al numero 4. I valori iscritti nel certificato di approvazione del tipo o nella scheda tecnica oppure nella licenza di circolazione possono essere superiori al massimo di 5 dB(A) per la misurazione in prossimità dello scappamento e di 2 dB(A) per la «misurazione a 7 metri». Può essere ordinata una misurazione aggiuntiva con veicolo in marcia.
La verifica dei veicoli per quanto concerne la loro conformità con le prescrizioni del presente allegato avviene secondo l’OATV.
211 Gli strumenti di misurazione del rumore sottostanno alle disposizioni dell’ordinanza del 15 febbraio 2006947sugli strumenti di misurazione e alle prescrizioni esecutive corrispondenti del Dipartimento federale di giustizia e polizia.
212 La misurazione è effettuata tramite la valutazione del livello sonoro secondo la curva ponderale A (LA) e i tempi di «risposta rapida»; il risultato è espresso in decibel A, abbreviato in dB(A).
221 Per la determinazione del regime di rotazione va utilizzato almeno un contagiri della classe 2,0 secondo la norma EN 60051-1, 2017, Strumenti di misura elettrici indicatori analogici ad azione diretta e relativi accessori – Parte 1: Definizioni e prescrizioni generali comuni a tutte le parti. Non può essere utilizzato il contagiri del veicolo. 222 Il buon funzionamento dei contagiri dev’essere verificato ogni due anni dal METAS.
311 Le misurazioni del rumore sono eseguite su uno spazio libero il più pianeggiante possibile. Lo spazio deve disporre (almeno tra le linee AA’ e BB’) di un rivestimento stradale in cemento o asfalto. Non deve essere coperto di neve e non deve cagionare un rumore eccessivo degli pneumatici. I due lati della corsia CC’ devono essere bordati di un rivestimento stradale largo almeno 10,00 m. 312 Nel raggio di 20,00 m attorno ai microfoni non devono esservi oggetti che riflettono il rumore e gli ostacoli rilevanti devono distare almeno 50,00 m.
321 Le misurazioni devono essere eseguite il più possibile con tempo calmo. Il microfono deve essere protetto dal vento con dispositivo speciale. 322 Il livello dei rumori di fondo e degli altri rumori che non provengono dal veicolo, come anche gli eventuali effetti del vento devono essere inferiori di almeno 10 dB(A) a quelli del veicolo. 323 Durante la misurazione, tra il veicolo e i microfoni e immediatamente dietro questi ultimi non deve trovarsi nessuna persona.
331 Le misurazioni devono essere eseguite sul veicolo vuoto, occupato soltanto dal conducente e, salvo nel caso di veicoli indivisibili, senza il rimorchio o il semirimorchio. 332 Prima di eseguire la misurazione, il motore deve essere spinto alle condizioni normali di funzionamento, in particolare per quanto concerne le temperature, le regolazioni, le candele, il o i carburatori e altri elementi. Se i ventilatori sono a comando automatico, non è permesso intervenire sul funzionamento di tale dispositivo in occasione della misurazione del rumore. 333 Nei veicoli pluritraccia motrici, è utilizzata soltanto la trasmissione prevista per la guida normale su strada. 334 Gli pneumatici devono essere di un tipo normalmente montato dal costruttore sul veicolo; essi devono essere gonfiati alla pressione o alle pressioni previste per il veicolo a vuoto.
Figura 1
Posizione del microfono per la misurazione del rumore con il veicolo in marcia
341 Il microfono è collocato a 1,20 m ±0,10 m sopra il suolo a una distanza di 7,50 m ±0,20 m dall’asse di marcia CC’ del veicolo (fig. 1). L’asse di sensibilità massima deve essere orizzontale e perpendicolare al percorso del veicolo (linea CC’). 342 Sulla pista di prova sono tracciate due linee AA’ e BB’ parallele alla linea PP’ e situate rispettivamente a 10 m anteriormente e posteriormente a quest’ultima. Il veicolo deve avvicinarsi a velocità stabilizzata, alle condizioni specificate al numero 35, fino alla linea AA’. In questo punto il conducente accelera al massimo (per veicoli con cambio automatico senza azionare il dispositivo «kick–down») fino a quando la parte posteriore del veicolo abbia superato la linea BB’; a questo momento lascerà l’acceleratore, rispettivamente la manopola girevole del gas. La massima intensità sonora accertata vale come risultato. 343 Per i veicoli indivisibili non è tenuto conto dell’elemento rimorchiato (ad es. semirimorchio, rimorchio) per il passaggio della linea BB’.
351 Autoveicoli di lavoro e trattori con una velocità massima, per costruzione, superiore a 45 km/h 351.1 Velocità di avvicinamento 351.11 Per i veicoli con cambio di velocità automatico e che presentano più possibilità di marcia avanti, la velocità regolare d’avvicinamento deve corrispondere, allorquando la leva di selezione è in posizione corretta, alla minore delle velocità seguenti: – tre quarti della velocità massima per costruzione (misurata al regime massimo al quale il motore sviluppa la potenza utile massima); – 50 km/h. 351.12 Se, in occasione del controllo di veicoli con cambio di velocità automatico e più di due rapporti distinti, si inserisce il rapporto più breve, il costruttore può optare per una delle due procedure seguenti: – aumentare la velocità del veicolo fino a 60 km/h al massimo per evitare tale passaggio al rapporto più breve; oppure – mantenere la velocità a 50 km/h, ma limitando l’alimentazione con carburante del motore a 95 per cento al massimo della quantità necessaria per il pieno carico; questa condizione è considerata soddisfatta: – nel caso di motori ad accensione comandata, allorquando l’angolo di apertura della valvola è del 90 per cento, – nel caso dei motori ad accensione per compressione, allorquando lo spostamento della cremagliera della pompa a iniezione è limitato a 90 per cento della sua corsa. 351.13 Se l’autoveicolo ha il cambio di velocità automatico senza selettore manuale per la marcia avanti, il veicolo viene controllato a diverse velocità di avvicinamento: 30, 40 e 50 km/h; la velocità non deve tuttavia superare i tre quarti della velocità massima per costruzione948. È determinante il livello sonoro massimo misurato. 351.2 Scelta del rapporto del cambio di velocità 351.21 Cambio non automatico a comando manuale (si applica anche al cambio a comando manuale con convertitore di coppia). 351.211 Gli autoveicoli leggeri con cambio di velocità che non abbia più di quattro rapporti di marcia avanti sono controllati sul secondo rapporto. 351.212 Gli autoveicoli leggeri con cambio di velocità che abbia più di quattro rapporti (tutte le possibilità di marcia avanti) sono controllati in successione sul secondo e terzo rapporto. Devono essere presi in considerazione soltanto i rapporti globali destinati a un’utilizzazione normale su strada. Si fa la media aritmetica dei due livelli sonori rilevati. 351.213 Gli autoveicoli pesanti, il cui numero totale di rapporti (tutte le possibilità di marcia avanti) è X (compresi i rapporti ottenuti per mezzo di un cambio ausiliario o di un asse con diversi rapporti) sono controllati in successione sui rapporti il cui rango è
è scelto il rapporto immediatamente superiore). È determinante il livello sonoro massimo misurato. 351.214 Per gli autoveicoli leggeri non sono prese in considerazione le eventuali marce per l’uso fuoristrada (n. 351.215) né per la determinazione del numero dei rapporti né per la scelta di questi ultimi al momento del controllo. Per gli autoveicoli pesanti non sono presi in considerazione, al momento del controllo, i rapporti che non possono essere innestati senza usare la trasmissione ausiliaria o i rapporti che la inseriscono automaticamente (n. 333). 351.215 Le «marce per l’uso fuori strada» sono rapporti del cambio che il costruttore del veicolo designa esplicitamente nella documentazione come rapporti speciali per l’impiego fuori strada. Il presupposto per il riconoscimento di marce fuori strada così definite è tuttavia che il veicolo – caricato con peso totale garantito – riesca ad avviarsi senza difficoltà con il primo rapporto «strada» su una pendenza del 15 per cento e che la velocità massima raggiunta con marce fuori strada non superi 15 km/h. Se non è possibile passare direttamente da un rapporto fuori strada a un rapporto «strada», per la misurazione del rumore non sono in alcun caso prese in considerazione le marce fuori strada. 351.22 Cambio di velocità automatico munito di selettore manuale L’esame è effettuato con il selettore nella posizione raccomandata dal costruttore per la condotta «normale». 352 … 353 Veicoli a motore con una velocità massima, per costruzione, non superiore a 45 km/h come anche ciclomotori Il rumore di questi veicoli è misurato mentre percorrono la pista sperimentale fra le linee AA’ e BB’ alla velocità massima effettiva raggiungibile; se, per motivi di ordine tecnico, questa non può essere raggiunta fra le linee AA’ e BB’, la pista sperimentale deve essere percorsa alla velocità corrispondente al regime massimo che può essere raggiunto utilizzando il rapporto di demoltiplicazione immediatamente inferiore.
361 Da ogni lato del veicolo deve essere eseguita almeno una serie di due misurazioni. 362 Per tenere conto delle imprecisioni degli apparecchi, i valori letti durante la misurazione devono essere ridotti di 1 dB(A). 363 Le misurazioni sono valide se il divario tra le due misurazioni susseguenti dello stesso lato del veicolo non supera 2 dB(A). 364 Determinante per la valutazione del rumore è il valore corrispondente al massimo livello sonoro misurato. Nel caso in cui questo valore superi di non più di 1 dB(A) quello massimo ammesso per il veicolo da esaminare (n. 37) è eseguita una seconda serie di due misurazioni ciascuna. Per ogni lato del veicolo occorre che tre dei quattro risultati delle due serie di misurazioni così ottenuti non superino i limiti prescritti.
I valori limite seguenti non devono essere superati:
| Categoria di veicoli/Fonte di rumore | Valore limite in dB(A) | ||
|---|---|---|---|
| 1. Ciclomotori | 66 | ||
| 2. Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore, cfr. n. 111.3 | |||
| 3. Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore con dispositivo di propulsione elettrica e una potenza del motore di: ≤ 4 kW > 4 kW | 71 75 | ||
| 4. Autoveicoli leggeri, eccettuati i veicoli di cui ai numeri 8–10, con una velocità massima, per costruzione, di oltre 25 km/h, cfr. n. 111.1 | |||
| 5. Autoveicoli leggeri, eccettuati i veicoli di cui ai numeri 8–10, con una velocità massima, per costruzione, di 25 km/h | 77 | ||
| 6. Autoveicoli pesanti, eccettuati i veicoli di cui ai numeri 8–10, con una velocità massima, per costruzione, di oltre 25 km/h, cfr. n. 111.1 | |||
| 7. Autoveicoli pesanti, eccettuati i veicoli di cui ai numeri 8–10, con una velocità massima per costruzione di 25 km/h e con una potenza del motore: ≤75 kW >75 – ≤150 kW >150 kW | 80 82 84 | ||
| 8. Autoveicoli di lavoro con una velocità massima, per costruzione, di: ≤ 30 km/h > 30 - ≤ 45 km/h > 45 km/h | 85 86 87 | ||
| 9. Carri con motore con potenza: | |||
| ≤ 150 kW | 84 | ||
| > 150 kW | 86 | ||
| 10. Trattori (cfr. n. 111.2) |
411 Luogo delle misurazioni 411.1 Le misurazioni hanno luogo con veicolo fermo, in una zona che non presenta perturbazioni importanti. 411.2 L’area di misurazione deve essere piana, deve disporre di un rivestimento stradale in cemento o asfalto e non deve essere coperta di neve. Nel caso di veicoli cingolati impiegati unicamente sulla neve, il rumore può essere misurato su un’area ricoperta di una coltre di neve dura. 411.3 Nel raggio di 20,00 m attorno al microfono non devono esservi oggetti che riflettono il rumore. Le installazioni di misurazione che non corrispondono a queste esigenze a causa dell’aspetto geometrico, possono essere utilizzate soltanto se il METAS ha rilevato, nel corso di una perizia, che esse soddisfano condizioni analoghe. 412 Rumori perturbatori e influsso del vento 412.1 I rumori di fondo e altri rumori che non provengono dal veicolo, nonché eventuali effetti del vento, devono essere almeno di 10 dB(A) al disotto dei rumori misurati. 412.2 Sul microfono dev’essere montato un dispositivo di protezione contro il vento. 412.3 Nella zona di misurazione non deve trovarsi alcuna persona, ad eccezione dell’osservatore che manipola l’apparecchio di misurazione. 413 Metodo di misurazione 413.1 Numero delle misurazioni 413.11 Fatto salvo il numero 431, devono essere eseguite almeno due misurazioni da ogni punto. È tenuto conto del valore più elevato di queste due misurazioni. 413.12 Per i rumori dell’aria compressa, è tenuto conto del valore più elevato misurato. 413.2 Collocamento e preparazione del veicolo 413.21 Il veicolo è collocato al centro della zona di prova, con il cambio sul punto morto e senza premere il pedale della frizione. 413.22 Prima di ogni misurazione, il motore dev’essere portato alla temperatura normale di funzionamento. 413.23 I ventilatori di raffreddamento e gli altri aggregati mossi dal motore devono essere in funzione per la durata della misurazione. I ventilatori a commutazione elettromagnetica sono cortocircuitati per le misurazioni e quelli la cui velocità di rotazione è regolata automaticamente vengono messi a punto secondo le istruzioni del costruttore.
Per i veicoli di cui ai numeri 111.4 e 112, la «misurazione a 7 metri dal veicolo fermo» si fonda sui numeri 42–422.2.
Per i trattori questa misurazione si fonda sul regolamento (UE) n. 167/2013 e sul regolamento delegato (UE) 2018/985.
421 Posizione di misurazione per veicoli giusta i numeri 111.4 e 112 Il microfono è collocato a 1,2 m sopra il suolo e a una distanza di 7,0 m, perpendicolarmente alla sagoma laterale del veicolo, nella mezzeria.
Figura 2
Disposizione per la misurazione
422 Condizioni di funzionamento 422.1 Ad eccezione dei veicoli di cui al numero 422.2, la misurazione del rumore è effettuata ai tre quarti del regime massimo stabilizzato al quale il motore sviluppa la potenza utile massima. Se è impossibile, tecnicamente, effettuare la misurazione, la si farà con il regime ancora stabilizzabile il più vicino al regime prescritto. 422.2 Se si tratta di veicoli cingolati, di veicoli con cerchiatura metallica (ad es. rulli compressori) e di monoassi, la misurazione del rumore sarà effettuata al regime massimo della potenza utile massima del motore. 423 Valori limite Per la «misurazione 7 metri» a veicolo fermo non possono essere superati i seguenti valori limite:
| Categoria di veicolo | Valore limite in dB(A) | ||
|---|---|---|---|
| 1. Veicoli cingolati e veicoli con cerchiatura metallica con una potenza del motore di: < 150 kW ≥ 150 kW | 78 80 | ||
| 2. Monoassi | 80 |
431 Per i veicoli delle categorie M e N, per i motoveicoli, eccettuate le motoslitte, nonché per i quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore è effettuata una misurazione in prossimità dello scappamento.
432 Le esigenze per la misurazione con veicolo fermo in prossimità dello scappamento sono disciplinate:
Figure 3 a 5
…
441 Posizione per la misurazione dell’aria compressa Il microfono è collocato a 1,20 m sopra il suolo e a una distanza di 7,00 m, perpendicolarmente alla sagoma laterale del veicolo, nella mezzeria.
Figura 6
Disposizione per la misurazione
442 Condizioni di funzionamento 442.1 Prima di ogni misurazione, l’installazione ad aria compressa viene portata alla pressione di funzionamento massima; la misurazione del rumore è effettuata a motore spento. 442.2 I rumori prodotti dal disinnesto del compressore sono misurati quando il motore gira a vuoto. 443 Valori limite I valori limite seguenti non devono essere superati:
| Fonte di rumore | Valore limite in dB (A) |
|---|---|
| Rumori dell’aria compressa | 72 |
(art. 103 cpv. 3, 126 cpv. 2, 127 cpv. 5 lett. b, 145 cpv. 2, 147 cpv. 3, 149 cpv. 2, 153 cpv. 2, 157 cpv. 3, 160 cpv. 2, 163 cpv. 2, 169, 174 cpv. 2, 178 cpv. 5, 179 cpv. 6, 189 cpv. 3, 199 cpv. 2, 201 cpv. 2, 214 cpv. 4)
L’efficacia prescritta per gli impianti di frenatura si riferisce alla distanza di frenata o alla decelerazione totale media.
All’inizio del controllo gli pneumatici devono essere freddi. L’efficacia di frenatura prescritta deve essere ottenuta senza che le ruote si blocchino, senza che il veicolo abbandoni la traiettoria e senza vibrazioni anomale. La strada deve essere orizzontale.
La distanza di frenata è la distanza percorsa dal veicolo tra il momento in cui il pedale del freno è azionato e quello in cui il veicolo si ferma; la velocità iniziale è la velocità al momento in cui è azionato il pedale del freno.
La decelerazione totale media è la diminuzione media della velocità in m/s2sul tratto percorso fra il momento in cui è esercitata la forza di frenata massima alla fine del tempo di risposta e quello in cui il veicolo si ferma.
Per le velocità sono impiegate le abbreviazioni seguenti:
v1 = velocità iniziale
v2 = velocità prescritta
vmax = velocità massima per costruzione
Per il controllo dell’efficacia dei freni a freddo la temperatura misurata sui dischi dei freni o all’esterno del tamburo non deve superare 100 °C e quella misurata sulla scatola di freni completamente incorporati e freni a bagno d’olio non deve superare 50 °C. La misurazione è eseguita su veicolo carico. La ripartizione dei pesi sugli assi deve essere conforme alle indicazioni del costruttore. Ogni controllo è ripetuto a veicolo vuoto.
Il controllo è eseguito alla velocità indicata per la rispettiva categoria del veicolo. Deve essere raggiunta l’efficacia minima di frenatura prescritta per ciascuna categoria.
131 Preparazione Per il controllo del comportamento dell’impianto dei freni di servizio a caldo, i freni del veicolo carico devono essere condizionati con frenate ripetute come segue:
| M | 80 % v | ½ v | 55 s | 15 |
|---|
| Categoria del veicolo | v | v | Intervallo massimo | Numero cicli |
|---|---|---|---|---|
| M | 80 % v | ½ v | 45 s | 15 |
| M | 80 % v | ½ v | 55 s | 15 |
| N | 80 % v | ½ v | 55 s | 15 |
| M | 80 % v | ½ v | 60 s | 20 |
| T, C | 80 % v | ½ v | 60 s | 20 |
| a scelta, se v | 0,05 v | 18 | ||
| Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore Ruota anteriore / freni combinati | 70 % v | ½ v | 1000 m | 10 |
| Ruota posteriore | 70 % v |
132 Controllo dell’efficacia
Il controllo dell’efficacia deve avvenire immediatamente dopo. L’efficacia di frenatura non deve essere inferiore al 60 per cento dell’efficacia registrata per la frenata a freddo. Rispetto alle esigenze prescritte per tale frenata, non deve scendere al di sotto dei seguenti valori:
132.1 Veicoli della categoria M1: 75 per cento;
132.2 Veicoli delle categoria M2, M3, N, T e C: 80 per cento;
132.3 Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore: 65 per cento.
I rallentatori di trattori e veicoli delle categorie N e M2devono raggiungere una decelerazione media di almeno 0,5 m/s2. I rallentatori di autobus della categoria M3(esclusi gli autobus della categoria I) e di veicoli della categoria N3autorizzati a trainare rimorchi della categoria O4devono raggiungere una decelerazione media di almeno 0,6 m/s2. Per il controllo occorre scegliere il rapporto del cambio grazie al quale la velocità si avvicina il più possibile a 30 km/h quando il numero dei giri corrisponde alla potenza utile massima del motore e non supera il regime massimo prescritto dal costruttore. La decelerazione media deve essere determinata in funzione del tempo e della variazione della velocità.
Tutti i veicoli il cui impianto di frenatura dipende almeno parzialmente da una fonte di energia (aria compressa, idraulica) devono soddisfare le seguenti condizioni: 151 In caso di frenata di emergenza, il tempo che intercorre tra il momento in cui s’inizia ad azionare il freno e quello in cui la decelerazione del veicolo, la forza frenante in corrispondenza dell’asse più sfavorito o la pressione misurata al cilindro del freno più sfavorito raggiunge il livello corrispondente all’efficienza prescritta, non deve superare 0,6 secondi. 152 … 153 La misurazione è eseguita conformemente alle prescrizioni del regolamento UNECE n. 13, del regolamento UNECE n. 13-H o del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.
I serbatoi e le fonti di energia devono soddisfare i requisiti di controllo del regolamento UNECE n. 13, del regolamento UNECE n. 13-H o del regolamento (UE) n. 167/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68.
Il controllo di veicoli equipaggiati con freni a inerzia consiste in una prova di guida pratica volta a valutare il comportamento generale di frenata (controllo dinamico), nella verifica del dispositivo a inerzia e nel controllo dell’efficacia. L’efficacia di frenatura si fonda sul numero 22.
I dispositivi antibloccaggio automatico (ABS) degli autoveicoli e i relativi rimorchi devono soddisfare il regolamento (UE) 2019/2144, il regolamento UNECE n. 13, il regolamento UNECE n. 13-H o il regolamento (UE) n. 167/2013 e il regolamento delegato (UE) 2015/68. I dispositivi antibloccaggio automatico (ABS) dei motoveicoli devono soddisfare il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o il regolamento UNECE n. 78.
Per quanto riguarda i veicoli della categoria M1adibiti a uno scopo speciale (regolamento (UE) 2018/858) e costruiti sulla base di veicoli di un’altra categoria, è sufficiente che soddisfino le esigenze in materia di freni applicabili al veicolo di base.
L’efficacia dei freni può anche essere controllata, in particolare in occasione del controllo successivo, determinando il tasso di frenata conformemente alla seguente formula:Tasso di frenata in % =× 100
I controlli dei freni secondo i numeri 211, 212 e 214 sono eseguiti con motore disinnestato.
211 Freno di servizio Per i veicoli delle categorie seguenti la decelerazione deve essere almeno pari a:
| m/s2 | v | Forza di azionamento max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Pedale | Manuale | |||
| M | 5,8 | 100 km/h | 500 N | |
| N | 5,0 | 80 km/h | 700 N | |
| M | 5,0 | 60 km/h | 700 N | |
| T, C v | 5,0 | v | 600 N | 400 N |
| T, C v | 3,55 | v | 600 N | 400 N |
212 Freno ausiliario Per i veicoli delle categorie seguenti la decelerazione deve essere almeno pari a:
| m/s2 | v | Forza di azionamento max. | ||
|---|---|---|---|---|
| Pedale | Manuale | |||
| M | 2,44 | 100 km/h | 500 N | 500 N |
| M | 2,5 | 60 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 70 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 50 km/h | 700 N | 600 N |
| N | 2,2 | 40 km/h | 700 N | 600 N |
| T, C v | 2,2 | 30 km/h | 600 N | 400 N |
| T, C v | 1,5 | v | 600 N | 400 N |
213 Freno di stazionamento
213.1 Anche se combinato con un altro dispositivo di frenatura, il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter mantenere immobile il veicolo carico su pendenze del:
213.2 Sui veicoli per i quali è autorizzato il traino di un rimorchio, il dispositivo di frenatura di stazionamento del veicolo trattore deve poter mantenere immobile la combinazione di veicoli su una salita o una discesa con una pendenza del 12 per cento.
213.3 Se il dispositivo di azionamento è manuale, la forza esercitata non deve superare 400 N per i veicoli della categoria M1e 600 N per tutti gli altri veicoli. Se il dispositivo di azionamento è a pedale, la forza esercitata non deve superare 500 N per i veicoli della categoria M1e 700 N per tutti gli altri veicoli.
213.4 Può essere ammesso un dispositivo di frenatura di stazionamento che deve essere azionato più volte prima di raggiungere l’efficacia prescritta.
214 Efficacia residua di frenatura
In caso di guasto di una parte del dispositivo di trasmissione, l’efficacia residua di frenatura dei freni di servizio dei veicoli delle categorie seguenti deve essere, se applicata una forza di al massimo 700 N, almeno pari a:
| v | carico m/s2 | vuoto m/s2 | |
|---|---|---|---|
| M | 60 km/h | 1,5 | 1,3 |
| M | 60 km/h | 1,5 | 1,5 |
| N | 70 km/h | 1,3 | 1,1 |
| N | 50 km/h | 1,3 | 1,1 |
| N | 40 km/h | 1,3 | 1,3 |
| T v | 40 km/h | 1,3 | 1,3 |
221 Freno di servizio
La frenata, con o senza carico, deve ammontare, per i veicoli seguenti, almeno al:
Rimorchi normali 50 %
Semirimorchi 45 %
Rimorchi a timone rigido e rimorchi ad asse centrale 50 %
Rimorchi con vmax30 km/h 35 %
Per i rimorchi con freni ad aria compressa la pressione nella condotta dei freni durante il controllo non deve superare 6,5 bar e in quella d’alimentazione 7,0 bar.
Per i rimorchi con freno idraulico a doppia condotta la pressione nella condotta di comando durante il controllo non deve superare 115 bar e deve essere compresa tra 15 e 18 bar nella condotta supplementare.
222 Freni di stazionamento
Il dispositivo di frenatura di stazionamento del rimorchio o del semirimorchio deve poter mantenere immobile il rimorchio o il semirimorchio a pieno carico e isolato dal veicolo trattore su una pendenza del 18 per cento in salita o in discesa. La forza esercitata sul comando non deve superare 600 N.
223 Freni automatici
La frenata del dispositivo di frenatura automatica deve, in caso di perdita completa di pressione nella condotta di alimentazione, ammontare almeno al 13,5 per cento al momento del controllo del veicolo a pieno carico.
Le esigenze concernenti l’efficacia dei dispositivi di frenatura di motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore sono rette dal regolamento (UE) n. 168/2013 e dal regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o dal regolamento UNECE n. 78. Si è pertanto proceduto alla seguente suddivisione in classi, valida soltanto per la classificazione relativa all’efficacia di frenatura:
Classe 1: motoleggere monotraccia;
Classe 2: motoleggere pluritraccia e quadricicli leggeri a motore;
Classe 3: motoveicoli;
Classe 4: motoveicoli con carrozzino laterale;
Classe 5: quadricicli a motore e tricicli a motore.
231 Velocità iniziale
La velocità iniziale per i veicoli delle classi 1 e 2 ammonta a 40 km/h. Per i veicoli delle classi 3, 4 e 5 ammonta a 60 km/h.
232 Frenatura su una ruota
La decelerazione, in caso di frenata soltanto con i freni della ruota anteriore, deve almeno ammontare per i veicoli della:
Classe 1: 3,4 m/s2
Classe 2: 2,7 m/s2
Classe 3: 4,4 m/s2
Classe 4: 3,6 m/s2
La decelerazione, in caso di frenata soltanto con i freni della ruota posteriore, deve almeno ammontare per i veicoli della:
Classi 1 e 2: 2,7 m/s2
Classe 3: 2,9 m/s2
Classe 4: 3,6 m/s2
233 Frenata in caso di dispositivo di frenatura parzialmente combinato
La decelerazione, in caso di dispositivo di frenatura parzialmente combinato, deve almeno ammontare per i veicoli della:
Classi 1 e 2: 4,4 m/s2
Classe 3: 5,1 m/s2
Classe 4:5,4 m/s2
Classe 5:5,0 m/s2
234 Frenata del secondo dispositivo di frenatura di servizio o del dispositivo del freno ausiliario
La decelerazione deve ammontare almeno a: 2,5 m/s2
235 Dispositivo di frenatura di stazionamento
Il dispositivo di frenatura di stazionamento, anche se è combinato con un altro dispositivo di frenatura, deve poter mantenere immobile il veicolo carico su una salita o una discesa con una pendenza del 18 per cento. Sui veicoli per i quali è autorizzato il traino di un rimorchio, il dispositivo di frenatura di stazionamento del veicolo trattore deve poter mantenere immobile la combinazione di veicoli a pieno carico su una salita o una discesa con una pendenza del 12 per cento.
236 Forza esercitata sui comandi
La forza che deve essere esercitata sui comandi per ottenere la decelerazione prescritta deve raggiungere al massimo:
236.1 quando il freno è azionato mediante un pedale, 500 N sui veicoli della classe 5, 350 N per i veicoli delle altre classi;
236.2 quando il freno è azionato a mano, 200 N su tutti i veicoli di queste classi;
236.3 in caso di azionamento del dispositivo di frenatura di stazionamento:
311 Disposizioni generali 311.1 La decelerazione deve essere raggiunta sia con il veicolo vuoto sia con il veicolo carico su una strada piana e con rivestimento duro asciutto. L’efficacia di frenatura deve essere raggiunta con i freni freddi (temperatura non superiore a 100°C, misurata sui tamburi o sui dischi dei freni). Viene misurata la decelerazione media, definita come diminuzione media della velocità in m/s2sul tratto percorso tra il momento in cui è azionato il freno (inclusi i tempi di risposta e di incremento) e il momento in cui il veicolo è immobile. Se un apparecchio di misurazione permette di registrare soltanto la decelerazione massima, questa deve essere almeno del 20 per cento più alta della decelerazione media prescritta. L’efficacia dei freni può essere controllata, in particolare in occasione del controllo successivo, determinando il tasso di frenata conformemente alla seguente formula:
311.2 Velocità di controllo La velocità per il controllo dei freni di servizio ammonta a 50 km/h e per il controllo dei freni ausiliari a 30 km/h. Se un veicolo non raggiunge queste velocità, il controllo viene eseguito alla velocità massima raggiungibile. 311.3 Forza esercitata sui comandi La forza che deve essere esercitata sui comandi per ottenere la decelerazione prescritta deve raggiungere al massimo: 311.31 se il freno è azionato mediante pedali, 500 N sugli autoveicoli leggeri, 700 N sugli altri veicoli; 311.32 in caso di freni azionati a mano 200 N per velocipedi e ciclomotori, 400 N per autoveicoli leggeri, 600 N per gli altri veicoli. 311.4 Tempi di risposta e di incremento In caso di frenata di emergenza, il tempo che intercorre tra il momento in cui s’inizia ad azionare il freno e quello in cui la decelerazione del veicolo, la forza frenante in corrispondenza dell’asse più sfavorito o la pressione misurata al cilindro del freno più sfavorito raggiunge il livello corrispondente all’efficienza prescritta, non deve superare 0,6 secondi. 312 Autoveicoli di lavoro e trattori con una velocità massima per costruzione superiore a 30 km/h La decelerazione o la frenata del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | per cento | ||
|---|---|---|---|
| 312.1 | per il freno di servizio | 4,1 | 50 |
| 312.2 | per il freno ausiliario | 1,8 | 22 |
312.3 Il freno di stazionamento deve impedire che un autoveicolo a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 18 per cento e che un convoglio a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 12 per cento; il freno di stazionamento deve poter essere assicurato meccanicamente in modo da non potersi allentare da sé. 313 Veicoli a motore con una velocità massima per costruzione non superiore a 30 km/h La decelerazione o la frenata del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | per cento | ||
|---|---|---|---|
| 313.1 | per il freno di servizio | 2,9 | 35 |
| 313.2 | per il freno ausiliario | 1,8 | 22 |
313.3 Il freno di stazionamento deve impedire che un autoveicolo a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 18 per cento e che un convoglio a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino a 12 per cento; il freno di stazionamento deve poter essere assicurato meccanicamente in modo da non potersi allentare da sé. 313a Motocarri, carri di lavoro e monoassi con una velocità massima per costruzione non superiore a 15 km/h nonché carri a mano provvisti di motore La decelerazione o la frenata del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | per cento | ||
|---|---|---|---|
| 313a .1 | per il freno di servizio | 1,8 | 22 |
| 313a .2 | per il freno ausiliario | 1,3 | 16 |
314 Rimorchi di lavoro, rimorchi trainati da veicoli trattori con una velocità massima di 30 km/h e rimorchi agricoli e forestali La decelerazione o la frenata del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | per cento | ||
|---|---|---|---|
| 314.11 | per i rimorchi con una velocità massima ammessa fino a 30 km/h | 2,9 | 35 |
| 314.12 | per i rimorchi con una velocità massima ammessa superiore a 30 km/h | 4,1 | 50 |
314.2 Per i rimorchi con freno idraulico a doppia condotta la pressione nella condotta di comando durante il controllo non deve superare 115 bar e deve essere compresa tra 15 e 18 bar nella condotta supplementare. 314.3 Nei rimorchi con dispositivo di frenatura ad aria compressa deve essere ottenuta, alle condizioni seguenti e a seconda del sistema del dispositivo di frenatura, almeno la frenata richiesta: 314.31 Dispositivo di frenatura con diminuzione di pressione (impianti di frenatura CH): La pressione d’alimentazione deve essere compresa tra 5,5 e 6,0 bar. Durante il controllo della frenatura tale pressione non deve superare 5,5 bar e la condotta del dispositivo di frenatura deve essere completamente vuota (0 bar). 314.32 Dispositivo di frenatura con aumento di pressione (impianti di frenatura CE): Durante il controllo, la pressione non deve superare 6,5 bar nella conduttura dei freni e 7,0 bar nella condotta d’alimentazione. 314.4 La frenata del dispositivo di frenatura automatica deve, per il veicolo a pieno carico, ammontare almeno al 13,5 per cento. 314.5 Il freno di stazionamento deve impedire che un rimorchio a pieno carico si metta improvvisamente in moto su una salita o una discesa con una pendenza fino al 18 per cento. Il freno di stazionamento deve poter essere assicurato meccanicamente in modo da non potersi disinserire. 315 Ciclomotori con peso totale ammesso fino a 250 kg, sedie a rotelle motorizzate e velocipedi 315.1 La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | ||
|---|---|---|
| 315.11 | per entrambi i freni assieme | 3,0 |
| 315.12 | per un freno | 2,0 |
315.2 Per i ciclomotori con velocità massima per costruzione fino a 15 km/h conformi alla norma EN 12184 è sufficiente che soddisfino le esigenze relative ai freni ivi previste. 316 Ciclomotori pesanti 316.1 La decelerazione del freno di servizio deve ammontare almeno a:
| m/s2 | ||
|---|---|---|
| 316.11 | per entrambi i freni assieme | 4,4 |
| 316.12 | per un freno | 2,7 |
316.2 Sono riconosciuti anche i controlli secondo le esigenze per le motoleggere pluritraccia (all. 7 n. 23).
Per determinare l’efficacia dei freni a caldo devono essere effettuate velocemente tre frenate successive del veicolo alla velocità di 80 km/h oppure alla velocità massima, se questa è inferiore, fino a immobilizzarlo.
Il controllo dell’efficacia deve avvenire immediatamente dopo. L’efficacia di frenatura non deve essere inferiore al 60 per cento dell’efficacia registrata per la frenata a freddo e, rispetto alle esigenze prescritte per tale frenata, non deve scendere al di sotto del 72 per cento.
Per i ciclomotori e i velocipedi non è necessario controllare l’efficacia dei freni a caldo.
I freni rallentatori devono raggiungere una decelerazione media di almeno 0,5 m/s2. Occorre scegliere il rapporto di demoltiplicazione grazie al quale la velocità si approssima il più possibile a 30 km/h quando il numero dei giri corrisponde alla potenza utile massima del motore e fare in modo che il numero dei giri non superi il regime massimo prescritto dal costruttore.
La decelerazione media deve essere determinata in funzione del tempo e della diminuzione della velocità.
Per questi veicoli è allestito un certificato di approvazione del tipo o una scheda tecnica se sono adempiute le esigenze menzionate in seguito. I veicoli dispensati dall’approvazione del tipo possono essere ammessi alle medesime condizioni.
I documenti necessari possono essere redatti dal costruttore dei componenti del freno o del veicolo oppure da un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV949. Per i veicoli i cui documenti si riferiscono al veicolo con carrozzeria non ancora finita, la persona che completa il veicolo deve attestare che, in occasione della rifinitura, sono state osservate le direttive di montaggio del costruttore. 411 Per il controllo dell’impianto di frenatura di servizio è necessario un calcolo di frenatura conformemente al regolamento UNECE n. 13 o al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68; esso deve comprendere i seguenti documenti: 411.1 uno schema dell’impianto di frenatura con un elenco dei singoli componenti, tutti i dati di base, il metodo di calcolo, le bande d’attribuzione e le curve di utilizzazione dell’aderenza tracciate; è ammesso riunire gli assi vicini in un asse fittizio; 411.2 un diagramma che indica la funzione «pressione nel cilindro del freno» in relazione con la «pressione nella condotta del freno» [Pcil = f(pm)] per i veicoli carichi e non carichi, nonché la funzione «produzione di forza del cilindro del freno», in relazione con la «pressione nel cilindro del freno» [Fcil = f(pcil)]. 412 Per il controllo dell’impianto di frenatura di stazionamento è necessario un calcolo di frenatura conformemente al regolamento UNECE n. 13 o al regolamento (UE) n. 167/2013 e al regolamento delegato (UE) 2015/68; esso deve comprendere i seguenti documenti: 412.1 tutti i dati di base, il metodo di calcolo dell’efficacia d’immobilizzazione e la verifica dell’utilizzazione dell’aderenza; 412.2 a seconda del modello del dispositivo di frenatura, la funzione «produzione di forza all’estremità della vite filettata» (FSp), in relazione con la «forza manuale esercitata», oppure «la forza nel cilindro, all’asta di comando del cilindro del freno a molla» (FB). 413 La prova che sono stati eseguiti con successo i controlli di frenatura del tipo I, del tipo II, del tipo IIA o del tipo III deve essere apportata mediante i calcoli allestiti per mezzo dei verbali di controllo dei rispettivi assi di riferimento. 414 Le prove concernenti il cronometraggio (tempi di risposta e di incremento) e le prove dei serbatoi devono essere apportate presentando rapporti di esame (misurazioni sul rispettivo dispositivo di frenatura ad aria compressa standard o sul veicolo).
421 Controllo visivo I dati relativi al veicolo da controllare devono essere conformi a quelli iscritti nei documenti. Devono essere presenti i raccordi di controllo prescritti di 16 mm di diametro e devono essere montate le targhette necessarie per il regolatore automatico di frenatura in funzione del carico secondo l’allegato 10 capoverso 7 del regolamento UNECE n. 13 o secondo l’allegato II appendice 1 punto 6 del regolamento delegato (UE) 2015/68. 422 Controllo concernente il funzionamento e l’efficacia 422.1 Le pressioni effettive nei cilindri del freno (p cil), in relazione con la pressione nella condotta del freno (p m) devono corrispondere, con veicolo carico o scarico, alle curve caratteristiche della pressione tracciate nei documenti. 422.2 Le pressioni nei cilindri del freno ottenute in caso di guasto di un dispositivo di comando di un regolatore automatico di frenatura devono corrispondere alle indicazioni figuranti nei documenti. 422.3 Negli autoveicoli, l’efficacia residua di frenatura in caso di guasto di un dispositivo di azionamento di un regolatore automatico di frenatura in funzione del carico deve corrispondere almeno all’efficacia prescritta per l’impianto del freno ausiliario. Se l’autoveicolo è ammesso per trainare un rimorchio dotato di freni ad aria compressa, la pressione sulla testata di raccordo della condotta del freno deve essere compresa tra 6,5 e 8,5 bar. Nei rimorchi, l’efficacia residua di frenatura deve raggiungere almeno il 30 per cento dell’efficacia del freno di servizio prescritta in conformità con l’allegato 10 capoverso 6 del regolamento UNECE n. 13 o l’allegato II appendice 1 punto 5 del regolamento delegato (UE) 2015/68. 422.4 L’impianto di frenatura di servizio e quello di frenatura di stazionamento devono essere sottoposti a un controllo dell’efficacia e soddisfare le esigenze di cui ai numeri 423 e 424. 423 Freni di servizio: 423.1 L’impianto di frenatura di servizio deve inoltre essere controllato su un banco di prova dei freni. Per i veicoli agricoli e forestali il controllo può essere effettuato mediante misurazione della forza di traino, se consente di ottenere risultati simili. I valori della decelerazione totale da raggiungere si fondano sul numero 211 per gli autoveicoli e sul numero 221 per i rimorchi. 423.2 Le forze di frenatura delle ruote di ciascun asse devono essere ripartite simmetricamente al piano mediale longitudinale del veicolo. 423.3 Se, in seguito alle caratteristiche costruttive, il veicolo non può essere controllato su un banco di prova dei freni, l’efficacia deve essere determinata misurando la decelerazione o la forza di traino in una prova su strada. 424 Dispositivo di frenatura di stazionamento: 424.1 Il dispositivo di frenatura di stazionamento deve poter impedire che l’autoveicolo carico o il rimorchio oppure il semirimorchio carico, sganciato dall’autoveicolo, si metta in moto da sé su una salita o una discesa con pendenza fino al 18 per cento. Sugli autoveicoli per i quali è autorizzato il traino di un rimorchio, il dispositivo di frenatura di stazionamento dell’autoveicolo, senza l’ausilio dei freni del rimorchio, deve poter mantenere immobile la combinazione di veicoli caricata fino al peso totale ammesso su una salita o una discesa con pendenza fino al 12 per cento. 424.2 La forza esercitata sui comandi del freno di stazionamento non deve superare 400 N per gli autoveicoli con dispositivo manuale, 600 N per gli autoveicoli equipaggiati con un comando a pedale e 600 N per i rimorchi. 424.3 Sui veicoli a sospensioni pneumatica il dispositivo di frenatura di stazionamento deve essere valutato anche per quanto concerne il suo comportamento in caso di perdita di pressione nei cuscinetti ad aria. 425 Veicoli con dispositivo antibloccaggio automatico: 425.1 I collegamenti eventualmente presenti per alimentare il dispositivo antibloccaggio devono essere conformi alle norme ISO 7638-1 o 7638-2:2003, concernenti i connettori per la connessione elettrica di veicoli trattori e rimorchi. 425.2 I rimorchi equipaggiati con un dispositivo antibloccaggio automatico non rispondenti alle prescrizioni sulle bande d’attribuzione ed eventualmente sulle curve d’attrito, qualora detto dispositivo fosse sprovvisto di alimentazione elettrica (ad es. i veicoli senza regolatore automatico di frenatura in funzione del carico) possono essere trainati soltanto da veicoli trattori equipaggiati con un dispositivo d’alimentazione per rimorchi con dispositivo antibloccaggio automatico. Per questi rimorchi va fatta un’iscrizione adeguata nella licenza di circolazione.
Il costruttore può rilasciare un’attestazione con la quale conferma che sono soddisfatti i requisiti del regolamento UNECE n. 13-H, del regolamento UNECE n. 13 o del regolamento (UE) n. 67/2013 e del regolamento delegato (UE) 2015/68. L’autorità d’immatricolazione effettua in questo caso un controllo di funzionamento. Può effettuare altre perizie e richiedere documenti.
Per i veicoli a motore con rimorchio munito di un dispositivo di frenatura del rimorchio e per i rimorchi con impianti di frenatura che non corrispondono alle prescrizioni internazionali, può essere eseguita una perizia sulla composizione e annotata nella licenza di circolazione la pertinente iscrizione.
(art. 67 cpv. 2)
11 I parabufali montati su veicoli che non sottostanno al regolamento (UE) 2019/
2144 (art. 104a cpv. 3) devono essere fatti in modo che, in caso di collisione, segnatamente con pedoni e conducenti di veicoli a due ruote, non costituiscano un ulteriore rischio di lesioni.
12 Le figurine ornamentali sul cofano o sui parafanghi, comprese le figurine astratte, le figurine tagliate a metà o a tre quarti, sono vietate, salvo se sono applicate in un punto protetto, in modo che un corpo possa scivolarvi facilmente sopra, o se si piegano sotto una leggera pressione in modo da non poter ferire.
13 I motivi ornamentali che sporgono più di 3 cm dalla superficie marginale della carrozzeria sono ammessi soltanto se hanno altezza e larghezza uguali, se sono arrotondati e formano, nel senso longitudinale del veicolo, una linea continua senza alcuna sporgenza. I motivi ornamentali alti meno di 3 cm sono ammessi se non presentano angoli vivi, punte, ganci o sporgenze.
Le parti necessarie o utili devono essere conformi ai requisiti seguenti: 21 Le serrature, le impugnature e le cerniere delle porte, dei cofani, dei coperchi dei bauli, non devono avere angoli vivi, ganci e sporgenze; l’estremità delle impugnature o delle maniglie laterali non incastrate deve essere rivolta verso l’interno. Copriruote con dadi ad alette sono ammessi soltanto se non sporgono lateralmente dalla parte della carrozzeria intorno alla ruota; i dadi ornamentali ad alette sono vietati. 22 Gli specchi retrovisori esterni e i loro sostegni non devono avere punte, parti affilate o angoli vivi. Se sporgono di oltre 0,10 m dalla parte più larga della carrozzeria, ad un’altezza fino a 2,00 m dal suolo, devono potersi ripiegare sufficientemente sotto una leggera pressione. 23 I portabagagli, le reti montate sul tetto, i portasci, i cartelli pubblicitari o indicanti il percorso, i contrassegni dei taxi, ecc. non devono avere punte, parti taglienti o angoli vivi, soprattutto nel senso della marcia. L’estremità anteriore dei cartelli laterali deve essere accostata il più vicino possibile alla carrozzeria. 24 I paraurti e i loro rostri non devono avere punte o angoli vivi; le loro estremità devono essere il più vicino possibile alla carrozzeria. 25 … 26 È vietato applicare sul parabrezza parasole esterni. Sono eccettuati i parasole il cui bordo inferiore si trova a un’altezza di almeno 2,00 m; la visuale del conducente deve essere garantita. 27 Le sbarre d’agganciamento, i ganci o dispositivi di aggancio per le attrezzature di lavoro devono essere arrotondati verso il davanti. Se sporgono dalla carrozzeria di oltre 3 cm, devono essere ricoperti in modo efficace. 28 Le aste delle bandierine e altri dispositivi analoghi devono potersi spostare sotto una leggera pressione. Le antenne devono essere sufficientemente flessibili da impedire ferite serie in caso di collisione; la loro punta deve essere protetta con una sfera o un dispositivo analogo. 29 Le visiere dei fari non devono sporgere più di 3 cm dalla parte anteriore del vetro protettivo né avere angoli vivi. È vietato applicare successivamente visiere di metallo o di altro materiale duro.
(art. 107 cpv. 3, 139 cpv. 3)
111 Misurando la larghezza dei sedili, non è necessario tenere conto del telaio dei finestrini, delle piccole prominenze, ecc. che non riducono sensibilmente lo spazio all’altezza dei sedili e delle spalle. 112 Se poggiabracci o rivestimenti di ruote, ecc., sporgono sulla superficie del sedile, si deve misurare soltanto la larghezza ancora utilizzabile. 113 I sedili possono anche non raggiungere la larghezza prescritta, ma devono essere abbastanza larghi da permettere in particolare al conducente di essere seduto comodamente e di non essere disturbato nella guida. Se la distanza tra la parete interna della carrozzeria e il centro del bordo laterale del sedile supera 0,10 m, essa è dedotta dalla larghezza totale. 114 Se i sedili anteriori di un autoveicolo sono separati (sedili individuali), non deve essere stabilito un numero di posti superiori al numero dei sedili. Se lo spazio tra i sedili, misurato al centro dei bordi laterali, non supera 0,05 m, si può considerarli come una panca ininterrotta; sono esclusi i sedili individuali tra i quali si trova una leva di comando (p. es. il freno a mano). 115 In casi particolari (leve di comando assai lunghe, tunnel dell’albero di trasmissione assai sporgente, ecc.), il numero dei posti ammessi può essere ridotto. 116 Se un sedile posteriore ha la larghezza richiesta per due persone, ma se la distanza tra il sedile anteriore e il sedile posteriore è insufficiente, può essere autorizzato un posto. 117 La distanza tra i sedili regolabili è misurata nella loro posizione media o in quella indicata dal costruttore per l’uso normale.
Per i trattori agricoli, l’altezza libera per i sedili dei passeggeri, misurata dal sedile, senza carico, al soffitto della cabina o al bordo del quadro di protezione, è almeno di 0,70 m.
221 Sedile del conducente Il conducente deve disporre di uno spazio libero largo almeno 0,65 m sugli autoveicoli pesanti, sui minibus e sugli scuolabus950, e di almeno 0,60 m sugli altri autoveicoli. 222 Sedili dei passeggeri (esclusi i sedili per i trattori agricoli) Larghezza minima del posto di ogni passeggero, misurata sulla seduta, vicino allo schienale e all’altezza della spalla (0,40 a 0,50 m sopra la seduta) per:
| Sedili anteriori | Sedili posteriori | |
|---|---|---|
| – autoveicoli leggeri | 0,38 m | 0,38 m |
| – autoveicoli pesanti (esclusi gli autobus) | 0,45 m | 0,38 m |
| – minibus | 0,45 m | 0,40 m |
| – scuolabus | 0,30 m | 0,30 m |
| – per gli autobus v. numeri 331.1 e 331.2 |
Distanza laterale minima tra il centro del volante e la parete più lontana, misurata sopra lo schienale del sedile anteriore, all’altezza del centro del volante (conducente compreso):
| 2 posti | 3 posti | 4 posti | |
|---|---|---|---|
| – autoveicoli leggeri | 0,63 m | 1,01 m | |
| – autoveicoli pesanti | 0,72 m | 1,17 m | 1,62 m |
| – scuolabus | 0,58 m | 0,88 m | 1,18 m |
241 Lo spazio libero tra gli schienali di due sedili situati l’uno dietro l’altro, o fra il davanti di uno schienale e una parete situata in faccia al sedile, misurato 0,15 m sopra il sedile non carico, deve essere di almeno: 241.1 sugli autoveicoli, compresi gli scuolabus 0,55 m 241.2 sui minibus 0,60 m 241.3 per gli autobus v. numero 331.5 242 Se due sedili sono collocati l’uno in faccia all’altro, lo spazio libero tra i loro schienali deve essere di almeno 1,30 m; sugli scuolabus è sufficiente 1 m.
Il peso determinante per persona, al fine di stabilire il numero di posti dei passeggeri, è di 75 kg, tranne nei seguenti casi:
| – minibus | 71 kg |
|---|---|
| – minibus con posti in piedi | 68 kg |
| – automobili | 68 kg |
| – autofurgoni | 68 kg |
| – scuolabus | 40 kg |
| – per gli autobus | v. numero 321 |
La superficie di un posto in piedi deve essere di almeno 0,125 m2. Le disposizioni concernenti la superficie disponibile per i posti in piedi si fondano sul numero 332.1.
311 Per stabilire il numero dei posti a sedere, gli autobus sono suddivisi secondo le classi seguenti: 311.1 Classe I: Autobus con sedili e posti in piedi per più di 22 passeggeri, che permettono il trasporto di passeggeri su tratte comportanti numerose fermate. 311.2 Classe II: Autobus per più di 22 passeggeri, costruiti principalmente per il trasporto di passeggeri seduti ed equipaggiati in modo tale da rendere possibile il trasporto di passeggeri in piedi nel corridoio e/o in un’area non più grande dello spazio occupato da due panche. 311.3 Classe III: Autobus per più di 22 passeggeri, costruiti esclusivamente per il trasporto di passeggeri seduti. 311.4 Classe A: Autobus per un massimo di 22 passeggeri, equipaggiati per il trasporto di passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe dispone di sedili e devono essere previsti posti in piedi. 311.5 Classe B: Autobus per un massimo di 22 passeggeri, non equipaggiati per il trasporto di passeggeri in piedi; un veicolo di questa classe non dispone di posti in piedi. 312 Gli autobus devono disporre, tra i sedili, di un corridoio longitudinale largo almeno 0,24 m. Tuttavia, i sedili possono essere spostati verso il centro del veicolo se possono essere facilmente riportati nella loro posizione iniziale quando non sono occupati. Per i veicoli impiegati nel servizio di linea concessionario la larghezza minima del corridoio deve essere conforme al regolamento UNECE n. 107. L’autorità d’immatricolazione può autorizzare, per necessità operative, una larghezza di 0,24 m per gli scuolabus secondo l’articolo 123a utilizzati anche nel servizio di linea.
321 Il peso per persona (Q) è il seguente per i veicoli delle classi: I e A 68 kg II, III e B 71 kg 321.1 Per i veicoli delle classi II, III e B, il peso per persona comprende 3 kg di bagaglio a mano. 321.2 … 322 Il peso dei bagagli (B) deve essere almeno di 100 kg per m3di volume di carico (V). Nei veicoli delle classi I e A non si tiene conto del volume di carico degli spazi per il bagaglio accessibili unicamente dall’esterno. 323 Il carico dei bagagli trasportati sul tetto del veicolo (BX) non deve superare 75 kg per m2della superficie del tetto equipaggiato per trasportare bagagli (VX).
331 Posti a sedere (A)
| Classe I | Classe II | Classe III | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331.1 | Sedili individuali | |||||||
| 331.11 | Larghezza della seduta951 | 0,40 m | 0,40 m | 0,45 m | ||||
| 331.12 | Larghezza dello spazio disponibile, misurata in un piano orizzontale, contro lo schienale del sedile, ad un’altezza compresa tra 0,27 m e 0,65 m al di sopra della seduta non carico | 0,50 m | 0,50 m | 0,50 m | ||||
| Veicoli con larghezza massima di 2,35 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | |||||
| 331.2 | Panche per due o più passeggeri | |||||||
| 331.21 | Larghezza della seduta | 0,40 m | 0,40 m | 0,45 m | ||||
| 331.22 | Larghezza dello spazio disponibile, misurata in un piano orizzontale contro lo schienale, ad un’altezza compresa tra 0,27 m e 0,65 m al di sopra della seduta non carico | 0,45 m | 0,45 m | 0,45 m | ||||
| Veicoli con larghezza massima di 2,35 m | 0,40 m | 0,40 m | 0,40 m | |||||
| 331.3 | Profondità della seduta | 0,35 m | 0,40 m | 0,40 m |
331.4 Altezza della seduta L’altezza della seduta non carico al di sopra del pavimento, in corrispondenza dei piedi del passeggero, deve essere tale che la distanza tra il pavimento e il piano orizzontale tangente alla parte anteriore della superficie superiore della seduta sia compresa tra 0,40 m e 0,50 m. Essa può tuttavia essere ridotta a 0,35 m in concomitanza degli archi delle ruote e del vano motore. 331.5 Distanza tra i sedili Nel caso dei sedili orientati nello stesso senso, l’intervallo minimo tra la parte anteriore dello schienale di un sedile e la parte posteriore dello schienale che lo precede, misurato orizzontalmente e a ogni altezza compresa tra il livello della superficie superiore della seduta e 0,62 m al di sopra del pavimento del veicolo, deve essere almeno:
| Classi I, A e B | Classe II | Classe III | |
|---|---|---|---|
| 0,65 m | 0,68 m | 0,68 m |
331.6 Altezza libera al di sopra dei posti a sedere Al di sopra di ogni posto a sedere, eccettuati i posti della prima fila in veicoli delle classi A e B, ci deve essere uno spazio libero di almeno 0,90 m a partire dal punto più alto della seduta non carico, rispettivamente per gli autobus a due piani di 0,85 m al piano superiore e di almeno 1,35 m dal pavimento sul quale poggiano i piedi del passeggero seduto. Queste dimensioni possono essere oggetto di una deroga fino al 10 per cento al piano inferiore di un autobus a due piani, nella parte superiore o dietro all’asse posteriore. 332 Posti in piedi 332.1 La superficie in m2disponibile per i passeggeri in piedi (S1) è calcolata deducendo dalla superficie totale del pavimento di un veicolo le superfici seguenti: 332.11 la superficie dell’abitacolo del conducente; 332.12 la superficie degli scalini che danno accesso alle porte e la superficie di tutti gli scalini di profondità inferiore a 0,30 m; 332.13 la superficie di ogni parte della piattaforma girevole di un autobus snodato, il cui accesso è impedito da sbarre di sostegno e/o pareti divisorie; 332.14 la superficie di tutte le parti del pavimento in cui la pendenza è superiore all’8 per cento; nei veicoli a pianale ribassato, la pendenza massima può essere del 12,5 per cento fino a 2 metri davanti e dietro all’asse posteriore. 332.15 le superfici di tutte le parti inaccessibili a passeggeri in piedi quando tutti i sedili sono occupati; 332.16 la superficie di tutte le parti in cui l’altezza libera al di sopra del pavimento è inferiore a 1,80 m (non sono comprese le impugnature per sostenersi); 332.17 la superficie davanti al piano verticale che attraversa il centro della superficie del sedile del conducente (nella posizione più arretrata); 332.18 la superficie di 0.30 m davanti a ciascun sedile, o di 0,225 m per gli autobus a due piani davanti ai sedili disposti sul passaruota, trasversalmente al senso di marcia; 332.19 ciascuna parte della superficie del pavimento sulla quale non può essere sistemato un rettangolo di 0,40 m–0,30 m. 332.2 … 332.3 Per i veicoli della classe II, occorre dedurre oltre alle parti indicate al numero 332.1, tutte quelle che non sono situate in un corridoio. 332.4 Superficie di base per i posti in piedi (S Sp) 332.41 La superficie di base di un posto in piedi deve raggiungere almeno:
| Classi I e A | Classe II | |
|---|---|---|
| 0,125 m2 | 0,15 m2 |
341 Il numero totale dei posti (N) dev’essere calcolato come segue:
N = A +
342 N = numero totale dei posti A = numero dei posti a sedere
S1 = superficie disponibile, in m2, per i passeggeri in piedi
SSp = superficie di base, in m2, per posto in piedi
PT = peso totale del veicolo
PV = peso a vuoto del veicolo
V = volume disponibile per i bagagli in m3
VX = superficie disponibile sul tetto per i bagagli in m2
Q = peso per persona in kg
343 Per i veicoli della classe III, il valore S 1 (superficie disponibile per passeggeri in piedi) è uguale a 0, poiché sono autorizzati soltanto passeggeri seduti.
Per i quadricicli a motore di cui all’articolo 14 lettera b numero 2, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore nonché per i motoveicoli con carrozzino laterale, il peso per passeggero determinante per stabilire il numero di posti è 65 kg.
(art. 73 cpv. 5, 78 cpv. 2, 110 cpv. 1 lett. b n. 4–6 e c nonché 3 lett. c,
119 lett. m, 148 cpv. 2, 178a cpv. 5, 179a cpv. 2 lett. d, 180 cpv. 3,
193 cpv. 1 lett. n–p, 216 cpv. 3 e 4, 217 cpv. 3)
| 11 Le luci devono avere i colori seguenti: | ||
|---|---|---|
| 111 Dispositivi rivolti in avanti: | ||
| Luci | bianco o giallo | |
| Luci fissate ai pedali e ai raggi di velocipedi e ciclomotori | arancione | |
| Catarifrangenti in generale | bianco | |
| Catarifrangenti fissati ai pedali e ai raggi | arancione | |
| Indicatori di direzione lampeggianti e dispositivi di avvertimento lampeggianti | arancione | |
| 112 Dispositivi rivolti indietro: | ||
| Luci di fermata | rosso | |
| Luci di retromarcia | bianco, giallo chiaro o arancione | |
| Illuminazione della targa | bianco | |
| Fari fendinebbia di coda | rosso | |
| Catarifrangenti fissati ai pedali e ai raggi di velocipedi e ciclomotori | arancione | |
| Catarifrangenti fissati ai pedali e ai raggi | arancione | |
| Altre luci e catarifrangenti | rosso | |
| Identificazione retroriflettente dei raggi di velocipedi e ciclomotori | bianco | |
| Indicatori di direzione lampeggianti e dispositivi di avvertimento lampeggianti | rosso o arancione | |
| 113 Visibili lateralmente: | ||
| Catarifrangenti, luci di ingombro e luci d’avvertimento applicate alle porte | rosso o arancione | |
| Indicatori di direzione lampeggianti e luci d’ingombro che lampeggiano insieme | arancione | |
| Luci fissate ai pedali e ai raggi di velocipedi e ciclomotori | arancione | |
| Identificazione retroriflettente di pneumatici, raggi e cerchioni di velocipedi e ciclomotori | bianco | |
| 114 Luci di lavoro o dispositivo d’illuminazione dei cartelli di percorso e di destinazione | bianco, giallo chiaro o arancione | |
| 115 Contrassegno luminoso per i taxi, luci di panne, contrassegno di caso urgente per i veicoli dei medici, luci di pericolo come anche catarifrangenti di rimorchi per velocipedi nella misura in cui non corrispondono ai numeri 111 e 112. | giallo | |
| Previa autorizzazione dell’autorità cantonale i contrassegni luminosi per taxi possono essere di un altro colore (ad eccezione del rosso), se ciò è necessario per motivi di controllo. | ||
| 116 Luci blu dei veicoli con diritto di precedenza | blu |
12 Caratteristiche colorimetriche
Il colore della luce emessa o riflessa di dispositivi è stabilito nel regolamento UNECE n. 48. I colori delle luci blu e delle luci gialle di pericolo sono definiti nel regolamento UNECE n. 65.
21 Il bordo estremo della superficie illuminante dei fari a luce anabbagliante, delle luci di posizione, delle luci di coda, dei fari fendinebbia, degli indicatori di direzione lampeggianti e dei catarifrangenti deve trovarsi a 0,40 m al massimo dalle parti più estreme della carrozzeria. …
22 Se in seguito alla costruzione o all’uso di un veicolo le luci di ingombro e le luci di parcheggio non possono essere applicate nei punti più esterni, l’estremità della loro superficie illuminante non deve trovarsi a oltre 0,40 m dal bordo del veicolo. La distanza di 0,40 m non vale per le luci di ingombro per veicoli a motore agricoli e forestali. Per i rimorchi, il bordo estremo della superficie illuminante delle luci di posizione non deve trovarsi a più di 0,15 m dal bordo estremo delle parti fisse del veicolo.
23 Lo spazio tra le superfici illuminanti dei fari a luce anabbagliante come anche degli indicatori di direzione lampeggianti deve essere di almeno 0,50 m. La prescrizione non si applica ai motoveicoli a due ruote con o senza carrozzino, alle motoslitte e ai veicoli delle categorie M1e N1.
231 Se la larghezza del veicolo non supera 1,30 m, lo spazio tra le superfici illuminanti dei fari a luce anabbagliante come anche degli indicatori di direzione lampeggianti deve essere di almeno 0,40 m. La prescrizione non si applica ai motoveicoli a due ruote con o senza carrozzino, alle motoslitte e ai veicoli delle categorie M1e N1.
232 Per i motoveicoli a due ruote con o senza carrozzino muniti di più fari di profondità e/o fari a luce anabbagliante lo spazio tra le singole superfici illuminanti non deve essere superiore a 0,20 m.
24 Sui motoveicoli lo spazio tra le superfici illuminanti degli indicatori di direzione lampeggianti deve essere al minimo:
– davanti 0,24 m
– dietro 0,18 m
25 Per le motoleggere a tre ruote, i quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore non si applica l’esigenza del numero 21 concernente la distanza dal bordo delle luci di coda. Tuttavia lo spazio tra le superfici illuminanti per i veicoli con due ruote posteriori deve essere almeno di 0,60 m; fino a una larghezza del veicolo di 1,30 m è sufficiente una distanza di 0,40 m.
| 31 | La distanza dal suolo del bordo inferiore della superficie illuminante deve trovarsi almeno a: | |||
|---|---|---|---|---|
| 311 | per i fari a luce anabbagliante | 0,50 m | ||
| 312 | 0,35 m dal suolo | per le luci di posizione, le luci di coda, le luci di fermata e le luci di ingombro come anche gli indicatori di direzione lampeggianti | ||
| 0,25 m dal suolo | per le luci di coda e le luci di fermata di motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore | |||
| 313 | per i fari fendinebbia e i fari fendinebbia di coda come anche i catarifrangenti | 0,25 m | ||
| 314 | per le luci di retromarcia, escluse quelle di veicoli delle categorie M | 0,25 m | ||
| 32 La distanza dal suolo del bordo superiore della superficie illuminante deve trovarsi al massimo a: | ||||
| 321 per i fari a luce anabbagliante e i fari fendinebbia | 1,20 m | |||
| per i fari a luce anabbagliante e i fari fendinebbia di veicoli a motore agricoli e forestali, se necessario per la forma della carrozzeria, e per i fari a luce anabbagliante dei veicoli fuoristrada della categoria N | 1,50 m | |||
| 322 | per le luci di posizione, le luci di coda, le luci di fermata, le luci di ingombro laterali come anche per gli indicatori di direzione lampeggianti | 1,50 m | ||
| se necessario per la forma della carrozzeria | 2,10 m | |||
| 322.1 | per i veicoli a motore agricoli | 1,90 m | ||
| se necessario per la forma della carrozzeria | 2,30 m | |||
| per le luci di posizione | 2,30 m | |||
| 322.2 | per gli indicatori di direzione lampeggianti laterali | 2,30 m | ||
| 322.3 | per le luci di posizione di veicoli delle categorie O | 2,10 m | ||
| 323 | per le luci di ingombro, le luci di pericolo e le luci blu | 4,00 m | ||
| 324 | per i catarifrangenti | 0,90 m | ||
| se necessario per la forma della carrozzeria | 1,50 m | |||
| 325 per i fari fendinebbia di coda | 1,00 m | |||
| per i fari fendinebbia di coda dei veicoli fuoristrada delle categorie M e N | 1,20 m | |||
| per i fari fendinebbia di coda dei veicoli a motore agricoli e forestali | 2,10 m | |||
| 326 | per le luci di retromarcia, escluse quelle di veicoli delle categorie M | 1,20 m |
33 Se, per ragioni tecniche o di uso, le luci non possono essere applicate all’altezza prescritta su veicoli eccezionali, particolarmente sugli autoveicoli di lavoro, i dispositivi devono essere montati il più vicino possibile al punto prescritto. 34 Se sui veicoli a motore agricoli non possono essere rispettate le prescrizioni concernenti l’altezza di montaggio o la distanza laterale dei catarifrangenti, possono essere fissati 4 catarifrangenti secondo la disposizione seguente: 341 due catarifrangenti il cui bordo superiore della superficie illuminante si trova a un’altezza massima di 0,90 m dal suolo e i cui bordi interi sono distanti almeno 0,40 m. 342 due catarifrangenti il cui bordo superiore della superficie illuminante si trova a un’altezza massima di 2,30 m dal suolo e il cui bordo estremo della superficie illuminante è lontana lateralmente 0,40 m al massimo dalle parti più larghe della carrozzeria del veicolo. 35 La luce supplementare di fermata rivolta verso il dietro deve essere fissata simmetricamente all’asse longitudinale del veicolo. La distanza del bordo inferiore della superficie illuminante dal suolo deve essere di almeno 0,85 m oppure trovarsi a non meno di 0,15 m al di sotto del bordo inferiore del lunotto. In ogni caso il bordo inferiore della luce supplementare di fermata deve trovarsi sopra il bordo superiore della superficie illuminante delle luci di fermata prescritte.
Per i fari di profondità, l’illuminamento in LUX (lx) misurato a 25 m di distanza deve raggiungere i valori indicati nella tabella che segue. Soltanto i valori massimi devono essere rispettati per i fari di profondità dei veicoli la cui velocità non può superare 45 km/h.
| Luogo di misurazione | Autoveicoli | Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore | |
|---|---|---|---|
| Velocità massima | |||
| > 30 km/h | ≤ 30 km/h | ||
| – Centro del fascio luminoso | min. 32* | min. 16* | min. 8* |
| – 1,125 m a sinistra o a destra del centro | min. 16* | min. 8* | min. 4* |
| – 2,25 m a sinistra o a destra del centro | min. 4* | min. 2* | min. 1* |
| – Valore massimo per tutti i fari di profondità di un veicolo | 480 | 240 | 240 |
| * Valore per una luce |
Per i fari a luce anabbagliante e i fari fendinebbia, l’illuminamento in LUX (lx), misurato a 25 m di distanza, deve trovarsi entro i limiti indicati nella tabella seguente. Non è necessario che i fari fendinebbia raggiungano i valori minimi. I fari a luce anabbagliante dei trattori agricoli come anche degli autoveicoli la cui velocità non supera 30 km/h devono raggiungere almeno il 50 per cento del valore minimo prescritto per gli autoveicoli. Questa disposizione non si applica ai motoveicoli, ai quadricicli leggeri a motore, ai quadricicli a motore e ai tricicli a motore. I valori massimi non possono essere superati.
| Luogo di misurazione | Autoveicoli | Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore | |
|---|---|---|---|
| Velocità massima: | |||
| > 30 km/h | ≤ 30 km/h | ||
| 0,20 m sotto la linea tra luce ed ombra nell’asse verticale del faro e fino a 2,25 m a sinistra e a destra di questo asse (sui fari di costruzione americana, senza cuffia anabbagliante: nel centro della macchia luminosa e fino a 2,25 m a destra e a sinistra di essa) | min. 2* | min. 1* | min. 0,75* |
| Sopra una linea che è orizzontale a sinistra dell’asse del proiettore, all’altezza del filamento e che sale di 15° a destra | max. 1,2* | max. 1,2* | max. 1,2* |
| * Valore per una luce |
| Tipo di dispositivo | Intensità luminosa in candela (cd) nell’asse ottico | ||
|---|---|---|---|
| minimo | massimo | ||
| Luci di posizione e luci di ingombro rivolte verso il davanti | 4 | 60 | |
| Luci di coda e luci di ingombro* rivolte verso il dietro | 4 | 12 | |
| Luci di parcheggio | |||
| – rivolte verso il davanti | 2 | 60 | |
| – rivolte verso il dietro | 2 | 30 | |
| Luci di fermata * | |||
| Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore e loro rimorchi | 40 | 100 | |
| Altri veicoli | |||
| – luci di fermata con un livello d’intensità luminosa | 60 | 185 | |
| – luci di fermata con due livelli d’intensità luminosa | |||
| di giorno | 130 | 520 | |
| di notte | 30 | 80 | |
| – 1 luce supplementare di fermata | 25 | 80 | |
| – 2 luci supplementari di fermata | 25 ciascuna | 110 | |
| Indicatori di direzione lampeggianti | |||
| Motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore | |||
| – secondo lo schema II | |||
| verso il davanti | 90 | 700 | |
| verso il dietro | 50 | 200 | |
| Altri veicoli | |||
| – davanti | 175 | 700 | |
| – dietro: – con un livello d’intensità luminosa | 50 | 350 | |
| – con due livelli d’intensità luminosa | |||
| di giorno | 175 | 700 | |
| di notte | 40 | 120 | |
| – sui lati: | |||
| – secondo lo schema I | |||
| verso il davanti | 175 | 700 | |
| verso il dietro | 50 | 350 | |
| – secondo lo schema III | |||
| verso il davanti | 175 | 700 | |
| verso il dietro | 0,3 | 200 | |
| – secondo lo schema IV | 0,3 | 200 | |
| * Se luci di coda e luci di fermata del medesimo colore sono riunite nello stesso dispositivo, l’intensità luminosa della luce di fermata deve essere cinque volte maggiore di quella della luce di coda. |
I valori della luce riflessa dei catarifrangenti rossi devono almeno corrispondere ai valori riportati nella tabella seguente. I valori sono espressi in millicandele per LUX (mcd/lx):
| Genere del catarifrangente | Angolo di osservazione* | Intensità della luce riflessa in mcd/lx per un angolo d’illuminazione**di: | |||
|---|---|---|---|---|---|
| verticale orizzontale | 0° 0° | ± 10° 0° | ± 5° ± 20° | ||
| Catarifrangenti triangolari | 20’ 1°30’ | 450 12 | 200 8 | 150 8 | |
| Altri catarifrangenti | 20’ 1°30’ | 300 5 | 200 2,8 | 100 2,5 | |
| * Angolo d’osservazione è l’angolo tra il fascio luminoso incidente e la direzione d’osservazione. | |||||
| ** Angolo d’illuminazione è l’angolo tra il fascio luminoso incidente e l’asse del catarifrangente. |
441 I valori della luce riflessa dei catarifrangenti arancione devono essere superiori di almeno un fattore 2,5 rispetto ai catarifrangenti rossi. 442 I valori della luce riflessa dei catarifrangenti incolori devono essere superiori di almeno un fattore 4 rispetto ai catarifrangenti rossi. 45 Il DATEC può fissare requisiti più precisi per l’esame dei tipi delle luci e dei catarifrangenti.
Gli indicatori di direzione lampeggianti devono essere disposti secondo gli schemi seguenti, rispettando gli angoli di visibilità orizzontali indicati. Su tutti i generi di veicoli, l’angolo di visibilità verticale deve essere almeno di 15 gradi al di sopra e al di sotto del piano orizzontale. Se l’altezza di montaggio è inferiore a 0,75 m, è sufficiente un angolo di visibilità di 5 gradi verso il basso. Per gli indicatori di direzione lampeggianti supplementari collocati in alto è sufficiente un angolo di visibilità di 5 gradi verso l’alto, nella misura in cui l’altezza di montaggio è pari ad almeno 2,10 m. Al numero 51 dello schema V, per le luci di ingombro che lampeggiano insieme si applicano gli angoli di visibilità giusta i numeri 61 e 62. Per i veicoli con indicatori di direzione lampeggianti che si illuminano alternativamente davanti/dietro sul medesimo lato (art. 140 cpv. 2), la superficie luminosa visibile degli indicatori anteriori non deve essere visibile dal retro e la superficie luminosa visibile degli indicatori posteriori non deve essere visibile dal davanti.
Schema 1
| Valido soltanto per i veicoli con lunghezza fino a 4 m, che non appartengono alle categorie M o N. |
|---|
Schema II
| Valido soltanto per i veicoli con lunghezza fino a 6 m |
|---|
Schema III
| Valido soltanto per i veicoli che non appartengono alle categorie M o N. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti e la parte frontale del veicolo: 1,80 m al massimo |
|---|
Schema IV
| Valido per i veicoli di qualsiasi lunghezza. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti laterali e la parte frontale del veicolo: 2,50 m al massimo |
|---|
Schema V
| Valido soltanto per i veicoli con lunghezza fino a 6 m. Distanza tra gli indicatori di direzione lampeggianti laterali e la parte frontale del veicolo: 2,50 m al massimo. La superficie luminosa delle luci di ingombro laterali che lampeggiano insieme deve essere almeno di 12,5 cm2. |
|---|
Schema I
…
Schema II
| Distanza minima tra gli indicatori di direzione lampeggianti: davanti 24 cm dietro 18 cm |
|---|
Schema I
Schema II
| Il valore di 5° per l’angolo morto della visibilità dell’indicatore di direzione lampeggiante supplementare laterale rivolto verso il dietro è un limite superiore. Questo valore può essere aumentato a 10° se non possono essere rispettati i 5°. d ≤ 1,80 m |
|---|
Schema III
| Il valore di 5° per l’angolo morto della visibilità dell’indicatore di direzione lampeggiante supplementare laterale rivolto verso il dietro è un limite superiore. Questo valore può essere aumentato a 10° se non possono essere rispettati i 5°. d ≤ 2,60 m |
|---|
Schema IV
| Il valore di 10° per la visibilità degli indicatori di direzione lampeggianti anteriori rivolti verso l’interno può essere ridotto a 3 per i veicoli con una larghezza non superiore ovunque a 1,40 m. |
|---|
Categorie di indicatori di direzione lampeggiante: Categoria 1 indicatore di direzione lampeggiante anteriore Categoria 2 indicatore di direzione lampeggiante posteriore Categoria 5 indicatore di direzione lampeggiante supplementare
| . |
|---|
61 Su tutti i generi di veicoli, gli angoli di visibilità verticali devono essere di 15° sopra e sotto il piano orizzontale, di 5° ciascuno per i fari fendinebbia di coda, di 5° sopra e di 20° sotto per le luci di ingombro. Per le luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro e luci di posteggio è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso il basso, se l’altezza di montaggio è inferiore a 0,75 m. Per le luci di coda e di frenata supplementari collocate in alto è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso l’alto, se l’altezza di montaggio è pari ad almeno 2,10 m. Per le luci di ingombro laterali che lampeggiano insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti, gli angoli di visibilità verticali devono essere di 10° verso il basso e verso l’alto. 62 Per le luci di posizione, luci di coda, luci di fermata, luci di ingombro e luci di posteggio è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso il basso, se l’altezza di montaggio è inferiore a 0,75 m. Per le luci di coda e di frenata supplementari collocate in alto è sufficiente un angolo di visibilità di 5° verso l’alto, se l’altezza di montaggio è pari ad almeno 2,10 m. Per le luci di ingombro laterali che lampeggiano insieme con gli indicatori di direzione lampeggianti, gli angoli di visibilità verticali devono essere di 10° verso il basso e verso l’alto.
Per i veicoli delle categorie M1e N1gli angoli di visibilità orizzontali possono essere ridotti a 45° verso l’esterno, se davanti risp. dietro sono montate luci di ingombro laterali supplementari con una superficie illuminante di almeno 12,5 cm2. Per i rimorchi l’angolo di visibilità interno deve essere pari ad almeno 5°.
711 Per regolare le luci si deve adoperare uno schermo opaco e chiaro, largo almeno 1 m, con una linea orizzontale (H) e una linea verticale (V), oppure un apparecchio ottico che riproduce l’immagine che si avrebbe su uno schermo distante 10 m. 712 Il veicolo deve trovarsi su terreno piano, con gli pneumatici alla pressione prescritta; le ruote anteriori devono essere parallele all’asse longitudinale del veicolo. Se il veicolo è munito di un regolatore automatico del livello, la regolazione deve essere fatta fino a che è raggiunta la posizione definitiva. 713 La linea orizzontale dello schermo deve avere dal suolo la medesima distanza del filamento del proiettore controllato; la linea verticale deve avere dall’asse longitudinale del veicolo la stessa distanza che il filamento. 714 Per i veicoli il cui montaggio dei dispositivi d’illuminazione è approvato conformemente alle prescrizioni internazionali riconosciute, la regolazione si fonda sulle medesime prescrizioni.
721 La regolazione dei fari di profondità è eseguita solo se non risulta automaticamente dalla regolazione dei fari a luce anabbagliante, cioè: – se i fari di profondità non sono combinati con i fari a luce anabbagliante: regolazione in altezza e sui lati; – se i fari di profondità sono combinati con i fari a luce anabbagliante simmetrici: regolazione soltanto sui lati. 722 Il centro del fascio di luce del faro di profondità deve essere sulla linea verticale e, se lo schermo è a una distanza di 7,5 m, del 5 per cento più in basso della linea orizzontale.
731 Il carico del veicolo e la distanza dello schermo di regolazione sono retti dalla seguente tabella:
| Genere di veicolo | Carico | Distanza dallo schermo di regolazione | |
|---|---|---|---|
| Fari a luce anabbagliante e fari fendinebbia europei | Fari a luce anabbagliante americani | ||
| Automobili con impianto di posizionamento | vuote | 5,00 m | 7,50 m |
| Automobili senza impianto di posizionamento | una persona sul sedile posteriore | 5,00 m | 7,50 m |
| Autobus e minibus | vuoti | 5,00 m | 7,50 m |
| Autocarri e furgoni con impianto di posizionamento | vuoti | 5,00 m | 7,50 m |
| Autocarri e furgoni senza impianto di posizionamento | a pieno carico vuoti | 5,00 m 3,00 m | 7,50 m 5,00 m |
| Trattori | con rimorchio ad asse centrale a pieno carico negli altri casi | 5,00 m 3,00 m | 7,50 m 5,00 m |
| Motoveicoli | una persona per sedile | 6,00 m | 9,00 m |
| Autoveicoli con fari che illuminano fino a 30 m, giusta l’art. 119 lett. k | 3,00 m |
731.1 Data la distanza molto ridotta dello schermo, il limite tra luce ed ombra può presentare un rigonfiamento nel centro; si deve perciò regolare la luce tenendo conto in particolare dell’andamento laterale di tale limite. 731.2 Per le luci regolabili, l’arresto superiore deve essere fissato in modo che la necessaria inclinazione dei fari a luce anabbagliante sia corretta quando il veicolo è completamente carico sul davanti e vuoto dietro. 731.3 Per ragioni di opportunità, si può tenere una distanza uniforme dallo schermo; essa non può essere inferiore a 5,00 m. La differenza tra il limite di luce e d’ombra e la linea orizzontale deve essere adattata affinché l’inclinazione necessaria delle luci sia corretta. 732 Il limite tra luce e ombra dei fari a luce anabbagliante simmetrici, dei fari fendinebbia e dei fari adattivi, la parte orizzontale del limite tra luce ed ombra dei fari a luce anabbagliante asimmetrici europei e il bordo superiore della macchia di luce dei fari a luce anabbagliante americani devono trovarsi del 10 per cento al di sotto della linea orizzontale. Per i fari fendinebbia montati a un’altezza inferiore a 1 m è ammessa anche un’inclinazione del fascio luminoso del 2 per cento. 733 Se si tratta di fari anabbaglianti simmetrici, la regolazione laterale è fatta mediante i fari di profondità. Per i fari anabbaglianti asimmetrici europei, il punto d’incontro del limite tra luce ed ombra deve situarsi sulla linea; se si tratta di fari anabbaglianti asimmetrici americani, la macchia di luce deve trovarsi a destra della linea verticale. Per i fari fendinebbia e di curva, il centro del fascio luminoso deve trovarsi sulla linea verticale.
Il centro del fascio luminoso deve essere sotto la linea orizzontale, al 50 per cento dell’altezza del filamento dal suolo, quando lo schermo dista m 7,50.
(art. 82 cpv. 1 e 2, 86 cpv. 3, 116, 144 cpv. 3)
Gli avvisatori acustici obbligatori devono soddisfare il regolamento (UE) 2019/2144, il regolamento (UE) n. 168/2013 e il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 o il regolamento UNECE n. 28.Gli avvisatori a due suoni alternati dei veicoli prioritari, gli avvisatori a tre suoni alternati come anche gli avvisatori acustici dei dispositivi
In occasione dell’immatricolazione dei veicoli nuovi e dei controlli seguenti, basta effettuare la misurazione nelle condizioni di misurazione e di funzionamento seguenti: 111 il dispositivo deve reagire rapidamente, 112 devono essere soddisfatte le esigenze menzionate al numero 1, 113 quando il dispositivo è montato i valori indicati nei numeri 2–6 per l’intensità sonora devono essere rispettati.
Per quanto concerne gli apparecchi misuratori, la valutazione del livello sonoro, il luogo di misurazione, i rumori disturbatori e l’influenza del vento, le esigenze richieste si fondano sull’allegato 6. Il microfono deve essere collocato 7 m davanti al veicolo, ad un’altezza dal suolo compresa tra 0,50 m e 1,50 m.
Per gli avvisatori elettrici, le misurazioni sono effettuate a motore fermo. Essi devono essere alimentati con una batteria completamente carica. Se si tratta di veicoli senza batteria, il motore deve girare, durante la misurazione, a un regime corrispondente alla metà di quello della potenza massima del motore. I dispositivi che funzionano ad aria compressa sono misurati alla pressione normale.
21 La pressione acustica massima (volume) dell’avvisatore acustico installato deve raggiungere i valori seguenti: 211 almeno 87 dB(A) ma al massimo 112 dB(A) per gli autoveicoli come anche per motoveicoli, quadricicli a motore e tricicli a motore la cui potenza del motore supera 7 kW. 212 almeno 80 dB(A) ma al massimo 112 dB(A) per gli autoveicoli la cui velocità massima non supera 45 km/h come anche per motoveicoli, quadricicli leggeri a motore, quadricicli a motore e tricicli a motore la cui potenza del motore non supera 7 kW. 213 almeno 75 dB(A) ma al massimo 112 dB(A) per i motoveicoli, i monoassi senza batteria, le motoleggere e i quadricicli leggeri a motore.
31 Quando l’avvisatore è installato, l’intensità sonora di ogni suono deve essere di almeno 100 dB(A) senza però superare 115 dB(A) e, in laboratorio (avvisatore smontato; distanza di misurazione di 2 m in ambiente anecoico), deve essere di almeno 116 dB(A) senza però superare 129 dB(A). 311 Le frequenze di base dei due suoni sono determinate mediante confronti soggettivi tra 360 Hz e 630 Hz e il loro rapporto di frequenza deve essere di 3: 4 (tolleranza: ñ3 % e + 7 %). 32 La durata di un ciclo completo (due suoni acuti, più due suoni gravi, più una pausa eventuale) deve essere di 2,5–3,5 secondi. Ogni volta che è messo in azione il dispositivo deve iniziare il ciclo da capo. È permesso un inserimento senza interruzione. I suoni devono seguirsi in maniera ritmica senza sovrapporsi. Una pausa tra la successione dei suoni non deve superare 0,8 secondi.
41 Quando l’avvisatore è installato, l’intensità sonora misurata su tutta la gamma deve essere di almeno 93 dB(A) senza però superare 112 dB(A) e, in laboratorio (avvisatore smontato; distanza di misurazione di 2 m in ambiente anecoico), deve essere di almeno 105 dB(A) senza però superare 118 dB(A). 42 I tre suoni alternati sono: do diesis, mi e la (corrispondenti alle frequenze 277 Hz, 330 Hz, 466 Hz), con una tolleranza di ±5 per cento.
51 Quando l’avvisatore è installato, l’intensità sonora misurata su tutta la gamma deve essere di almeno 93 dB(A) senza però superare 112 dB(A) e, in laboratorio (avvisatore smontato; distanza di misurazione di 2 m in ambiente anecoico), deve essere di almeno 105 dB(A) senza però superare 118 dB(A). 511 Le frequenze di base dei due suoni sono determinate mediante confronti soggettivi tra 250 Hz e 650 Hz e il loro rapporto di frequenza deve essere di 1: 1,2 e 1: 1,8 (rapporto ideale 1: 1,5). 52 La durata del suono acuto e della pausa che segue si situa tra 0,8 e 1,2 secondi; il suono può durare dal 30 al 70 per cento di questo tempo.
61 Avvisatori acustici che emettono un suono continuo devono essere controllati conformemente al numero 1 e muniti di un marchio di controllo appropriato. 62 Avvisatori acustici che emettono un suono intermittente devono corrispondere almeno alle esigenze dei numeri 6.1 e 6.2 della parte I delle prescrizioni internazionali descritte nel numero 1. 63 Per gli avvisatori acustici che emettono un suono oscillante continuo, sono applicabili per analogia le esigenze della parte I delle prescrizioni internazionali descritte nel numero 1. 64 Per determinare la pressione acustica massima (intensità sonora), le disposizioni applicabili sono le stesse che per gli avvisatori acustici obbligatori (n. 2). Per gli avvisatori acustici che emettono un suono oscillante continuo, l’intensità sonora minima misurata in laboratorio (perizia secondo la parte I del regolamento UNECE) è di 100 dB(A).
(art. 80 cpv. 3)
11 L’impianto elettrico deve soddisfare le esigenze fondamentali e le norme vigenti in materia di compatibilità elettromagnetica.
12 Devono essere rispettate le esigenze dei seguenti regolamenti determinanti per il genere di veicolo:
13 Agli equipaggiamenti che possono essere montati o usati su veicoli e che non sono disciplinati nella presente ordinanza si applica l’ordinanza del 25 novembre 2015952sulla compatibilità elettromagnetica.
(art. 112 cpv. 6)
11 I sistemi a telecamera e monitor devono essere costituiti da almeno due telecamere laterali e un monitor. 12 Gli angoli di apertura orizzontali di tutte le telecamere laterali a sinistra e a destra devono essere compresi tra 50° e 70°. 13 Le immagini devono essere trasmesse ai monitor in tempo reale. 14 Malfunzionamenti, guasti o altre alterazioni del sistema devono essere facilmente riconoscibili per il conducente. 15 Nell’impostazione standard le immagini provenienti dal lato sinistro e da quello destro devono essere visualizzate contemporaneamente. 151 Se si utilizza un solo monitor, le immagini provenienti dal lato sinistro e da quello destro devono essere identificabili in modo univoco. 16 Le immagini devono avere una diagonale di almeno 4,5 pollici. 17 Le immagini devono avere una risoluzione sufficiente. 171 Un oggetto avente una superficie frontale alta 1,50 m e larga 0,50 m situato a una distanza di 70 m deve essere riconoscibile e avere un’altezza di almeno 3 mm nell’immagine di un monitor. 18 La luminosità dei monitor deve essere regolabile. 181 Deve essere evitata qualsiasi possibilità di abbagliamento sui monitor. 182 Le telecamere laterali devono essere in grado di produrre immagini anche in presenza di luce naturale abbagliante.
21 Tutti i componenti devono essere protetti dall’acqua e dalla polvere. 22 I componenti e la relativa regolazione così come i collegamenti dei cavi devono resistere a eventuali vibrazioni durante il funzionamento. 23 I sistemi a telecamera e monitor devono funzionare a temperature comprese tra –20°C e +65°C. 24 Le lenti delle telecamere o le lenti che le proteggono devono rimanere sempre trasparenti.
Le istruzioni devono essere facilmente comprensibili e contenere dati e indicazioni chiari riguardo a requisiti di sistema necessari, installazione, manutenzione e costruttore del sistema (art. 41 cpv. 1).
41 I sistemi a telecamera e monitor conformi alla norma ISO 16505, 2015, «Véhicules routiers – Aspects ergonomiques et de performance des caméras embarquées – Exigences et procédures d’essai»953che soddisfano i requisiti relativi ai dispositivi per la visione indiretta sul lato del conducente ai sensi della categoria II del regolamento UNECE n. 46 sono ammessi se sono disponibili istruzioni per l’installazione e l’uso secondo il numero 3. 42 Le valutazioni di conformità secondo norme nazionali di Stati esteri possono essere riconosciute se i requisiti sono almeno equivalenti alle prescrizioni di cui ai numeri 1 e 2 e sono disponibili istruzioni per l’installazione e l’uso secondo il numero 3; l’equivalenza deve essere dimostrata dal richiedente.
RS 741.01 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo, eccetto all’all. 5 n. 22. Correzione del 10 nov. 2025 (RU 2025 691). ↩
RS 930.11 ↩
RS 741.511 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 7 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796). ↩
Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 7 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 7 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796). ↩
Nuova espr. giusta l’art. 1 n. 7 dell’O del 22 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 1998 (RU 1998 1796). Di detta mod. è stato tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 7 dic. 2012 (nuove basi legali in materia di metrologia), in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7065). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1677). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2006, in vigore dal 1° nov. 2006 (RU 2006 1677). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1 ), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
RS 313.0 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
RS 455.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
RS 510.710 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
RS 725.111 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
RS 734.26 ↩
RS 741.11 ↩
RS 741.21 ↩
RS 741.31 ↩
RS 741.412 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
RS 741.413 ↩
[RU 1986 1836; 1987 1168; 1990 1488; 1993 3127; 1994 167cifra IV; 1995 4425all. 1 cifra II n. 7; 1998 1796art. 1 n. 11.RU 2007 4477cifra I n. 76] ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
RS 930.111 ↩
RS 741.435.4 ↩
RS 741.511 ↩
RS 741.51 ↩
Nuovo testo giusta l’art. 29 cpv. 2 n. 2 dell’O del 29 nov. 2002 concernente il trasporto di merci su strada, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 4212). ↩
RS 741.621 ↩
RS 814.318.142.1 ↩
RS 822.221 ↩
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188). ↩
RS 822.222 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
RS 741.414 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Abrogata dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Abrogati dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
RS 741.511 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo termine giusta la cifra I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3216). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). Vedi tuttavia l’art. 222c qui appresso. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998, in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
RS 741.11 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 2 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
RS 741.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
RS 725.111 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). La correzione del 19 feb. 2019 concerne soltanto il testo francese (RU 2019 685). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
RS 725.111 ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4515). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuova espr. testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
RS 741.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
RS 741.51 ↩
RS 745.11 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
RS 741.51 ↩
RS 741.51 ↩
RS 741.511 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
RS 741.51 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
RS 741.51 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 1181). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133). ↩
RS 822.222 ↩
RS 741.621 ↩
Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 13 dic. 2024 sulla guida automatica, in vigore dal 1° mar. 2025 (RU 2025 50). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° feb. 2017 (RU 2015 465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 1° lug. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018 (RU 2019 253). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015, con effetto dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 3 dell’all. all’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 2005 1167). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2001 (RU 2002 1181). Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 608). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 giu. 2001 (RU 2002 1181). Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646,691). ↩
RS 741.511 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 70). ↩
Introdotto dalla cifra III n. 1 dell’O del 4 mag. 2022, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2022 311). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
RS 814.318.142.1 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089). ↩
La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni (RU 2004 4937). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646,691). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 nov. 2012, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2012 7089). ↩
RS 741.412 ↩
RS 741.413 ↩
RS 741.414 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 608). ↩
RS 741.621 ↩
RS 0.741.10 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2002 (RU 2002 3567). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Il testo di tali norme può essere ottenuto a pagamento presso l’Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
RS 741.511 ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 70). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuova espr. testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
RS 832.30 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, con effetto dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 1 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo eccettuato all’all. 2. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 608). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 608). ↩
RS 814.412.2 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 gen. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 355). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 608). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuova espr. testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. Correzione del 10 nov. 2025 (RU 2025 691). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Abrogati dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4515). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515). ↩
Originario cpv. 3bis. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 9 giu. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 327). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 8 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuova espr. testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo. ↩
Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
RS 784.101.2 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3567). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 ott. 2002, in vigore dal 1° dic. 2002 (RU 2002 3567). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998 in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 1° nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2888). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004 (RU 2004 3525). Abrogata dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, con effetto dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017 (RU 2017 2651). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 al 31 dic. 2030 (RU 2022 14). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 3525). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
RS 822.221 ↩
RS 822.222 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
RS 741.31 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 9 giu. 2023 (RU 2023 327). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 30 giu. 2004 (RU 2004 3525). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
RS 741.511 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
RS 741.511 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
RS 741.511 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
RS 741.511 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 5 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4515). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005 (RU 2005 4515). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
RS 741.51 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 mar. 2000 (RU 2000 1034). Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 gen. 2008 (RU 2008 355). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018 (RU 2019 253). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2109). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188). ↩
RS 741.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Abrogata dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
RS 741.11 ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, con effetto dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
RS 741.511 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
RS 741.621 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, con effetto dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Per. abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, con effetto dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 7 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Traduzione ufficiosa del titolo in italiano: Trattori e macchine agricole e forestali; accoppiatori idraulici; circuito dei freni. ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 gen. 2025, in vigore dal 1° mag. 2025 (RU 2025 70). ↩
RS 741.511 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, con effetto dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4939). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Il rimando è stato adeguato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° lug. 2025. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 17 dic. 2021, in vigore dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021 (RU 2022 14). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Abrogati dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016 (RU 2016 5133). Abrogato dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Abrogati dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, con effetto dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998 in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II dell’O del 6 mag. 1998 in vigore dal 15 mag. 1998 (RU 1998 1465). ↩
RS 741.11 ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 apr. 2017, in vigore dal 7 mag. 2017 (RU 2017 2651). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, con effetto dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2109). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Abrogata dalla cifra I dell’O del 16 gen. 2008, con effetto dal 1° lug. 2008 (RU 2008 355). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000 (RU 2000 2433). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693). ↩
RS 741.11 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo del per. giusta la cifra I dell’O del 21 ago. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3218). ↩
Nuova espr. testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il testo. ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Abrogati dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, con effetto dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998, con effetto dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Per. introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 set. 1998 (RU 1998 2352). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 set. 1998, in vigore dal 1° ott. 1998 (RU 1998 2352). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, con effetto dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, con effetto dal 1° mag. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 6 set. 2000, in vigore dal 15 ott. 2000 (RU 2000 2433). ↩
RS 741.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 24 giu. 2015, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 2473). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 17 dic. 2021, con effetto dal 1° apr. 2022 (RU 2022 14). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4515). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023 (RU 2024 30). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Abrogato dalla cifra I dell’O del 16 nov. 2016, con effetto dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 12 ott. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4939). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012 (RU 2012 1825). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 13 dic. 2024, in vigore dal 1° lug. 2025 (RU 2025 28). ↩
RS 741.11 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4693). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 28 mar. 2007 (RU 2007 2109). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
RS 741.511 ↩
Introdotta dalla cifra I dell’O del 14 ott. 2009 (RU 2009 5705). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 mar. 2006 (RU 2006 1677). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° lug. 2007 (RU 2007 2109). ↩
RS 930.111 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). ↩
Nuovo testo giusta la cifra II n. 2 dell’O del 22 ott. 1997, in vigore dal 1° nov. 1997 (RU 1997 2404). ↩
Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. dell’O del 25 mar. 1998, in vigore dal 1° mag. 1998 (RU 1998 1188). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 giu. 2003, in vigore dal 1° ago. 2003 (RU 2003 1819). ↩
RS 641.811 ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646,691). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825). ↩
Applicazione per analogia alla direttiva 2003/97/CE o 2007/38/CE ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 gen. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465). ↩
Abrogato dalla cifra I dell’O del 21 gen. 2015, con effetto dal 1° apr. 2015 (RU 2015 465). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253). ↩
RS 822.221 ↩
RS 822.221 ↩
RS 741.511 ↩
[RU 1969 839; 1972 1781; 1975 541la cifra II n. 2; 1976 2611; 1979 1922; 1981 572 art. 72 n. 3; 1982 495, 531; 1983 627 art. 88 n. 1; 1984 1338; 1985 608; 1986 1833; 1988 876; 1989 410 la cifra II n. 2, 1195; 1991 78 la cifra III; 1992 536; 1993 2062; 1994 167 la cifra II n. 214 la cifra I, II n. 816 la cifra II n. 3, 1326] ↩
[RU 1975 1763; 1991 2233] ↩
[RU 1982 474; 1985 460cifra II n. 703] ↩
[RU 1986 1866; 1987 223; 1989 496; 1993 240; 1994 167cifra V] ↩
Le mod. possono essere consultate allaRU 1995 4425. ↩
RU 2019 477 ↩
RU 2005 3765 ↩
RU 2005 3765 ↩
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RU 2011 891 ↩
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RU 2015 2435 ↩
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RU 2020 495 ↩
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RU 2021 211 ↩
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RU 2021 911 ↩
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RU 2023 384 ↩
RU 2023 384 ↩
RU 2023 384 ↩
RU 2023 384 ↩
RU 2011 891 ↩
RS 741.631 ↩
RS 814.318.142.1 ↩
RS 741.435.4 ↩
RS 814.412.2 ↩
RS 941.210 ↩
Nuova espr. giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
RS 741.511 ↩
Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 3 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo. ↩
Nuova espr. giusta la cifra I cpv. 4 dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo eccetto all’art. 1a . ↩
RS 734.5 ↩
Traduzione ufficiosa del titolo in italiano: Veicoli stradali – Aspetti ergonomici e prestazionali dei sistemi a telecamera e monitor – requisiti e procedure di prova. ↩
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