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Art. 109

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Devono essere fissati stabilmente i seguenti dispositivi di illuminazione e catarifrangenti:
    1. davanti: due fari di profondità, due fari a luce anabbagliante e due fari di posizione;
    2. dietro: due luci di coda, due catarifrangenti, due luci di fermata e una luce per illuminare la targa.
  2. I veicoli delle categorie M e N devono essere dotati di due luci di circolazione diurna (art. 76 cpv. 5).1
  3. I veicoli delle categorie M e N devono essere conformi al regolamento (UE) 2019/2144 per quanto concerne il sistema di segnalazione di arresto di emergenza. Fanno eccezione i veicoli sprovvisti di sistema elettronico antibloccaggio.2
  4. I veicoli lunghi più di 8,00 m devono essere muniti di almeno un catarifrangente visibile lateralmente, fissato stabilmente su ogni lato del veicolo in modo adeguato.
  5. Gli autoveicoli sprovvisti di batterie devono essere muniti davanti di due catarifrangenti.
  6. Gli autoveicoli la cui larghezza supera 2,10 m devono essere muniti di due luci di ingombro visibili anteriormente e posteriormente*.* 3
  7. Le piattaforme elevatrici che, in posizione di lavoro, sporgono di oltre 0,75 m dal contorno del veicolo devono essere provviste, nel punto più esterno possibile, di almeno due dispositivi di avvertimento a luce lampeggiante (art. 78 cpv. 2).4
  8. Gli attrezzi accessori montati temporaneamente che sporgono anteriormente per più di 4,00 m dal centro del dispositivo di guida devono essere dotati di almeno una luce di pericolo gialla visibile da davanti e di lato.5

Footnotes

  1. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 2 mar. 2012, in vigore dal 1° mag. 2012 (RU 2012 1825).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

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