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Art. 153

741.41OETVFederal Council Ordinance1 ott 1995Fonte originale
  1. Le motoleggere a più di due ruote e i quadricicli leggeri a motore devono essere muniti di un freno di servizio e un freno di stazionamento. Per i freni vale quanto segue: a. il freno di servizio può consistere in: 1. due freni indipendenti l’uno dall’altro, che, azionati contemporaneamente, agiscono su tutte le ruote, oppure 2. un freno che agisce su tutte le ruote e un freno ausiliario ad azione progressiva; b. il freno di stazionamento deve agire sulle ruote di almeno un asse. Il freno ausiliario di cui alla lettera a numero 2 può essere usato come freno di stazionamento.1
  2. L’efficacia dei freni come anche la procedura di controllo si fondano sull’allegato 7.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1321).

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