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Art. 141

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Oltre ai dispositivi obbligatori, sono permessi altri dispositivi di illuminazione. Possono tuttavia essere presenti, inclusi i dispositivi obbligatori, al massimo:
    1. due fari di profondità o a luce anabbagliante;
    2. un lampeggiatore, commutabile in faro di profondità o a luce anabbagliante;
    3. due luci di posizione;
    4. due luci di coda;
    5. due luci di fermata;
    6. davanti, due luci di circolazione diurna;
    7. quattro luci di avvertimento lampeggianti;
    8. davanti, due fari fendinebbia;
    9. dietro, due fari fendinebbia di coda;
    10. a sinistra e a destra, due catarifrangenti non triangolari per parte che illuminano lateralmente, che non possono essere fissati alle ruote;
    11. davanti, due catarifrangenti non triangolari;
    12. dietro, due catarifrangenti non triangolari;
    13. per ciascun pedale, un catarifrangente rivolto verso il davanti e uno rivolto verso il dietro;
    14. un indicatore di direzione laterale lampeggiante su ciascun lato per i quadricicli a motore e i tricicli a motore;
    15. due luci di retromarcia per i veicoli pluritraccia dotati di retromarcia.1
  2. Con permesso dell’autorità d’immatricolazione, sono inoltre autorizzate mediante iscrizione nella licenza di circolazione:
    1. sui veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale: luci blu; in deroga all’articolo 78 capoverso 3 queste luci possono essere anche rivolte verso il davanti; non devono essere disposte sull’asse longitudinale del veicolo (art. 140 cpv. 4) né simmetricamente rispetto ad esso (art. 73 cpv. 2);
    2. 2 sui veicoli della polizia e del servizio doganale:
    1. una luce orientabile, 2. luci gialle di pericolo; queste non devono essere disposte sull’asse longitudinale del veicolo (art. 140 cpv. 4) né simmetricamente rispetto ad esso (art. 73 cpv. 2), 3. scritte luminose visibili da davanti e da dietro, in scrittura normale o a specchio, come «Colonna», «Incidente», «Stop Polizia», «Stop Guardia di confine»; le scritte non devono abbagliare; l’allegato 10 numero 1 non è applicabile; c. sui veicoli cingolati impiegati per il salvataggio: luci gialle di pericolo.3
  3. Sono permesse anche luci di avvertimento lampeggianti per contrassegnare piattaforme elevatrici, sponde posteriori ribaltabili verso il basso e porte posteriori aperte (art. 78 cpv. 2) nonché luci di avvertimento lampeggianti su cavalletti o dispositivi analoghi che, in posizione di lavoro, sporgono dal contorno del veicolo.4
  4. Sono vietati tutti gli altri dispositivi di illuminazione fissati ai veicoli e rivolti verso l’esterno, in particolare luci orientabili e fari a lunga portata.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 21 nov. 2018, in vigore dal 1° feb. 2019 (RU 2019 253).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

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