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Art. 149

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Al sistema di frenatura delle motoleggere monotraccia si applica l’articolo 145 capoversi 1 e 2. I veicoli con un peso a vuoto senza conducente di 35 kg al massimo sono esclusi dall’esigenza relativa alla possibilità di verificare facilmente il livello del liquido dei freni idraulici.1 1bis. I risciò elettrici pluritraccia devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Non è necessario un freno a frizione. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in: 1. due freni indipendenti l’uno dall’altro che agiscono in maniera uniforme su entrambe le ruote, oppure 2. un freno che agisce in maniera uniforme su entrambe le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva; b. il freno di stazionamento deve agire su entrambe le ruote. Il freno ausiliario di cui alla lettera a numero 2 può essere usato come freno di stazionamento.2
  2. L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 16 nov. 2016, in vigore dal 15 gen. 2017 (RU 2016 5133).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).

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