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Art. 126

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Gli autoveicoli di lavoro devono essere muniti di un freno di servizio, un freno ausiliario e un freno di stazionamento e, all’occorrenza, di un rallentatore. L’impianto di frenatura può essere conforme alle esigenze dell’articolo 103 oppure alle esigenze minime menzionate di seguito.
  2. L’efficacia come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.

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