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Art. 129

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Gli autoveicoli di lavoro con un peso totale superiore a 12,00 t devono essere provvisti di un rallentatore.1
  2. Il rallentatore può avere un dispositivo di comando comune con il freno di servizio.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

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