Torna alla legge

Art. 144

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. I veicoli devono essere muniti di un dispositivo antifurto efficace non rappresentante pericolo alcuno durante la marcia (ad es. serratura del volante o della scatola del cambio o della leva del cambio). Sui veicoli usati è sufficiente un cavo o una catena con lucchetto.1
  2. 2
  3. Gli articoli 83 a 88 e l’allegato 11 numero 6 si applicano per analogia ai Sistemi d’allarme per veicoli (SAV).
  4. Per il traino di rimorchi è necessaria una dichiarazione d’idoneità del costruttore o una garanzia della persona che ha effettuato modifiche, conformemente all’articolo 41 capoverso 5, con indicazione dell’ubicazione del centro di rotazione del dispositivo di agganciamento.
  5. All’occorrenza, la velocità può essere limitata se i particolari tecnici del veicolo lo esigono.
  6. All’aumento della potenza del motore si applica l’articolo 97 capoverso 3.3
  7. Per i veicoli con una velocità massima limitata possono essere fatte valere le agevolazioni di cui agli articoli 118 e 119–120a . Ad eccezione delle motoleggere e dei quadricicli leggeri a motore, per il contrassegno e l’iscrizione della velocità massima si applica l’articolo 117 capoverso 2. Sui veicoli aventi una velocità massima per costruzione fino a 20 km/h è sufficiente come avvisatore acustico un campanello per velocipedi; se è presente una luce di posizione è consentito rinunciare al faro a luce anabbagliante.4
  8. I quadricicli leggeri a motore, i quadricicli a motore e i tricicli a motore impiegati per il trasporto professionale di persone devono essere muniti di tachigrafo conformemente all’articolo 100.5

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 14 ott. 2009, in vigore dal 1° apr. 2010 (RU 2009 5705).

  2. Abrogato dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, con effetto dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).

  4. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005 (RU 2005 4111). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 22 dic. 2023, in vigore dal 1° apr. 2024 (RU 2024 30).

  5. Introdotto dalla cifra I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° ott. 2005 (RU 2005 4111).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.