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Art. 123a

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Gli scuolabus sono minibus e autobus con posti e abitacolo di dimensioni ridotte nonché peso per persona limitato. Sono ammessi alla circolazione unicamente se il rapporto di esame di un organo di controllo riconosciuto ai sensi dell’articolo 17 capoverso 1 OATV1attesta che, per la fascia di età interessata, offrono un livello di protezione equivalente a quello dei sistemi di ritenuta per fanciulli conformi al regolamento UNECE n. 129 o al regolamento UNECE n. 44, in deroga all’articolo 3a paragrafo 1 nella versione della serie d’emendamento 03 o successive.2
  2. I minibus e gli autobus adibiti al trasporto di scolari possono essere muniti, davanti e dietro, del pertinente contrassegno giusta l’allegato 4. Il contrassegno deve essere coperto o tolto se il veicolo non è adibito al trasporto di scolari.

Footnotes

  1. RS 741.511

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 ott. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 646).

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